Il Tribunale amministrativo federale respinge il ricorso del cittadino italiano e conferma così il divieto d'entrata pronunciato da Fedpol
L’azione di contrasto alle infiltrazioni mafiose passa anche dalla prevenzione. E in Svizzera «gli strumenti più severi di cui disponiamo sono i divieti di entrata e l’espulsione dalla Confederazione, che Fedpol può pronunciare quando una persona rappresenta una minaccia per la sicurezza interna ed esterna del nostro Paese», aveva ricordato Nicoletta della Valle, direttrice dell’Ufffcio federale di polizia, Fedpol appunto, intervenendo la scorsa settimana a Lugano, all’Usi, alla presentazione dell’Osservatorio ticinese sulla criminalità organizzata. Ebbene, con una recente sentenza, appena resa nota, il Tribunale amministrativo federale (Taf) ha confermato la decisione di Fedpol di vietare per venti anni l’entrata in Svizzera e nel Liechtenstein a un membro "influente" della ’Ndrangheta. “Il cittadino italiano costituisce una seria minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera”, scrivono i giudici di San Gallo, che hanno respinto il ricorso dell’interessato contro il divieto d’ingresso pronunciato dall’Ufficio federale di polizia.
La vicenda è riassunta nella nota stampa con cui il Taf comunica la propria sentenza. Dopo aver ottenuto nel 2015 l’autorizzazione a dimorare nel Vallese, cantone, come il Ticino, già al centro dell’attenzione degli inquirenti anti-mafia, l’uomo era stato raggiunto nel 2016 "da una domanda d’estradizione" formulata dal Ministero della giustizia italiano. Ciò “a seguito di un mandato d’arresto spiccato in Calabria”. Rispedito in Italia nel marzo del 2017, “era stato poi riconosciuto colpevole e condannato per appartenenza alla ’Ndrangheta, associazione mafiosa considerata come l’organizzazione criminale più potente d’Italia", ricordano i giudici federali. Alla luce di quel verdetto, Fedpol aveva quindi deciso, nel settembre del 2019, di vietare al cittadino italiano l’ingresso sul territorio elvetico e su quello del Liechtenstein per vent’anni. Nell’ottobre di quell'anno l’uomo aveva impugnato il provvedimento davanti al Tribunale amministrativo federale.
Sottolineano i giudici del tribunale con sede a San Gallo: “Il sodalizio (gruppo) della ’Ndrangheta cui appartiene il ricorrente è dedito ad attività criminali quali omicidi, estorsioni, danni alla proprietà e detenzione illegale di armi ed esplosivi e, secondo la Corte di cassazione di Roma, l’interessato ha rivestito un ruolo di primo piano al suo interno”. Un "ruolo direttivo". In particolare “ha partecipato alle attività illegali e gestito le attività commerciali della sua cosca (clan), facendo uso del proprio potere d’intimidazione e del suo peso gerarchico all’interno di questa struttura mafiosa per raggiungere i suoi fini”. Nonostante abbia insistito sul fatto che ad averlo indotto a venire in Svizzera fosse il desiderio di sfuggire alla ’Ndrangheta, “nessun elemento dell’incarto indica al momento che se ne sia dissociato”, rileva il Taf.
L’appartenenza del ricorrente al crimine organizzato italiano "può mettere in pericolo la sicurezza interna ed esterna della Svizzera”, spiegano ancora i giudici richiamando il capoverso 4 dell’articolo 67 della Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Capoverso in base al quale l’Ufficio federale di polizia "può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione, vietare l’entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera”. Fedpol, prosegue la norma, "può pronunciare un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata”.
Considerato “il profilo criminale” dell’uomo, la misura decisa da Fedpol “non è peraltro contraria all’Accordo sulla libera circolazione delle persone”, l'Alc, aggiunge il Tribunale amministrativo federale, ricordando “le attività delittuose esercitate in Svizzera dai membri di organizzazioni mafiose italiane” e accennando, nella sentenza, alle ramificazioni internazionali della "tentacolare" 'Ndrangheta. Non solo. Per i giudici, la presenza dell’interessato in Svizzera “costituirebbe inoltre una seria minaccia anche per le relazioni stabilite con l’Italia". Una misura d’allontanamento di durata superiore a cinque anni "è dunque giustificata nel suo caso, in quanto esiste un marcato interesse pubblico a tenerlo lontano dalla Svizzera per un periodo significativo: in più, non potendo far valere legami particolari con la Svizzera, il ricorrente non ha neppure un interesse preponderante ad entrarvi liberamente”. In altre cause, divieti d’entrata di durata inferiore “si giustificavano infatti con la presenza in Svizzera di famigliari, circostanza che non sussiste però nel caso del ricorrente”.
Il Taf pertanto “giudica proporzionata la durata del divieto d’entrata di venti anni fissata da Fedpol". Ma la storia potrebbe non chiudersi qui. La sentenza può infatti essere contestata, entro trenta giorni dalla sua notifica, con ricorso al Tribunale federale.
Dal 2016 al 2020, aveva indicato a Lugano della Valle, come Fedpol «abbiamo pronunciato nei confronti di membri delle mafie italiane diciannove divieti di entrata e due espulsioni». Per decidere e attuare questi provvedimenti «non occorre una sentenza penale, dobbiamo però essere in grado di dimostrare che la persona costituisce una minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera». Sull’importanza di tali misure aveva posto l’accento anche il comandante della Polizia cantonale Matteo Cocchi in un’intervista del 2018 alla ’Regione’. «La sentenza del Taf è senz'altro da salutare positivamente: deve infatti passare il messaggio che la Svizzera non è un luogo in cui persone legate a organizzazioni criminali possano vivere tranquillamente - afferma il capo del Dipartimento istituzioni Norman Gobbi, da noi interpellato -. Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti penali ma anche di carattere amministrativo nella lotta alle mafie. Mi auguro che in caso di ricorso il Tribunale federale confermi la misura».