In Svizzera, un’impresa è punibile penalmente se un difetto nella sua organizzazione è stato all’origine di un riciclaggio di averi patrimoniali di natura criminosa. Multa massima: cinque milioni di franchi. Effetto dissuasivo perlomeno discutibile. Dalla sua entrata in vigore, il 1° ottobre 2003, già in ritardo rispetto a tanti altri Paesi, l’esecuzione di questa norma, l’articolo 102 del Codice penale svizzero, ha dato luogo soltanto a una dozzina di procedure. Nel settore più sensibile, quello delle banche, un’assoluzione per PostFinance, una condanna ma non ancora definitiva per Falcon Bank (vicenda del Fondo sovrano malese 1Mdb) e per Credit Suisse (caso Bulgaria), della Banca Pkb (multa di 750’000 franchi per Petrobras) e di Bsi (multa di 4,5 milioni nella vicenda del Fondo Sovrano malese 1Mdb). Su una durata di oltre vent’anni, un bilancio piuttosto magro. Spiegazione: una norma, l’articolo 102 Cp, troppo restrittiva. Purtroppo nessuna revisione in vista. Anzi, al contrario, l’avamprogetto di revisione totale del diritto penale amministrativo, posto in consultazione il 31 gennaio 2024 da parte del Consiglio federale, non ha nemmeno previsto di armonizzare, secondo l’articolo 102 Cp, la responsabilità penale dell’impresa. Una lacuna criticabile, in considerazione dell’importanza delle norme penali previste da numerose leggi amministrative e fiscali a livello federale, di cui parecchie costituiscono dei veri e propri delitti-ostacolo di prevenzione di crimini molto più gravi, specialmente del riciclaggio da parte del crimine organizzato che è in continua espansione in tutta l’Europa Occidentale, come dimostra un rapporto dell’Europol del 5 aprile 2024. Dal punto di vista della responsabilità penale dell’impresa, questo avamprogetto riprende nella sostanza un testo che risale addirittura al 1974. Da allora, secondo il Consiglio federale, le nuove gravi minacce criminali non richiedono nuove misure.
Purtroppo il medesimo atteggiamento lo si constata anche a livello della prevenzione. Ogni anno centinaia di truffe coinvolgono in Svizzera migliaia di investitori, anche grazie al fatto che gli uffici del Registro di commercio non sono (ancora) obbligati a rifiutare l’iscrizione di quelle società finanziarie truffaldine che non possiedono nemmeno l’autorizzazione da parte della Finma. La situazione è ancora peggiore presso gli uffici di esecuzione per debiti e fallimenti: infatti, è ancora ammesso effettuare pagamenti in contanti presso questi uffici fino a un importo di 100’000 franchi senza che sussista nessun obbligo legale di verificare l’origine di questi pagamenti. Questa lacuna è tanto più grave per il fatto che non viene effettuata nessuna verifica, nemmeno nel caso in cui la stessa persona o la stessa impresa effettui nel medesimo periodo più pagamenti in contanti della stessa somma. La lacuna legislativa favorisce il riciclaggio, grazie a esecuzioni per debiti di carattere fittizio per prestazioni inesistenti, finalizzate solamente allo scopo di provocare l’emanazione di precetti esecutivi.
Basta l’esempio seguente: la persona o l’impresa che vuole riciclare somme di denaro di origine criminosa ottiene l’emissione di un precetto esecutivo dichiarando, per esempio, di voler ottenere la restituzione di un prestito (fittizio) di 150’000 franchi. La persona che viene indicata nel precetto esecutivo come debitrice, riceve di nascosto da parte del creditore fittizio la somma di denaro contante necessaria per permetterle di effettuare il pagamento presso l’ufficio di esecuzione. Quest’ultimo incassa questa somma, che sarà quindi trasferita a favore di un conto del creditore fittizio e “riciclatore”. In questo modo, il creditore fittizio avrà così riciclato una somma cospicua. Secondo una recente inchiesta giornalistica, risulta che presso gli uffici di esecuzioni per debiti e fallimenti delle principali piazze finanziarie svizzere, in particolare Zurigo, Ginevra, Lugano e Zugo, vengono depositate ogni volta somme ben superiori a 10’000 franchi alla volta, soprattutto da parte di aziende del settore immobiliare, della costruzione e della ristorazione. La modifica più recente della Legge federale sull’esecuzione per debiti si è infatti limitata a stabilire che i pagamenti presso gli uffici di esecuzione per debiti non possono superare l’importo massimo di 100’000 franchi. Sarebbe stato molto più efficace proibire i pagamenti in contanti presso tali uffici, permettendo versamenti esclusivamente tramite conto postale o bancario. Questa semplice misura avrebbe potuto assicurare la tracciabilità dei versamenti. Compete ora alla Conferenza dei responsabili degli uffici di esecuzione per debiti e fallimenti, oppure all’iniziativa di qualche parlamentare federale (oppure cantonale) colmare questa grave lacuna.
L’introduzione di questi obblighi da parte non soltanto degli uffici di esecuzione per debiti e fallimento, ma anche presso il Registro di commercio, il Registro fondiario, gli Ispettorati del lavoro e le autorità competenti per la migrazione, è stata recentemente raccomandata in un articolo da parte di Nicoletta Della Valle, direttrice (dimissionaria) dell’Ufficio federale di polizia.
Bisognerebbe però finalmente distanziarsi dall’atteggiamento del Consiglio federale: quest’ultimo e il parlamento svizzero, in materia di lotta contro il riciclaggio, si muovono esclusivamente su pressione delle organizzazioni internazionali.
Questo articolo è stato pubblicato in francese sulla ‘Tribune de Genève’