Un'interrogazione di Matteo Quadranti (Plr) chiede a che punto sia il processo di introduzione dell'autocertificazione cantonale
Quando si paga un debito in contanti agli sportelli degli Uffici di esecuzione bisognerà, a partire da un importo di 5mila franchi, dichiarare l’origine del denaro. Attraverso un'autocertificazione la persona che vuole effettuare un pagamento allo sportello dovrà indicare da dove provengono i soldi specificando se l’origine del denaro contante è frutto della propria attività, di una donazione, di una vendita, da familiari o da finanziamenti bancari. È quanto intende fare il Ticino che, un anno fa, ha deciso di agire su questo tema a livello cantonale visto che il sistema attuale – senza obbligo di dichiarazione – presta il fianco a un possibile riciclaggio di denaro. A questo si aggiunge il fatto che la Confederazione ha dato l’impressione di muoversi sul tema troppo timidamente e lentamente. Ma a che punto siamo con la sua implementazione? È quanto chiede un’interrogazione di Matteo Quadranti (Plr), che vuole sapere dal Consiglio di Stato se le verifiche sulla legalità di questo formulario siano state effettuate o meno.
Il deputato liberale radicale ricorda che il tema del riciclaggio di denaro agli sportelli degli Uffici di esecuzione era stato trattato dall’avvocato Fernando Piccirilli, a capo della Sezione di esecuzione e fallimento cantonale, in occasione del congresso della società giuristi svizzeri 2023. “La problematica ben si inserisce nel contesto di prevenzione non solo nell’ambito del riciclaggio ma anche del crimine organizzato”, scrive Quadranti, che spiega: “Per le aste immobiliari e mobiliari sono state introdotte delle limitazioni. Si possono pagare in contanti somme fino a 100mila franchi e l’estinzione dell’eventuale saldo dovrà essere effettuata per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro. Tuttavia – continua il deputato Plr –, nessuna limitazione è attualmente prevista per i pagamenti in contanti all’ufficio in altri casi. Questo comporta dei rischi di riciclaggio in quanto gli Uffici di esecuzione devono accettare ogni pagamento. Non possono fare domande sull’origine del denaro. Tale ‘lacuna legislativa’ può essere sfruttata per scopi estranei all’incasso forzato della propria pretesa pecuniaria”.
Nell’atto parlamentare è poi riportato il modus operandi di chi sfrutta questa falla. Un modo di procedere, rileva Quadranti, accertato in diversi casi. Quando qualcuno vuole riciclare del denaro, si rivolge a un conoscente, nei confronti del quale inoltra una domanda di esecuzione, ad esempio per la restituzione di un prestito fittizio di 100mila franchi. In seguito, dà il denaro al conoscente (presunto debitore) per saldare la procedura all’Ufficio di esecuzione. L’ufficio prende il denaro “sporco” e lo trasferisce sul conto del creditore (“riciclatore”). In questo modo, si legge nell’interrogazione, il denaro può essere riciclato molto facilmente attraverso un’autorità che gestisce la transazione e che è ignara degli intenti truffaldini delle parti coinvolte. Il trasferimento dall’ufficio rende il denaro “pulito”.
Quadranti segnala poi come “non soltanto l'economia ma anche il crimine organizzato utilizza società finanziarie svizzere per scopi criminosi e quindi anche a livello di Ufficio del registro fondiario o del Registro di commercio”. Visto che diversi aspetti sul tema si sviluppano a livello federale, l’atto parlamentare chiede anche se ci siano stati altri sviluppi in quest’ultimo anno circa i lavori di modifica federali, in particolare in tema di pagamenti in contanti tramite Uffici esecuzione e fallimenti e se si prospetta, eventualmente, altra modulistica cantonale in settori quali gli Uffici del registro fondiario o del Registro di commercio volti a ridurre i rischi di questa natura.