Le iniziative elaborate sono uno strumento nato dalla sfiducia nella capacità degli organi dello Stato di tradurre fedelmente le intenzioni dei loro promotori: l’inconveniente è che traducono fedelmente anche gli errori o le sviste dei promotori.
Il testo costituzionale alla base della Legge sul salario minimo ne è la prova, a prescindere dalla provocazione del caso TiSin.
L’art. 13 cpv. 3 della Costituzione cantonale, dopo aver affermato che minimo è un salario che assicuri a ognuno un tenore di vita dignitoso, impone allo Stato di determinare un salario minimo che corrisponda a una percentuale del salario mediano nazionale, differenziato in base alla mansione svolta e al settore economico, purché non sia già determinato da un contratto collettivo con salario minimo obbligatorio.
Lo scopo di queste differenziazioni era, per riprendere le considerazioni espresse all’epoca nell’opuscolo informativo sull’oggetto in votazione, di garantire flessibilità e fungere da “incentivo alla stipula di contratti collettivi nei settori che ne sono ancora privi”.
Il Tribunale federale ha tuttavia stemperato la portata di simili norme, stabilendo che una garanzia costituzionale a un tenore di vita dignitoso interamente coperto da un salario minimo definito dallo Stato (non dunque da contratti collettivi negoziati da rappresentanti di datori di lavoro da una parte e lavoratori dall’altra) non poteva sostanzialmente superare la garanzia sociale di copertura dei fabbisogni, ovvero, in buona sostanza, il massimo delle rendite Ai o Avs corrette dalle prestazioni complementari.
Al di sotto di questa soglia, la norma costituzionale consente differenziazioni fra tenori di vita dignitosi a dipendenza delle mansioni svolte dai lavoratori e dai settori economici in cui sono impiegati?
A prima vista, si potrebbe dire di sì, discriminando persino fra lavoratori residenti e lavoratori il cui tenore di vita potrebbe risultare garantito a salari inferiori se si considerano, al netto delle spese di trasferta, costi inferiori a parità di benessere nel loro luogo di residenza.
Ma sarà vero? In particolare, il primato costituzionale garantito ai contratti collettivi di lavoro consente di procedere a simili differenziazioni o, addirittura, di garantire salari minimi inferiori a quelli che lo Stato altrimenti stabilisce?
Il testo costituzionale ci può dare una mano. Il Consiglio di Stato è chiamato a fissare un salario minimo (che corrisponda “a una percentuale del salario mediano nazionale per mansione e settore economico interessati”) se e solo se “un salario minimo non è garantito da un contratto collettivo di lavoro”.
La nozione di salario minimo è definita da paletti chiari: un salario è al di sotto del minimo (ed è dunque illecito) se non assicura un tenore di vita dignitoso: se favorisce dumping salariale con un effetto sostituzione che tiene lontana dal posto di lavoro la popolazione residente il diritto a un salario minimo viene leso.
Non basta dunque che vi sia un contratto collettivo di lavoro per sfuggire a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, ma occorre ch’esso garantisca un salario minimo: si può dunque dilazionare nel tempo più di quanto già non faccia lo Stato l’introduzione di un salario minimo, ma non si può eluderne la garanzia, ovvero il fatto che, in tempi ragionevoli, il diritto venga contrattualmente concretizzato.
Così non fosse, si potessero stabilire per contratto collettivo minimi salariali che non assicurino un tenore di vita dignitoso, si svuoterebbe di significato la norma, ciò che è inammissibile. È la cosiddetta teoria del Wesenskern o noyau intangible: i diritti fondamentali, a determinate condizioni, possono subire restrizioni, ma vi è un nocciolo duro intangibile, una soglia oltre la quale qualsiasi restrizione priverebbe di significato e portata la garanzia costituzionale.
Svolgesse bene e fino in fondo la propria missione il Tribunale federale, presso il quale sono pendenti vari ricorsi contro la Legge sul salario minimo, sbilanciandosi anche solo con un obiter dictum, ovvero con una considerazione che anticipi l’esito di future contestazioni, verosimilmente non occorrerebbe cambiare la Costituzione ticinese e neppure l’art. 3 cpv. 1 lett. i) della Legge di applicazione che attualmente esclude dal campo di applicazione i “rapporti di lavoro per i quali è in vigore un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale o che fissa un salario minimo obbligatorio” per evitare buon successo a casi stile TiSin.
Se invece la furbizia dovesse prevalere sull’intelligenza, non resterebbe davvero che tornare alle urne chiedendo una modifica della norma costituzionale, sperando che la proposta, nell’ovviare a un inconveniente, non ne generi altri, la politica, come la medicina, non potendosi limitare alla pur nobile arte dei cerotti.