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Salari in nero: il ‘re dei ponteggi’ la spunta al Tf

Losanna sconfessa il Tribunale delle assicurazioni: la Cassa di compensazione dovrà ricalcolare il totale di 1,72 milioni di oneri sociali non versati

In nero: ma chi ha deciso e fatto cosa? (Ti-Press)
25 agosto 2021
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Un punto a favore del ‘re dei ponteggi’, o anche detto ‘il reclutatore di operai’, ossia il 46enne kosovaro domiciliato nel Bellinzonese titolare di diverse società in Ticino e Oltralpe e accusato di aver malversato oltre 15,6 milioni di franchi ai danni della sua società M+M Ponteggi Sagl di Camorino dichiarata fallita a fine 2016 dopo cinque anni di attività. Accuse ancora tutte da dimostrare, tanto che a due riprese (nel dicembre 2017 e nel marzo di quest’anno) la corte del Tribunale penale cantonale incaricata di giudicarlo ha rispedito l’atto d’accusa al Ministero pubblico affinché chiarisse una serie di punti fondamentali per la comprensione del caso e delle singole responsabilità delle varie persone figuranti nel complesso incarto penale che ricade sotto il cappello dei ‘permessi falsi’.

Il punto a suo favore è stato attribuito dal Tribunale federale dandogli parzialmente ragione in materia di oneri sociali. Accogliendo una delle cinque contestazioni sollevate nel ricorso interposto dall’avvocata Marilisa Scilanga (che lo patrocina per queste fattispecie) contro la decisione emessa lo scorso ottobre dal Tribunale cantonale delle assicurazioni, la massima corte giudiziaria elvetica ha infatti rispedito alla Cassa di compensazione Avs/Ai/Ipg – che dovrà anche pagare 18’000 franchi di spese giudiziarie e versarne 2’800 all’indagato a copertura delle sue spese legali – la decisione con cui esigeva il versamento di oneri sociali per 1,72 milioni di franchi. Oneri – sostiene l’Accusa – riferiti ai salari dati in contanti e in nero, senza trattenuta di oneri sociali, dall’imputato ai dipendenti tramite la M+M Ponteggi Sagl e altre società attive nel ramo; sempre la Procura ritiene che la Sagl, in qualità di datrice di lavoro, abbia fornito personale in nero ad altre ditte.

Una rete di ditte: chi ha fatto cosa

Se fosse però l’imputato stesso a versare in nero le paghe in qualità di datore di lavoro, o altre persone o altre ditte, dev’essere ancora chiarito perché, scrive il Tf, “risulta manifestamente inesatto sostenere, basandosi solo su brevi dichiarazioni a verbale, che il ricorrente fosse il datore di lavoro”. Infatti – annota Losanna – nella messa a disposizione di personale a una seconda ditta ne era coinvolta una terza, mentre il capocantiere della seconda “ha poi affermato che i bollettini delle ore prestate dagli operai venivano inviati alla sede” di una quarta ditta “per procedere al pagamento”. A questo riguardo il Tf non ha dubbi: “Senza un approfondimento non si può escludere che la seconda impresa fosse datrice di lavoro e l’indagato solo un intermediario”. Del resto “anche la perizia” chiesta dalla Procura e datata agosto 2018 evidenzia la presenza di “diverse società attive”. Perizia secondo cui “non solo” la M+M Ponteggi Sagl “avrebbe erogato salari in nero”, ma anche un’altra Sagl. Perciò, conclude il Tf, “tale aspetto andrà maggiormente approfondito”.

Il ruolo del datore di lavoro

Un chiarimento dei ruoli che il Tf ritiene di fondamentale importanza: “Secondo l’articolo 12 della Legge sull’Avs è considerato datore di lavoro chiunque versa a persone obbligatoriamente assicurate una retribuzione. Per prassi, bisogna ritenere come datore di lavoro chi versa il salario determinante. Tuttavia, questo non significa che bisogna considerare come datore di lavoro, tenuto ad allestire i conteggi e a saldare i contributi, anche colui che versa la retribuzione su mandato della persona che impiega i salariati. Le legge indica solamente che in caso di dubbio, ossia quando ci si chiede chi sia il vero datore di lavoro, bisogna considerare tale la persona che versa il salario. Quando questa non è quella che assume il salariato, secondo la legge è datore di lavoro colui che occupa effettivamente i lavoratori e non il terzo che versa il salario”. In altre parole “è determinante sapere per chi è esercitata l'attività dipendente”. Pertanto, quando un terzo versa una prestazione pecuniaria da qualificare come salario determinante, “tale unica circostanza non fa di lui la persona obbligata a versare contributi”.

L'inchiesta penale

Tempi lunghi e critiche alla Procura

A questo punto, conclude il Tf, la Cassa di compensazione Avs/Ai/Ipg “dovrà completare l’istruttoria acquisendo agli atti l’incarto penale aggiornato”. I tempi sembrano però dilatarsi, nonostante recentemente il 46enne abbia ottenuto ragione davanti alla Corte dei reclami penali lamentando una ritardata giustizia. Inchiesta peraltro arricchitasi in primavera di un ulteriore capitolo relativo a crediti Covid ricevuti da una ditta svizzerotedesca nella quale l'accusato era attivo ma non come titolare. Il 46enne è rimasto in detenzione preventiva dal febbraio 2017 (quando è partita l’inchiesta sui permessi falsi che registra una decina d'indagati, alcuni nel frattempo già condannati e qualcuno anche assolto) al gennaio 2018 e tutte le quattro ditte oggetto di verifiche sono nel frattempo fallite. Le ipotesi di reato mosse nei suoi confronti sono quelle di tratta di esseri umani, usura, impiego di stranieri sprovvisti di permesso, falsità in certificati, incitazione aggravata all’entrata, partenza o soggiorno illegale, amministrazione infedele aggravata, crimini o delitti nel fallimento per debiti, bancarotta fraudolenta, frode nel pignoramento, cattiva gestione, riciclaggio, falsità in documenti, frode fiscale, appropriazione indebita di imposta alla fonte, minaccia, distrazione di valori patrimoniali sottoposto a procedimento giudiziale, e, come detto, infrazione alla legge sull’Avs. Dal canto suo la corte penale giudicante non ha lesinato critiche nei confronti della procuratrice Petra Canonica Alexakis (subentrata nell'incarto all'ex pp Antonio Perugini) quando lo scorso 25 maggio invitandola ad aggiornare nuovamente l'atto d'accusa ha evidenziato come la seconda versione “a eccezione di alcuni importi corretti e dell'aggiunta di tre nuovi reati, ha sostanzialmente riproposto il medesimo testo del 2017 senza pressoché confrontarsi con le criticità evidenziate nella decisione di rinvio del dicembre di quell'anno. Ciò risulta incomprensibile già solo in ragione del tempo trascorso”.