Intentata contro un’impresa bleniese da due ex dipendenti muratori, ha prodotto la modifica del contratto mantello nazionale dell’edilizia
“Quando si parla di mala edilizia in Ticino si pensa ai casi più eclatanti”. Inizia così lo sfogo inviato alla ‘Regione’ da due muratori domiciliati nelle Tre Valli. “Ci sono casi mai emersi che hanno causato danni se non uguali ancora maggiori”. Per diversi anni – raccontano riferendosi alla loro causa intentata davanti alla Pretura di Blenio – un impresario bleniese “ha dedotto dalla nostra busta paga una percentuale molto alta, al limite dell’usura, del contributo per l’assicurazione indennità giornaliera di malattia. In questa percentuale era compresa non solo l’intera parte dovuta dall’operaio, ma anche quella del datore di lavoro e un arrotondamento a suo favore”.
Taluni dipendenti si sono così rivolti a un sindacato: “Che però ha ritenuto la pratica corretta. Al contrario, Unia si è accorto dell’irregolarità”. Dopo l’intervento di questo sindacato – proseguono i due muratori – tutti i dipendenti hanno potuto recuperare, limitatamente agli ultimi 5 anni, il 60% del dovuto. “Non si può parlare di giustizia, ma per noi questa percentuale del maltolto risultava importante e, piuttosto che nulla, ci siamo dovuti accontentare”. Peraltro la cifra dovuta, in tutto 160’000 franchi, “non è stata versata nei termini stabiliti ma in ritardo”, come d’altronde non di rado è successo con i salari. I due ex dipendenti, poi licenziati con altri che avevano sollevato la questione, ringraziano Unia e invitano l’altro sindacato a una riflessione. Infine rivolgono un augurio all’impresario, affinché “il nostro sacrificio vada a favore degli attuali dipendenti e non del suo egoistico interesse”. Dal canto suo, interpellato dalla redazione Unia non si esprime per motivi di discrezionalità.
La procedura in Pretura è stata archiviata a seguito dell’accordo extragiudiziale raggiunto da Unia col legale dell’impresario. Durante il contraddittorio le parti si sono soffermate sull’articolo 64 del Contratto nazionale mantello dell’edilizia, e meglio sull’interpretazione fatta dall’impresario accollando ai dipendenti metà del premio teorico anziché metà di quello reale – che risulta diverse volte più basso – risultante dal contratto sottoscritto con la cassa malati. In effetti l’articolo 64, così come formulato in passato, poteva da una parte non essere conforme al diritto superiore e dall’altra lasciare spazio a più interpretazioni, sebbene in Pretura sia risultato subito chiaro – grazie anche alla testimonianza rilasciata da un funzionario della Segreteria di Stato dell’economia (Seco) – che l’interpretazione fatta dall’impresario bleniese costituisse una forzatura. Ciò che ha indotto la Società svizzera degli impresari costruttori (Ssic), intervenuta nella diatriba, a evitare che la Pretura si pronunciasse, temendo una decisione negativa che avrebbe potuto fare giurisprudenza e scatenare in tutto il Paese analoghe azioni di risarcimento. Le quali tuttavia – visto proprio quanto successo – possono oggi essere avviate qualora dei dipendenti ritenessero di aver subìto analoghe ingiustizie nell’arco dell’ultimo lustro.
Caldeggiando una soluzione di compromesso, la Ssic d’accordo con i sindacati Unia e Syna ha successivamente accettato di riformulare l’intero articolo 64. Ciò che Unia sollecitava da più anni.
Come si legge nel Contratto nazionale mantello per l’edilizia principale valido dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2018 e aggiornato dal Consiglio federale con una ‘Convenzione addizionale’ datata giugno 2017, risulta ora che “i premi effettivi per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera sono sostenuti per metà dall’impresa e per metà dal lavoratore”. Nella versione precedente non figurava per contro il termine ‘effettivi’. Una differenza – come si è visto – sostanziale. Da quel momento – sottolineava un anno fa la Commissione paritetica cantonale dell’edilizia in una lettera inviata a tutte le imprese ticinesi del mattone e settori affini – “dai premi effettivi è possibile dedurre il 50% della parte spettante ai lavoratori; in altre parole, datore di lavoro e lavoratore supportano il premio assicurativo ciascuno nella ragione della metà”. Quello reale, non quello teorico.