I giudici del Tribunale federale mettono la parola fine a una vertenza quasi decennale respingendo le contestazioni dei ricorrenti
Luce verde dal Tribunale federale (Tf) alla licenza di costruzione per la realizzazione di tre palazzine in via Adamini, che prenderanno il posto anche dello spazio Morel. Le contestazioni presentate dai ricorrenti sono infatti state respinte. Ora, i promotori possono procedere con l’abbattimento degli edifici esistenti, dopodiché potranno cominciare la costruzione.
Dalla pubblicazione della sentenza sul sito del Tf, si legge che la vertenza venne innescata poco meno di dieci anni fa da una comunione di comproprietari di un condominio che sorge nei pressi dello spazio Morel. La prima domanda di costruzione risale al 30 novembre del 2015, quando il promotore ha presentato al Municipio di Lugano la richiesta per la demolizione degli edifici esistenti sui fondi e per la realizzazione al loro posto di tre stabili. Il progetto prevedeva l’edificazione di 31 appartamenti complessivi, nonché un esercizio pubblico con terrazza esterna, un'autorimessa con 48 posteggi e un’area per il Wellness. Dopo una serie di botta e risposta, l’istante ha presentato il 29 marzo del 2019 una variante per alcuni adeguamenti progettuali, alla quale i vicini si sono nuovamente opposti. Acquisito il preavviso favorevole dell’autorità cantonale, il 3 dicembre del 2019 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia richiesta in variante e ha respinto l’opposizione dei vicini. La decisione municipale è stata confermata il 27 aprile 2022 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, adito su ricorso della Comunione dei comproprietari del condominio.
I privati hanno contestato la sentenza del Tribunale amministrativo cantonale (Tram) che ha respinto il loro ricorso contro la decisione governativa, ritenendo, tra l’altro, che l’autorità comunale non dovesse riesaminare la pianificazione di Lugano prima di rilasciare la licenza edilizia. I ricorrenti hanno invocato un accertamento arbitrario dei fatti e la violazione del diritto federale. Nel frattempo, lo scorso mese di luglio, il Giudice dell’istruzione ha respinto pure la loro domanda di conferimento dell’effetto sospensivo contenuta nel ricorso. I giudici di Mon Repos hanno dato ragione alla Corte cantonale, secondo la quale il “periodo trascorso dall’approvazione della pianificazione in vigore (1984) supera significativamente l’orizzonte temporale di 15 anni”, ma ha anche rilevato che non sono stati addotti dai ricorrenti elementi convincenti a sostegno di una modifica delle circostanze tale da giustificare un riesame del Piano regolatore”. In altre parole, non sono state ritenute sovradimensionate le zone edificabili di Lugano e il Tram ha escluso che un’eventuale riduzione di tali zone debba interessare la superficie. Al contrario, la Corte cantonale ha accertato un alto grado di attuazione della pianificazione vigente, che i fondi sui quali è prevista l’edificazione sono attribuiti alle zone R7 e R5, ospitano quasi tutti edifici di grandi dimensioni e che sono ottimamente allacciati alla rete viaria e ben integrati nell’area urbana più centrale della città.
In estrema sintesi, il Tf ha negato la necessità di un riesame del Piano regolatore prima del rilascio della licenza edilizia. I tre nuovi edifici previsti sorgeranno in sostituzione di quelli esistenti sui fondi e, benché più alti, si legge nella sentenza dei giudici di Losanna, “permetteranno di recuperare ulteriori spazi verdi”. Il Tram ha considerato che le possibilità edificatorie della vigente zona R7 non siano criticabili, “giacché le costruzioni previste in base a tale azzonamento non sono sproporzionate rispetto agli immobili esistenti sui fondi vicini, anch'essi di dimensioni notevoli”. Secondo la Corte cantonale, una riduzione dell’edificabilità nella zona interessata dal progetto edilizio si porrebbe in contrasto con gli indirizzi per uno sviluppo centripeto degli insediamenti perseguito dalla scheda R6 del Piano direttore cantonale. La mancata adozione di una misura di salvaguardia della pianificazione è stata considerata una censura inammissibile. Ecco perché, il Tf ha sposato la tesi della Corte cantonale, che “non ha abusato del suo potere di apprezzamento, sostituendosi all'autorità comunale, competente in materia di pianificazione del territorio”. Secondo i giudici di Losanna, la contestazione non si confronta con gli accertamenti esposti nella sentenza di secondo grado e non li sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze di legge.