Ticino

Eccesso di velocità, sì a una pena minima solo pecuniaria

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della Procura ticinese contro la sentenza della Corte di appello che aveva alleggerito quella di primo grado

In sintesi:
  • I giudici losannesi hanno confermato l'interpretazione data in base alle modifiche alla legge sulla circolazione stradale introdotte nell'ottobre 2023
  • Secondo le nuove norme i giudici non sono obbligati a imporre una pena minima detentiva di un anno se l'autore del reato stradale nei dieci anni precedenti non ha subìto condanne per questo tipo di crimini
Immagine di archivio
(Ti-Press)
14 ottobre 2024
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Un conducente spericolato pizzicato per eccesso di velocità in Ticino è stato condannato a una pena pecuniaria con la condizionale anziché una pena detentiva – anch'essa sospesa condizionalmente – comminatagli in primo grado. Il Tribunale federale conferma la sentenza della Corte d'appello, in quanto tiene conto degli adeguamenti della legge sulla circolazione stradale entrati in vigore nell'ottobre 2023.

Nel mese di gennaio del 2023 l'automobilista sopracitato viaggiava a 188 km/h sull'autostrada A2 dove il limite era di 100 km/h: il Tribunale di prima istanza lo aveva dunque condannato a dodici mesi di detenzione sospesi con la condizionale. Alcuni mesi dopo, a novembre, il Tribunale cantonale ticinese aveva convertito la pena detentiva in una pecuniaria di 180 aliquote giornaliere sospesa condizionalmente e aumentato la multa da 500 a 1'000 franchi.

Il Tribunale federale, si legge in una sentenza dell'11 settembre pubblicata oggi, ha dato ragione alla Corte di seconda istanza, in quanto gli adeguamenti della Legge federale sulla circolazione stradale (LCRStr), in vigore dal primo ottobre dell'anno scorso, prevedono che i giudici abbiano un margine di discrezionalità e non siano più obbligati a imporre una pena detentiva minima obbligatoria di un anno se, nei dieci anni precedenti all'atto, l'autore non ha subito alcuna condanna per crimini o delitti commessi nella circolazione stradale che abbiano cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui o il ferimento o la morte di terzi.

Il Tribunale federale ha confermato questa interpretazione della legge e respinto il ricorso della Procura. Con gli adeguamenti al testo normativo il legislatore ha voluto introdurre un quadro penale diverso per chi commette un reato per la prima volta. Contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero pubblico ticinese, l'applicazione del nuovo articolo 90 della LCRStr non presuppone l'esistenza di "circostanze particolarmente favorevoli", afferma la prima Corte di diritto penale losannese.

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