Il Consiglio di Stato risponde all'interrogazione di Matteo Quadranti: ‘Approntino al più presto misure preventive’
Una premessa e un auspicio. “Non è di competenza del Consiglio di Stato esprimersi sull’autonomia delle Chiese in generale; ritiene per contro auspicabile che, alla luce dei gravissimi fatti emersi dallo studio, le Chiese siano da subito più proattive ed efficaci nel prevenire gli abusi sessuali, nell’assicurare i colpevoli alla giustizia e nella tutela delle vittime”. Parole chiare, molto chiare. Sono contenute nella risposta del governo all’interrogazione depositata in settembre da Matteo Quadranti. Nelle risposte ai quesiti posti dal deputato liberale radicale dopo la pubblicazione dei risultati del rapporto dell’ateneo zurighese: un migliaio di abusi, perlomeno quelli censiti dai ricercatori, nella Chiesa cattolica svizzera negli ultimi settant’anni. L’articolo 24 della Costituzione cantonale, scrive ancora il Consiglio di Stato, conferisce alle Chiese riconosciute “la facoltà di organizzarsi liberamente: questo diritto non le esenta comunque dall’assoggettamento alle norme penali e dagli obblighi conseguenti. Spetta pertanto primariamente alle Chiese adottare i provvedimenti organizzativi appropriati per rispettare la legge ed evitare il ripetersi degli avvenimenti descritti nel rapporto”.
Sono diversi, e importanti, gli aspetti su cui pone l’accento il governo. Il quale “ritiene in generale che qualsiasi reato perseguibile d’ufficio debba essere segnalato senza indugio alle preposte autorità inquirenti, indipendentemente che esso sia perpetrato nell’ambiente laico o religioso”. Infatti “tutti i cittadini e tutte le cittadine, a prescindere dal loro credo, sottostanno alla Costituzione federale e alle leggi federali e cantonali, e qui in particolare al Codice penale, come contemplato fra l’altro anche nell’articolo 1 della legge sulla Chiesa cattolica e nell’articolo 1 della legge sulla Chiesa evangelica”. Ne deriva che, come previsto dal Codice penale svizzero, “qualsiasi omissione atta a sottrarre una persona a un procedimento penale è punibile ai sensi dell’articolo 305”. Il governo “si astiene dall’esprimersi riguardo alle norme di perseguimento di reati previste dal diritto canonico, in quanto non di sua competenza”. Tuttavia ritiene che il rapporto dell’Università di Zurigo ponga “solide basi per ulteriori approfondimenti nell’ambito degli abusi sessuali e per un miglioramento dell’informazione sui diritti delle vittime”. E sottolinea che per lo Stato “è prioritario che il perseguimento penale ordinario possa seguire il suo corso senza ostacoli o limitazioni”. In tal senso una procedura penale parallela e le relative sanzioni contemplate dal diritto canonico “non devono sostituirsi a quelle del diritto penale ordinario”.
La prevenzione della violenza sessuale “è un compito essenziale dello Stato e rientra nella garanzia della sicurezza e del benessere delle persone”. Stato, prosegue l’Esecutivo, che ha quindi “la responsabilità di proteggere bambini e giovani da qualsiasi forma di violenza e abuso”. Il governo assicura poi di essere “particolarmente sensibile” al tema della prevenzione dei reati contro la vita e l’integrità della persona e degli illeciti che “minano l’integrità sessuale di minori e giovani”. Tant’è che nel corso degli ultimi anni “molteplici sono le strategie di sensibilizzazione, di informazione, di prevenzione, di sostegno e di aiuto alle vittime”, concretizzate in più contesti “dai diversi Dipartimenti”. In particolare, rammenta il Consiglio di Stato, “sono attivi servizi di aiuto alle vittime, sono a disposizione numeri di emergenza specifici e sostegni destinati ai bambini e ai giovani ecc. con l’obiettivo di una diffusione capillare su tutto il territorio, specialmente nei vari ambiti di contatto con i minori e i giovani (scuola, famiglia, sport, lavoro ecc.), della necessaria sensibilizzazione affinché il fenomeno degli abusi sia conosciuto, monitorato e represso e le vittime ricevano un sostegno efficace da professionisti debitamente formati”.
Per questo, alla luce di quanto emerso dallo studio dell’Università di Zurigo, il governo “valuterà, anche a seguito delle risultanze degli approfondimenti di Ministero pubblico e Polizia cantonale, se intensificare le misure di sensibilizzazione già in atto o prevederne ulteriori ancora più mirate”.
Quanto “all’ambito specifico degli abusi sessuali all’interno delle istituzioni religiose, è compito delle Chiese”, ribadisce, “prevedere e approntare al più presto le misure preventive per evitare qualsiasi forma di abuso sessuale, come del resto auspicato anche dai ricercatori nelle raccomandazioni del rapporto”.
In Ticino, fa ancora sapere il Consiglio di Stato, Ministero pubblico e Polizia cantonale “stanno attualmente lavorando sugli esiti dello studio dell’Università di Zurigo”. Gli eventuali reati penali di soppressione di documento e favoreggiamento sono comunque prescritti. «Vale in ogni caso l’appello – puntualizza il procuratore generale Andrea Pagani, raggiunto dalla ‘Regione’ – a interpellare il Ministero pubblico o la Polizia cantonale qualora si ritenga di aver subìto un abuso. Senza segnalazione riferita a un episodio, a una fattispecie concreta non vi è possibilità da parte nostra di aprire un’istruzione, e questo per assenza di sufficienti indizi di reato, ed emettere provvedimenti coercitivi, come può essere ad esempio una perquisizione o un sequestro».
Sempre in relazione ai risultati dello studio dei ricercatori dell’Uni di Zurigo, la Conferenza dei procuratori della Svizzera, riferisce il pg Pagani, «sta verificando la possibilità di definire una strategia comune a tutti i Cantoni tesa all’identificazione di eventuali episodi puntuali da indagare».