Ticino

Ipct, referendum finanziario obbligatorio applicabile

Così il consulente giuridico del Gran Consiglio sul disegno di legge riguardante le misure di compensazione in caso di approvazione del parlamento

Ora tocca al Gran Consiglio
(Ti-Press)
3 ottobre 2023
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Il messaggio governativo concernente le misure di compensazione proposte per attenuare gli effetti sulle future pensioni degli affiliati all'Ipct, l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, in seguito alla riduzione del tasso di conversione decisa dallo stesso istituto, soggiace al referendum finanziario obbligatorio. È la conclusione cui è giunto il consulente giuridico del Gran Consiglio Roberto Di Bartolomeo, al quale la commissione parlamentare della Gestione si era rivolta per un parere. Per sciogliere un nodo non da poco. Dunque, se il Gran Consiglio darà luce verde al disegno di legge contenuto nel messaggio e nel rapporto della maggioranza della Gestione favorevole alle misure prospettate (quattro i relatori: Ivo Durisch del Ps, Bixio Caprara del Plr, Fiorenzo Dadò del Centro, Samantha Bourgoin dei Verdi), scatteranno le disposizioni sul referendum finanziario obbligatorio. Quest’ultimo è previsto dalla Costituzione cantonale all'articolo 42a: “Immediatamente dopo il voto finale su un atto comportante una spesa unica superiore a fr. 30’000’000 o una spesa annua superiore a fr. 6’000’000.- per almeno quattro anni, il Gran Consiglio, con un terzo favorevole dei presenti e con un minimo di 25 deputati, vota la referendabilità obbligatoria della spesa. La legge ne disciplina le modalità”. La legge è quella sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato, la Lgf, il cui articolo 5 al capoverso 4 riproduce la norma costituzionale. Insomma, se in parlamento ci saranno i numeri indicati, l'ultima parola sul dossier passerà ai cittadini.

Quattro le pagine del parere tecnico stilato dal giurista del Gran Consiglio. “Sebbene il principio della spesa (prelievo dei contributi), era già previsto dalla legge, per cui si tratterebbe in linea di principio di una spesa vincolata (condizione del ’se’), la latitudine decisionale di come questa spesa viene assegnata con le nuove misure compensazione (condizione del ’come’) comporta la sua sottoposizione al referendum finanziario obbligatorio siccome l’importo dell’onere finanziario è superiore ai limiti previsti all’art. 5 cpv. 4 Lgf – scrive Di Bartolomeo –. Ne consegue che in caso di adozione da parte del parlamento del disegno di legge annesso al messaggio 8302 e al rapporto di maggioranza comportante la modifica della Legge sull’Ipct dovrà essere votata la referendibilità obbligatoria della spesa”.

La commissione della Gestione intendeva inoltre sapere dal giurista se il meccanismo di richiesta di voto fosse automatico o se dovesse essere sollecitato.
Né l’articolo 42a della Costituzione ticinese né l’articolo 5 capoverso 4 della Lgf, rileva Di Bartolomeo, “prevedono qualcosa in tal senso, pertanto risultano
applicabili le disposizioni che regolano l’attività parlamentare dal punto di vista generale”. In particolare, segnala il giurista, l’articolo 32 capoverso 1 della Legge sul Gran Consiglio, “il quale recita che ’le Commissioni preparano la discussione su tutti gli oggetti di loro competenza, presentando i relativi rapporti. L’esame commissionale considera ogni oggetto nel suo complesso, valutandone anche gli aspetti tecnici, giuridici e finanziari’ ”. Da questa norma, annota Di Bartolomeo, “si può dedurre che la commissione contestualmente alla redazione e all’approvazione del rapporto deve segnalare all’Ufficio presidenziale (il quale, oltre a curare il regolare svolgimento del Gran Consiglio, elabora l’ordine del giorno delle sedute plenarie) che l’oggetto dovrà essere sottoposto alla procedura del referendum finanziario ex art. 5 cpv. 4 Lgf”.