Pensioni statali e misure di compensazione: il Gran Consiglio contesta le tesi del ricorso di ErreDiPi nelle osservazioni inoltrate al Tribunale federale
“La decisione di sottoporre la modifica legislativa alla clausola di referendabilità obbligatoria risulta essere immune da critiche, pertanto il ricorso deve essere respinto”. Non ha dubbi il Gran Consiglio nel difendere e motivare – all’attenzione del Tribunale federale – il passo compiuto nella seduta dello scorso 17 ottobre: quello appunto di sottoporre al referendum finanziario obbligatorio (Rfo), dunque direttamente al voto popolare, le misure che aveva appena approvato per contenere il più possibile l’impatto della riduzione del tasso di conversione sulle rendite pensionistiche degli affiliati all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, l’Ipct, che tra dipendenti del Cantone, di Comuni e di enti parapubblici conta attualmente circa diciassettemila assicurati attivi. Cui si aggiungono diecimila beneficiari di rendita. Contro la decisione di far capo all’Rfo sono insorti undici membri del comitato dell’associazione ErreDiPi, la Rete per la difesa delle pensioni, che, affidandosi all’avvocato Filippo Gianoni, si sono rivolti ai giudici di Mon Repos: nel ricorso, inoltrato in novembre, si sostiene tra l’altro che nel caso in questione “siamo manifestamente in presenza di una spesa vincolata e, in quanto tale, sottratta al referendum finanziario obbligatorio”. No, è una spesa nuova, per la quale l’Rfo è applicabile, obietta il parlamento nella decina di pagine di osservazioni, firmate dal segretario generale Tiziano Veronelli e indirizzate al Tf, con cui contesta le tesi dei ricorrenti.
L’onere finanziario, scrive il Gran Consiglio, che “lo Stato deve assumersi quale conseguenza della modifica alla Legge sull’Ipct” – modifica con la quale la maggioranza del parlamento, dando seguito al messaggio governativo, ha introdotto le misure di compensazione per attenuare gli effetti sulle future pensioni dell’abbassamento del tasso di conversione – “costituisce inequivocabilmente una spesa”. Ora, il referendum finanziario obbligatorio “è escluso per le spese vincolate, ossia quelle che il Cantone è obbligato a effettuare, sia in virtù di una legge federale o cantonale, sia quando si tratta di attuare una decisione già approvata dal popolo”. Per la giurisprudenza del Tribunale federale, aggiunge il Gran Consiglio, si ha una spesa vincolata “quando il suo principio e la sua portata sono fissati da una norma giuridica, quando è assolutamente essenziale per l’adempimento di un compito previsto dalla legge, o quando si deve ammettere che il popolo, adottando in precedenza il testo di base, ha anche approvato la spesa risultante”. Va da sé che “se una voce di spesa non è vincolata, è da considerarsi nuova”. Il che “avviene, da un lato, quando la spesa si riferisce a un compito che esula dal precedente campo di attività dell’amministrazione e, dall’altro, quando deriva da una legge che conferisce all’autorità un margine di decisione relativamente ampio, per quanto riguarda sia il ‘se’ sia il ‘come’ dell’allocazione della spesa”. In altre parole, una nuova spesa “sorge ogni volta che il principio o lo scopo preciso della spesa non poteva essere previsto dai cittadini quando hanno votato la legge su cui si basa”. E ancora: “Può accadere che, anche se il principio della spesa è fissato dalla legge, motivo per cui si tratta in linea di principio di una spesa vincolata (la condizione del ‘se’), l’esistenza di una latitudine decisionale per quanto riguarda l’allocazione di questa spesa comporta la sua sottoposizione al referendum finanziario (la condizione del ‘come’)”.
Nella fattispecie, rileva Veronelli nelle osservazioni al ricorso di ErreDiPi, “siamo in presenza di una nuova spesa che comporta una sua sottoposizione al referendum finanziario obbligatorio”. Continua il segretario generale del Gran Consiglio: “Infatti, sebbene il prelievo dei contributi fosse già previsto nella Legge sull’Ipct (condizione del ‘se’), non era invece previsto in modo certo a quanto ammontasse l’onere finanziario per lo Stato e in che modo intendesse utilizzare la sua latitudine decisionale il governo, vale a dire quali misure si sarebbero volute adottare (condizione del ‘come’)”. Le misure di compensazione proposte dal Consiglio di Stato con il messaggio 8302, accolto dal parlamento nella seduta del 17 ottobre, “regolano di fatto un nuovo contributo atto ad aumentare degli accrediti di vecchiaia quali misure di compensazione per la riduzione delle aliquote di conversione ed esplicitano il concetto di forchetta (tra un minimo e un massimo) sia per la percentuale del contributo stesso, sia per il riparto del suo finanziamento tra datore di lavoro e dipendenti assicurati, pertanto costituiscono dei nuovi impegni finanziari rispetto a quanto adottato precedentemente dal parlamento”. Come peraltro “indicato dal direttore del Dipartimento finanze ed economia nel corso del dibattito”, le misure “contenute nel messaggio 8302, proprio perché non costituivano difatti degli interventi atti a risanare i conti dell’Ipct, non erano da confondersi con quelle previste dal messaggio 7784 del 15 gennaio 2020”, quello concernente il risanamento dell’Istituto di previdenza.
Si tratta di “una nuova spesa poiché, sebbene l’impegno finanziario di 12,5 milioni di franchi fosse inserito sia nel Preventivo 2023 sia nel piano finanziario, l’importo rappresentava tuttavia unicamente un’intenzione del Consiglio di Stato in relazione al messaggio 7784, ma non era ancora un impegno finanziario vincolante. Ne consegue che, sebbene il principio della spesa (prelievo dei contributi) fosse già previsto dalla Legge sull’Ipct, perciò si tratterebbe in linea di principio di una spesa vincolata (condizione del ‘se’), le modalità e le condizioni del prelievo di questa spesa non erano ancora possibili da prevedere stante la latitudine di giudizio di governo e parlamento in questo ambito (condizione del ‘come’)”. Governo e parlamento “hanno quindi deciso, indipendentemente dall’esito delle discussioni e votazioni sulle misure di risanamento contenute nel messaggio 7784, di introdurre delle misure di compensazione per attenuare gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversione”.
Il Tribunale federale ha assegnato ai ricorrenti un termine (entro il 19 gennaio) per formulare a loro volta eventuali osservazioni.