laR+ Ticino

Reclamo respinto. Restano congelati i conti svizzeri del broker

Lo conferma la Corte dei reclami penali a cui si era rivolto il finanziere coinvolto nello scandalo vaticano della compravendita di un immobile a Londra

Tribunale penale federale Bellinzona
(Ti-Press)
6 aprile 2022
|

I conti svizzeri di R. M. restano bloccati. Lo ha stabilito la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (Tpf) di Bellinzona, con sentenza del 15 marzo, respingendo il reclamo del finanziere italo-britannico contro il non luogo a procedere decretato dal Ministero pubblico della Confederazione (Mpc). L'intermediario finanziario, coinvolto nello scandalo vaticano finito a processo sulla compravendita del palazzo di Londra di Sloane Avenue 60, aveva sporto denuncia presso la Procura pubblica del Cantone dei Grigioni – in quanto residente a Celerina – nei confronti di due promotori di giustizia (sorta di corrispettivo dei pubblici ministeri) dello Stato della Città del Vaticano, sostenendo che avrebbero ottenuto, mediante rogatoria grazie ad affermazioni false, il blocco di relazioni bancarie a lui riconducibili nonché la relativa documentazione, ciò che gli avrebbe causato un ingente danno. La procedura, ritenuta di competenza federale, era poi stata assunta dall’Mpc. Da informazioni riportate dalla ‘Neue Zürcher Zeitung’ e confermate dalla Conferenza dei vescovi svizzeri, il congelamento riguarda 60 milioni di franchi distribuiti su tre conti personali e sette commerciali.

Il broker, insieme al cardinale Angelo Becciu, è tra i dieci imputati nel processo, a più tappe, in corso in Vaticano per la compravendita del sopracitato immobile londinese, un’operazione finanziaria sospetta della quale secondo la giustizia vaticana l’intermediario è stato il maggior beneficiario economico. Le accuse mosse nei suoi confronti sono di appropriazione indebita, frode, abuso d’ufficio e riciclaggio di denaro. Nel frattempo ai procuratori è stato chiesto di fornire ulteriori prove.

La lunga lista di affermazioni che il broker ritiene false...

Tornando al filone svizzero e ai contenuti del recente verdetto della Corte dei reclami penali presieduta dal giudice Roy Garré, secondo l'indagato i procuratori di giustizia (pdg) avrebbero formulato nella loro domanda di assistenza giudiziaria, con relativa richiesta di congelamento dei fondi, svariate affermazioni false, corrispondenti al concetto di "falso ideologico". La lista delle contestazioni è lunga: secondo il finanziere i due pdg avrebbero falsamente sostenuto che nel corso degli anni egli sarebbe spesso apparso sulle cronache giornalistiche come protagonista di alcune operazioni societarie attenzionate anche dalla magistratura italiana; che a seguito dell’operazione londinese la Segreteria di Stato avrebbe subito un depauperamento di oltre 350 milioni di euro e lui sarebbe stato il destinatario principale di questo flusso di denaro. E ancora: che le disponibilità della Segreteria di Stato sarebbero state dirottate verso di lui lasciando implicitamente intendere che se ne sarebbe appropriato indebitamente e che sarebbe uno dei principali finanziatori del conto di un dipendente del Vaticano coinvolto che avrebbe corrotto. Che il 46% dell’investimento della Segreteria di Stato sarebbe finito in strumenti finanziari di società a lui riferibili o nelle quali aveva degli interessi personali, generando la perdita di 18 milioni. E anche: che il versamento di 40 milioni di sterline con il quale la Segreteria di Stato avrebbe acquistato la quota parte residua (il 45%) dell’immobile di Londra costituirebbe un possibile atto appropriativo/distrattivo; che a fronte di un esborso complessivo di 306 milioni di euro, la Segreteria di Stato si ritroverebbe proprietaria di un immobile che ne varrebbe solo 260 milioni e che a trarre il maggior vantaggio da questa operazione sarebbe lui attraverso le sue società, come a dire che si sarebbe appropriato di 100 milioni di euro. E inoltre: che la moglie sarebbe in morosità per canoni non pagati per locazioni dell’immobile a Londra; che le indagini avrebbero permesso di verificare che la sua operazione sarebbe stata compiuta in complicità con funzionari della Segreteria di Stato; e che l’operazione di Londra avrebbe comportato un’importante distrazione di non meno 250 milioni di euro di fondi pubblici dirottati verso fallimentari operazioni.

... falsità che secondo l’Mpc non sono in alcun modo documentate

L’Mpc aveva ritenuto che non fossero dati i presupposti processuali per i reati promossi di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari, sussidiariamente di falsità in documenti esteri, in quanto "le affermazioni del reclamante non sono in alcun modo documentate e provate". Nel confermare il non luogo a procedere dell’Mpc, la Corte dei reclami penali scrive nelle propria sentenza: "Questa Corte ha già potuto statuire sull’esposto dei fatti presentato dalle autorità vaticane e appurare la conformità della rogatoria all’articolo 28 Aimp, concludendo che essi in concreto non presentano contraddizioni o errori manifesti. Con la denuncia penale qui in esame, il reclamante mira a rimettere in discussione una decisione passata in giudicato in ambito di assistenza giudiziaria internazionale". Con decisione definitiva, in quanto non impugnabile, viene così respinto il reclamo.

Stando a nostre informazioni, è però ancora pendente un reclamo di R.M. – questo inoltrato all’autorità giudiziaria cantonale, dato che il fatto contestato è avvenuto in Ticino – contro l’agire di uno dei due promotori di giustizia in relazione all’intercettazione di una chat, e dunque di conversazioni riservate fra lo stesso broker e i propri legali, quello svizzero e quelli italiani. Avvenuta come detto in Ticino, l’intercettazione, citata in un documento processuale londinese, è ritenuta dal broker illegale. Da qui il suo reclamo. Da noi interpellato sulla recente sentenza della Corte dei reclami penali del Tpf, l’avvocato Rocco Taminelli, difensore in Svizzera dell’intermediario finanziario, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.