Locarnese, il filone secondario della vicenda. Per il Tribunale federale il caso per ‘denuncia mendace’ deve tornare alla Corte dei reclami penali
Era stato prosciolto dalla Corte delle assise criminali nel 2017 e dalla Corte di appello e di revisione penale nel 2019: per entrambe le istanze l’ergoterapista locarnese non ha mai commesso il reato di ripetuta coazione sessuale. La procuratrice pubblica Margherita Lanzillo, che ha sostenuto l’accusa nei suoi confronti, si era persino appellata al Tribunale federale, che nel 2020 aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso.
In contemporanea era scattata la controffensiva: già nel 2017 l’ergoterapista si era rivolto alla magistratura ticinese, chiedendo di aprire un procedimento per denuncia mendace nei confronti del suo accusatore. Accusatore che, lo ricordiamo, era poi stato ritenuto inattendibile dalle Criminali e in Appello. Nel maggio del 2020 la Pp Lanzillo aveva però decretato il "non luogo a procedere". L’ergoterapista si è quindi rivolto alla Corte dei reclami penali (Crp) del Tribunale d’appello, che lo ha respinto, ritenendo che il presupposto soggettivo del reato di denuncia mendace non fosse adempiuto.
Ora, sulla questione, arriva una decisione del Tribunale federale, al quale si è rivolto l’ergoterapista. E i giudici di Losanna sono chiari: il ricorso è accolto e la questione torna alla Crp.
Il Tf, in sintesi, si è concentrato sul fatto che la Pp Lanzillo da una parte promuoveva l’accusa nei confronti dell’ergoterapista e dall’altra doveva portare avanti l’accusa mossa dall’ergoterapista alla sua presunta vittima. "In particolare, quando, come in concreto, lo stesso Procuratore pubblico ha precedentemente istruito una prima causa concernente fatti strettamente connessi con quelli oggetto del secondo procedimento, la situazione può rivelarsi delicata sotto il profilo della garanzia d’imparzialità – scrive il Tf –. Occorre che l’esito del successivo giudizio non appaia predeterminato, bensì che rimanga aperto riguardo all’accertamento dei fatti e alla risoluzione delle questioni giuridiche in discussione".
E ancora: "Con la censura sollevata nel reclamo, il ricorrente ha sostanzialmente invocato un motivo di ricusazione della Pp Lanzillo, la quale aveva precedente istruito il procedimento penale nei suoi confronti e aveva promosso l’accusa contro di lui. La stessa Pp ha in seguito statuito sulla denuncia del ricorrente relativa all’asserita mendacità delle dichiarazioni dell’opponente, alla base dell’avvio del primo procedimento penale".
Infine, la Crp "avrebbe quindi dovuto esaminare e pronunciarsi sulla censura in questione. Omettendo di farlo, ha di conseguenza violato il diritto di essere sentito del ricorrente".
Per Losanna il ricorso dell’ergoterapista è accolto e va annullata la sentenza della Crp, che dovrà nuovamente esaminare il caso della "denuncia mendace".