Rizzi (Divisione dell'economia): sono manifestazioni che non sottostanno ai divieti di vendita alcol previsti dalla nuova Legge sull'apertura dei negozi
«I Carnevali non hanno niente a che fare né con la precedente né con l’attuale Legge sull’apertura dei negozi». Nel senso che «i punti vendita autorizzati a livello comunale, e che quindi hanno un’autorizzazione da parte della Polizia comunale, sono esclusi, non sono assoggettati a questa legge». Dal Dipartimento finanze ed economia il direttore della Divisione dell’economia Stefano Rizzi chiarisce un aspetto non irrilevante – soprattutto in queste settimane di manifestazioni carnascialesche e con il Rabadan che parte proprio stasera – dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio della Legge cantonale sull’apertura dei negozi e delle restrizioni orarie, anche queste contemplate dalla citata normativa, nello smercio delle bevande alcoliche. Ovvero il divieto di venderle dopo le 19 dal lunedì al venerdì – le 21 il giovedì e le 18.30 il sabato – e dopo le 18 la domenica e i giorni festivi. Restrizioni che rimangono, per il momento, valide: la loro applicazione non è ‘congelata’. Nei giorni scorsi il Tribunale federale ha infatti respinto la richiesta di conferimento dell’effetto sospensivo avanzata dal commerciante ticinese che ha impugnato la legge davanti ai giudici di Mon Repos, sollecitando l’abrogazione delle norme che limitano la vendita serale di alcol (vedi l’edizione di ieri). Sul merito del suo ricorso, e di quello inoltrato dal sindacato Unia in tema di lavoro, il Tribunale federale deve invece ancora pronunciarsi.
Le restrizioni nello smercio di alcolici colpiscono quei negozi che, in deroga ai nuovi orari di apertura degli esercizi commerciali (tra le 6 e le 19 dal lunedì al venerdì, le 21 il giovedì, e fra le 6 e le 18.30 il sabato), possono restare aperti, indica la legge, tra le 6 e le 22.30: ad esempio quelli annessi alle stazioni di servizio, quelli nei camping, i chioschi con superficie di vendita inferiore ai 50 metri quadrati, così come, stando all’elenco contenuto nella normativa, “gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari”.
«I controlli circa il rispetto della nuova Legge sull’apertura dei negozi, e dunque anche delle deroghe accordate e delle limitazioni serali nella vendita di alcolici, non sono di competenza delle polizie comunali: ovviamente se constatano delle infrazioni le segnalano, ma le segnalano alla Polizia cantonale, tocca poi a quest’ultima intervenire e svolgere gli approfondimenti del caso», afferma, interpellato dalla ‘Regione’, il presidente dell’Associazione delle polizie comunali e comandante della Polcomunale di Locarno Dimitri Bossalini. «I Carnevali non soggiacciono alla Legge sull’apertura dei negozi, ma – aggiunge Bossalini – a un’altra normativa cantonale: la Lear, la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione, poiché per quel che concerne la mescita nei Carnevali vi è la presenza di uno o più gerenti. Stesso discorso, se mi limito a Locarno, per eventi quali il Festival o Moon & Stars. In questi casi scattano le disposizioni previste dalla Lear al capitolo ‘Permessi speciali’ e la verifica della loro osservanza compete alle polizie comunali». Secondo la Legge sugli esercizi alberghieri e la ristorazione “il Municipio può rilasciare al gerente permessi speciali della durata massima di tre mesi, da utilizzare in maniera consecutiva, per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie segnatamente manifestazioni ricreative”. I permessi speciali “devono essere legati a una manifestazione ben precisa e sono rilasciati per un periodo definito, non rinnovabile. Esso dev’essere inoltre legato a installazioni mobili o locali determinati”. (...). Tali permessi “sono rilasciati al gerente, il quale si occupa personalmente della gestione ed è responsabile dell’esercizio durante la manifestazione”. Il Municipio, recita ancora la Lear, “vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio”. E vigila per il tramite del proprio corpo di polizia.