Ticino

No alcol, niente effetto sospensivo

Il divieto di vendita serale resta per ora in vigore. Il Tribunale federale, in attesa di deliberare sul ricorso, respinge l'istanza del commerciante

19 febbraio 2020
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Il Tribunale federale non accorda l’effetto sospensivo. Pertanto la Legge cantonale sull’apertura dei negozi rimane in vigore così come è, in attesa dei verdetti sui due ricorsi inoltrati verso la fine dello scorso mese ai giudici di Mon Repos: uno da un commerciante ticinese, che chiede l’abrogazione delle limitazioni orarie nella vendita delle bevande alcoliche (vedi la ‘Regione’ del 29 gennaio); l’altro dal sindacato Unia in materia di lavoro. Il presidente della seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha intanto respinto la richiesta del commerciante di ‘congelare’, in attesa della decisione sul merito del proprio ricorso, l’applicazione delle restrittive disposizioni riguardanti lo smercio di alcolici contenute nella nuova Legge sull’apertura dei negozi. Ma la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo è stata appunto rigettata. Resta dunque in vigore il divieto di vendere (ai minori e agli adulti) bevande alcoliche in generale dopo le 19 dal lunedì al venerdì (le 21 il giovedì sera e le 18.30 il sabato) e dopo le 18 la domenica e i giorni festivi. Ed è proprio questo l’aspetto più controverso della normativa in vigore dal 1° gennaio.

I negozi interessati da questo vincolo, o gli esercizi commerciali come li definisce la legge, sono elencati agli articoli 10 e 14 della stessa normativa cantonale: vanno dagli shop annessi alle stazioni di servizio, ai piccoli chioschi, ai negozi dei campeggi fino ai “locali che vendono cibi preparati caldi e freddi da asporto, non sottoposti alla legislazione sugli esercizi pubblici”. Sono in pratica tutti quei negozi che possono derogare agli orari canonici e tenere aperto tra le 6 di mattina e le 22.30 di sera, domeniche e festivi compresi.

E ai Carnevali?

Anche “gli stand di vendita e le strutture mobili durante manifestazioni culturali, sportive o popolari, inaugurazioni, ricorrenze e anniversari” rientrano nel campo di applicazione della Legge ticinese sugli orari dei negozi e quindi sui limiti alle vendite serali di bevande alcoliche.

Ci si chiede se anche le tante manifestazioni carnascialesche di queste settimane in tutto il Ticino rientrino in questa fattispecie o invece abbiano tutt’altra regolamentazione, magari comunale. A una prima lettura letterale della norma sembrerebbe il contrario. La questione è però dibattuta visto che la Legge sull’apertura dei negozi, del resto, prevede delle ulteriori deroghe – in primis per le zone turistiche – rispetto a orari, giorni e anche nella vendita di bevande alcoliche.

Se ne occuperà ancora la politica

Le limitazioni orarie nella vendita di alcolici introdotte dalla legge sono finite, anzi tornate sui banchi della politica. A chiederne l’abrogazione non è solo il commerciante con un ricorso al Tribunale federale. Sollecitano la cancellazione dei divieti anche due deputati al Gran Consiglio: il leghista Andrea Censi e il liberale radicale Fabio Käppeli, autori di un’iniziativa parlamentare. Iniziativa con la quale propongono di ritoccare la normativa in vigore da un mese e mezzo. Secondo i due deputati, “il proibizionismo non funziona e non ha mai funzionato”. Il divieto di vendere alcolici dopo gli orari stabiliti dalla nuova legge è, annotano ancora Censi e Käppeli, “inutile”. Divieti, rilevano i due granconsiglieri, “talmente inutili che non sono nemmeno compresi dalla popolazione e da chi dovrebbe rispettarli”. Nell’attesa che Mon Repos deliberi sul merito del ricorso dell’imprenditore, la politica dovrà nuovamente occuparsi delle restrizioni nella vendita di bevande alcoliche con l’esame dell’iniziativa Censi/Käppeli. Tema sensibile, il dibattito non dovrebbe mancare.