Ticino

Sorveglianza: due attività, una legge

Sicurezza e investigazioni private, il governo contrario a normative distinte. Chi proviene da altri cantoni dovrà notificarsi. La parola al Gran Consiglio

28 dicembre 2019
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Il messaggio governativo c’è, ora si attende il voto del Gran Consiglio. Il voto sui trentacinque articoli della Lpps, la ‘Legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione’. Una volta in vigore, in caso di luce verde del parlamento, rimpiazzerà la Lapis, la ‘Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza’, che da quarantatré anni disciplina in Ticino il settore. Un settore che, evidenzia il Consiglio di Stato nel messaggio, “ha registrato una forte espansione”: solo nel nostro cantone dalla “ventina circa” di agenzie di sicurezza operative negli anni Settanta si è passati a un “centinaio”.

Da qui la necessità di una “revisione totale” della Lapis. Un settore “delicato”, poiché sensibile è il tema. Quello appunto della sicurezza privata, riproposto dal recente processo in Pretura penale all’ex responsabile operativo dell’Argo 1, la ditta cui il Dipartimento sanità e socialità aveva affidato gestione e controllo di centri per richiedenti l’asilo. L’imputato, che si era opposto al decreto d’accusa della Procura, è stato prosciolto dai reati di coazione e abuso di autorità in relazione all’ammanettamento di un minorenne eritreo ‘turbolento’ al palo della doccia del bunker di Camorino, ma è stato condannato per infrazione della normativa federale sull’Avs in merito al mancato versamento degli oneri assicurativi legati a ore straordinarie fatte dai collaboratori dell’agenzia. Alla luce proprio del dossier Argo 1 alcuni deputati e la Commissione parlamentare d’inchiesta avevano sollecitato una riforma della Lapis.

‘Stessi obblighi e doveri’

Verso la fine dello scorso mese il governo ha varato il progetto di nuova legge all’attenzione del Gran Consiglio, dopo averlo posto in consultazione prima dell’estate. “Alcune delle osservazioni pervenute – scrive fra l’altro il Consiglio di Stato nel relativo messaggio – hanno rilevato come l’attività di sicurezza e l’attività di investigazione siano sostanzialmente diverse e andrebbero pertanto regolamentate con normative ad hoc e distinte. Alcune di esse hanno ugualmente auspicato di prevedere una formazione specifica per le attività investigative”.

L’Esecutivo ritiene tuttavia la proposta “contraria all’obiettivo di alleggerimento normativo perseguito dallo Stato, che mira invece a promuovere la chiarezza e la semplicità degli atti normativi” e “a evitare l’adozione di disposizioni contraddittorie o che possono costituire un doppione”. Aggiunge il governo: “Pur ammettendo che sotto alcuni aspetti le due attività in questione si differenziano, va osservato che sotto diversi altri punti di vista presentano delle peculiarità comuni ad entrambe”.

Tanto le attività di sicurezza quanto quelle di investigazione “sono considerate professioni delicate: per questo motivo, ad esempio, sia ad agenti di sicurezza che a investigatori privati viene richiesto il possesso dei medesimi e accresciuti requisiti di integrità morale”. E “anche il sistema autorizzativo e gli obblighi e doveri che queste due figure hanno nei confronti delle autorità sono comuni a entrambe”. Ergo: “Una scissione della legge al fine di regolamentare separatamente queste due attività, significherebbe andare ad appesantire eccessivamente l’impalcatura legislativa esistente, senza che ciò sia giustificato da una reale e preminente necessità”.

Il disegno di legge contempla, tra le novità, quattro tipi di autorizzazione rilasciate dal Cantone: “per l’esercizio” di un’agenzia di sicurezza o di investigazione; “per dirigere” la ditta; “per gli agenti di sicurezza o gli investigatori privati” alle dipendenze di un’agenzia; “per coloro che svolgono attività di sicurezza e/o investigazione a titolo indipendente”. «Come direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia – ricorda alla ‘Regione’ Norman Gobbi – avevamo auspicato, visto il fallimento del concordato svizzero tedesco, una base legale federale che fissasse dei requisiti minimi nell’ambito pure della formazione. Purtroppo non è stato il caso, si è cercato così di elaborare – continua il direttore del Dipartimento istituzioni – una legge cantonale che sia solida». La quale tiene conto anche della Legge federale sul mercato interno, con una norma specifica. Agenzie e persone provenienti da altri cantoni che “intendono esercitare” in Ticino “devono” comunque “notificarsi al Dipartimento”.