Il Tribunale federale dà ragione a Swisscom che potrà ottenere la licenza edilizia, che aveva chiesto nel febbraio 2018
Non basta affermare, come ha sostenuto il Comune, che l’area dell’ex cava di Lelgio, in territorio di Capriasca, è fuori della zona edificabile, risulta essere in un vuoto pianificatorio. È scarsa la copertura di rete nella valle e Swisscom, che ha dimostrato l'esigenza di “un’ubicazione vincolata”, ha diritto di costruirvi un’antenna di telefonia mobile. Poggia su queste argomentazioni, in estrema sintesi, il ragionamento del Tribunale federale che ha respinto il ricorso del Comune, obbligandolo, di fatto, a concedere la licenza edilizia all’operatore per un impianto di 22 metri.
La domanda di costruzione risale al 2018. A mettersi di traverso erano stati diversi residenti e il Dipartimento del territorio con il suo preavviso negativo basato sull’esame dell’Ufficio natura e paesaggio per l’inadeguato inserimento nel paesaggio. Tanto che il Municipio aveva negato la licenza. Poi, però, Swisscom aveva ottenuto ragione, prima dal Tribunale cantonale amministrativo (Tram), nei giorni scorsi anche dai giudici di Mon Repos, che hanno valutato positivamente la collocazione scelta rispetto ad altre in zona edificazione. L’ex cava si trova a sud del nucleo vecchio di Lelgio in una superficie contornata da bosco di circa 11’200 metri quadrati di cui 8’000 metri di superficie pianeggiante, risultato di una ripiena con materiale di scarto e rifiuti edilizi. Il Comune, nel gennaio 2023 aveva presentato una variante pianificatoria. Secondo il Tf, il Municipio intenderebbe promuovervi un’area adibita ad attrezzature pubbliche combinata con una di svago. Invece, diversi anni prima, in occasione della revisione del Piano regolatore di Capriasca del 2012, l’Esecutivo aveva proposto la creazione di una Zona edificabile di interesse comunale (Zeic) soggetta a Piano di quartiere, ma il Cantone ha bocciato l’idea.
Tornando alla sentenza, la massima istanza giudiziaria svizzera ha confermato gli argomenti del Tram, secondo il quale “la giurisprudenza ammette l’ubicazione vincolata assoluta quando, a causa di questioni di natura tecnica, una lacuna nella copertura o nella capacità della rete non può essere superata in maniera soddisfacente attraverso l’installazione di uno o più impianti all’interno dell’area edificabile. L’ubicazione vincolata relativa può invece essere ammessa quando la collocazione all'esterno del perimetro fabbricabile appare notevolmente più vantaggiosa di altre ubicazioni all'interno della zona edificabile. Le antenne produrrebbero così un netto miglioramento del segnale, soprattutto a vantaggio dell’asse stradale che conduce alla piana di Gola di Lago, in un comparto fuori della zona edificabile, garantendo una copertura priva di interruzioni da Tesserete a Lelgio”.
Vista l’assenza di infrastrutture simili, un’antenna all’esterno del perimetro fabbricabile non sarebbe possibile. Secondo il rapporto, non vi sarebbero ubicazioni alternative in zona edificabile, ritenuto che i nuclei di Lelgio e Odogno non permetterebbero di raggiungere un’adeguata copertura a causa di problematiche legate al rispetto dei limiti per le radiazioni non ionizzanti dovute alla densità delle abitazioni, motivo per cui un unico nuovo impianto in zona edificabile non permetterebbe di coprire le lacune del segnale. Sempre secondo il rapporto, il vantaggio in termini di copertura ottenibile all'esterno della zona edificabile è talmente importante che il previsto impianto va imperativamente realizzato fuori della zona edificabile.
Il Comune, tuttavia, pur ammettendo che lo scopo primario è di garantire una buona copertura telefonica a un’area fuori dal perimetro fabbricabile, rileva in maniera del tutto generica che da questo punto di vista la posa dell’antenna su un terreno soggetto a un vuoto pianificatorio non risulterebbe in una relazione funzionale con le zone da servire.