Ticino

Parmalat bis, la difesa di Sala punta al proscioglimento

Per i legali dell’ex manager di Bank of America il loro assistito non ha commesso il reato di bancarotta fraudolenta, presupposto per il riciclaggio

L’avvocato Daniele Timbal
(Ti-Press)
28 ottobre 2021
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«I guadagni di Luca Sala non costituiscono provento illegale. È di poco conto se il guadagno sia stato tanto o poco. Il Ministero pubblico della Confederazione ha basato il suo atto di accusa sulle sentenze italiane relative al crac Parmalat, ma non si è chinato sulla ricerca dell’origine illecita dei fondi e nemmeno ha verificato se esistesse la doppia punibilità dei reati contestati. In questo processo ha portato solo degli indizi accusatori ai quali chiede alla Corte di credere sulla parola e non delle prove». L’avvocato Daniele Timbal, legale dell’ex manager di Bank of America, ha basato la sua arringa difensiva ribadendo l’estraneità del suo assistito nel dissesto delle società del gruppo Parmalat avvenuto quasi diciotto anni fa, nel dicembre del 2003. In estrema sintesi, la tesi difensiva mette in dubbio che il reato a monte di quello del riciclaggio, contestato a Sala dalla Procura federale, sia la bancarotta fraudolenta. Non si capisce in che modo Sala abbia concorso a realizzarla, ha ricordato Timbal rimproverando al Ministero pubblico il fatto di non aver distinto tra amministratori del gruppo e consulenti esterni, «tra intranei ed estranei», ha affermato. «Il Ministero pubblico dice semplicemente che Sala è colpevole perché Fausto Tonna e Calisto Tanzi, rispettivamente direttore finanziario e patron del gruppo, sono stati condannati». Quasi un atto di fede, per Timbal che ha poi ricordato il clamore mediatico e politico scoppiato attorno al caso Parmalat in Italia. «Fu l’amministratore delegato Enrico Bondi, chiamato a sostituire Tonna, a cercare di coinvolgere le grandi banche internazionali finanziatrici delle società del gruppo in dissesto con il teorema che ‘tanto non potevano non sapere’ della situazione debitoria della società», ha commentato ancora Timbal che ha poi ricordato come «a mente, della difesa, le operazioni di finanziamento non sono pericolose». «Lo sono se concluse a costi eccessivi, ma l’Mpc non ha contestato che i costi dei servizi offerti da Sala fossero fuori mercato e non ha nemmeno quantificato l’eventuale danno subito dalle società di Parmalat dichiarate fallite. Quelle finanziate dal sistema Sala non sono nemmeno fallite», ha ricordato ancora l’avvocato Timbal.

Ricordiamo che Sala è accusato in Svizzera di riciclaggio aggravato per avere lucrato su operazioni di finanziamento all’insaputa sia di Bank of America, suo datore di lavoro, sia di Parmalat. Questo lucro avrebbe aggravato la situazione debitoria del gruppo di Collecchio e contribuito a distrarre fondi che erano in realtà di pertinenza di azionisti e obbligazionisti delle società dell’universo Parmalat. L’importo contestato è pari a 52,4 milioni di franchi, di cui solo 36 milioni riferiti ad atti di riciclaggio non prescritti (212 sui 501 iniziali, ndr). Parte di questi proventi (tre milioni), per l’accusa, sono serviti a remunerare terze persone che avevano funto da consulenti e prestanome per conti e società offshore in realtà riconducibili a Sala stesso. L’accusa chiede una pena di tre anni di reclusione oltre a una multa pari a 45mila franchi e la confisca dei saldi attivi dei conti bancari, in Svizzera e nel Liechtenstein, dove sono confluiti i proventi del reato di bancarotta. Tesi respinta da Luca Sala che ha sempre parlato di guadagni frutto della sua attività di consulenza in materia di assicurazioni crediti.

Anche sulla confisca Timbal nutre dei dubbi giuridici. «Se non esiste atto punibile, non può esserci bene confiscabile», ha affermato ricordando che per altre persone nella stessa posizione di Sala in Bank of America, il Ministero pubblico ha decretato l’abbandono del procedimento penale perché prosciolte nei processi che si sono celebrati a Parma facendo intendere che lo stesso trattamento dovrebbe valere per il suo assistito.

L’avvocato Andrea Soliani, difensore di Sala nei procedimenti italiani, ha ribadito la tesi difensiva esposta da Timbal sottolineando che non può essere l’elevato importo dei guadagni di Sala a stabilire se c’è reato. «È la condotta penale a definire il reato. Condotta per noi lecita visto che il denaro è di origine legale perché Sala ha offerto un servizio a Parmalat», ha ricordato l’avvocato Soliani che relativizza anche l’episodio dello scudo fiscale. «Sala scudò quei capitali perché riteneva di avere una posizione irregolare nei confronti del fisco e non per altri motivi». Anche la conoscenza della reale situazione finanziaria e patrimoniale di Parmalat è messa in dubbio. «Nel luglio del 2003 Luca Sala investì 20 milioni di euro in titoli riconducibili al gruppo di Tanzi. Se avesse saputo che la società era in crisi, difficilmente ci avrebbe messo soldi suoi», ha fatto notare Soliani il quale ha ricordato che fino a poche settimane dalla declaratoria di fallimento le stesse banche creditrici (erano 102, ndr) nutrivano ancora fiducia sulla salute finanziaria di Parmalat.

Sui procedimenti italiani, infine, incombe la prescrizione visto che i reati fallimentari con attenuanti si prescrivono in 15 anni dalla pronuncia del fallimento (dicembre del 2003) e quelli senza attenuanti in 18 anni e 9 mesi. Oggi le richieste della difesa. Seguiranno dupliche e repliche. La sentenza è attesa per l’8 di novembre.

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