La riammissione dei praticanti nei processi ci porta a una serie di riflessioni e soprattutto di domande sul Tribunale penale cantonale
Ci chiediamo cosa accadrebbe se ai giovani medici fosse vietato operare o visitare nei vari reparti di un ospedale i pazienti, confinandoli diversamente allo studio di qualche slide girata loro dal primario. Come potrebbero farsi ossa e bisturi, e soprattutto quella necessaria esperienza per diventare, nella pratica, e non solo nella teoria, un buon dottore?
Con il bando, fortunatamente rientrato, dalle aule penali dei praticanti si stava rischiando proprio questo: togliere la possibilità, preziosa, ai futuri avvocati di avere una formazione completa, in tutti gli ambiti, e dunque anche nel diritto penale. Un ‘passo falso’ dunque quello compiuto dal Tpc, il Tribunale penale cantonale, che la Corte dei reclami penali, accogliendo il ricorso di un legale, ha confermato essere non solo “un’interpretazione contraria al Codice di procedura penale”, ma anche alla stessa giurisprudenza e dottrina.
Ieri, quindi, le porte di un’aula si sono riaperte anche per un praticante, sì giovane e alle prime armi, ma non per questo meno ‘valido difensore’, come diversamente aveva ‘giudicato’ il presidente delle Assise correzionali che lo avrebbe voluto vedere affiancato dal suo ‘maître de stage’. Lo aveva detto, ben prima, che così poteva non essere, il Regolamento sull’avvocatura, consentendo ai praticanti “di compiere singoli atti di patrocinio nell’ambito penale, come pure espressamente di partecipare al dibattimento su delega”. Eppure il Tpc aveva preferito andare per la propria strada, potremmo dire in un’unica direzione, e da quanto si evince nei corridoi del Ministero pubblico sotto pressione dei vertici dello stesso tribunale, senza tener conto di quanto stabilito dalle autorità politiche ticinesi. Il Consiglio di Stato, infatti, beneficiando del margine lasciato dalla legislazione federale ai Cantoni, aveva comunicato, lo scorso autunno, di voler aumentare la qualità dell’offerta formativa nella pratica giudiziaria e così aprendo l’aula penale ai praticanti. Una decisione motivata anche dal contenimento dei costi per lo Stato delle difese d’ufficio: se l’onorario di un avvocato è di 180 franchi l’ora, quello di un praticante è giusto la metà.
Permettere ai praticanti di partecipare in prima persona a un processo, non solo, quindi, dà loro la necessaria esperienza sul campo, ma comporta anche un aspetto economico non indifferente. E allora, ci chiediamo: perché un Tribunale cerca, non riuscendoci, di mettere all’indice i praticanti e lamenta (in molti casi) gli alti onorari degli avvocati? La stessa Commissione della legislazione del Gran Consiglio, peraltro, aveva indicato come ‘auspicabile’ il coinvolgimento anche degli avvocati in formazione nelle varie fasi dei procedimenti penali per frenare l’aumento dei costi generati dalle difese d’ufficio.
Sapere che le modifiche di legge inerenti al Regolamento sull’avvocatura erano l’esito di un approfondimento dell’esecutivo cantonale con le autorità federali ed erano state preventivamente discusse e concordate con l’Ordine degli avvocati e con il Tribunale penale cantonale, ci porta a pensare che a Palazzo di giustizia continuino a vagare sedicenti onnipotenti che, in questo caso, non fanno bene né allo Stato né alla stessa giustizia ticinese.