Losanna sospende la pubblicazione del verdetto del Tpf sull'Imam di Lugano. Un media italiano lo divulga comunque. La cronaca giudiziaria? Da noi è sempre più difficile
La Costituzione federale all’articolo 16 (primo capoverso) afferma che “La libertà d’opinione e d’informazione è garantita”. E all’articolo 30, in tema di procedura giudiziaria, stabilisce (terzo capoverso) che “L’udienza e la pronuncia della sentenza sono pubbliche. La legge può prevedere eccezioni”. Bene. Il problema è che non di rado i principi costituzionali rimangono tali, stentano cioè a essere applicati. Non entriamo nel merito della domanda di naturalizzazione dell’Imam di Lugano e dunque della vertenza che lo oppone alla Segreteria di Stato della migrazione. Ci preme invece evidenziare – criticandola – la sua ostinazione nell’impedire di fatto la divulgazione della sentenza, motivata, con cui il Tpf, il Tribunale penale federale, gli ha respinto un reclamo. Tramite il proprio legale, si è rivolto al Tribunale federale di Losanna per sollecitare, formalmente, “un’anonimizzazione accresciuta” di quell’importante decisione. Stupisce che il legale dell’Imam, l’avvocato Paolo Bernasconi, solitamente, e giustamente, attento ai diritti e alle libertà fondamentali, abbia dimenticato, così sembra in questo caso, che tra le seconde c’è la libertà di stampa. E stupisce che il Tf, il Tribunale federale, abbia decretato la sospensione della pubblicazione di quella sentenza – con tanto di comminatoria dell’articolo 292 del Codice penale, l’articolo che sanziona chi non rispetta un ordine dell’autorità, per i giornalisti accreditati al Tpf – e ciò in attesa di deliberare sulla richiesta dell’Imam di una “maggiore anonimizzazione”. È peraltro lecito domandarsi se un Imam non sia un personaggio pubblico: se tale, non si giustificherebbero le tutele previste dalla legge per chi personaggio pubblico non è. Sia come sia, la sentenza del Tribunale penale federale è stata divulgata comunque: non da media svizzeri, bensì da ‘Libero’, quotidiano con sede in Italia, per il quale la comminatoria del 292 è quindi perfettamente inutile.
Tutto questo è l’ulteriore conferma di quanto sia difficile in Svizzera fare il giornalista soprattutto di giudiziaria, fra il garantismo esasperato della nostra procedura penale e la non rara mancata attuazione dei principi costituzionali citati all’inizio. Succede allora che i media ticinesi, e di riflesso l’opinione pubblica, ancora ignorino – non avendo avuto finora accesso alla sentenza di primo grado, neppure alla sua versione anonimizzata – le considerazioni del giudice che ha condannato per coazione sessuale un noto ex funzionario del Dipartimento sanità e socialità su eventuali responsabilità in seno al Dss all’epoca dei fatti. Succede allora che di episodi di nera accaduti in Ticino si conoscano protagonisti, significativi dettagli e sviluppi investigativi grazie alle rivelazioni di media/siti stranieri. Poi c’è il variegato mondo dei social, dove la comunicazione è però fuori da ogni controllo. A spese della veridicità.