Il Tribunale federale accoglie il ricorso del cittadino turco: 'Leso il diritto di essere sentito'. L'incarto torna a Bellinzona per un 'nuovo giudizio'
Verdetto di primo grado annullato. Il motivo? È stato violato il diritto di essere sentito dell’imputato. Così ha stabilito il Tribunale federale, accogliendo il ricorso della difesa: i giudici di Losanna hanno quindi cassato la sentenza e rinviato l’incarto al Tpf, il Tribunale penale federale di Bellinzona, per un “nuovo giudizio”. Il caso è quello del 47enne cittadino turco, domiciliato a Lugano, incensurato, che la Corte penale del Tpf con decisione dello scorso 7 novembre aveva riconosciuto colpevole di ripetuta rappresentazione di atti di cruda violenza – per aver condiviso sul proprio profilo Facebook sei video di torture e uccisioni avvenute anche nei territori mediorientali colpiti dal terrorismo di matrice jihadista – e di violazione della Legge federale che vieta i gruppi ‘Al Qaida’ e ‘Stato islamico’, dato che uno dei filmati aveva come logo la bandiera dell’Isis. Il Tribunale penale federale lo aveva condannato a una pena pecuniaria sospesa di 240 aliquote giornaliere di 30 franchi ciascuna.
Per il tramite del proprio legale, l’avvocato Costantino Castelli, che al processo aveva chiesto l’assoluzione, l’imputato ha impugnato la sentenza del Tpf (emessa dal giudice Giuseppe Muschietti, nel frattempo passato al Tf) lamentando fra l’altro una violazione del diritto di essere sentito. Nei giorni scorsi il Tribunale federale gli ha dato ragione.
Il diritto delle parti di essere sentite, ricorda Mon Repos, “esige che l’autorità si confronti con le censure sollevate e le esamini seriamente, dando atto di questo esame nella motivazione della sua decisione”. Al dibattimento di primo grado, annota il Tribunale federale, “il ricorrente ha fatto valere di non avere, sotto il profilo oggettivo, reso accessibili i filmati a terzi, dato che si trattava di contenuti già divulgati e accessibili a chiunque”. Nella sentenza impugnata “il Tribunale penale federale non cita né si confronta con tale argomento, limitandosi ad affermare che il ricorrente abbia reso accessibili i filmati a terzi condividendoli sul suo profilo”. Il ricorrente, continua Mon Repos, “rimprovera inoltre all’autorità inferiore di non aver tenuto conto delle didascalie dei filmati in questione, dalle quali si evincerebbe il loro evidente carattere di denuncia”. Nella sentenza impugnata, osserva il Tf, “il Tribunale penale federale ritiene che le rappresentazioni di cui all’atto d’accusa (stilato dal Ministero pubblico della Confederazione, ndr) non abbiano un valore culturale o scientifico degno di protezione, non trattandosi di documentari o opere artistiche il cui scopo sarebbe quello di prevenire le conseguenze della violenza individuale o collettiva e risvegliare il senso critico al riguardo. L’autorità inferiore omette, con tale argomentazione, di confrontarsi con il significato e la portata delle didascalie perorati dal ricorrente”. Ergo: la motivazione della sentenza del Tpf, scrive l’Alta Corte, “è lesiva del diritto del ricorrente di essere sentito”.