In Camere e Sezioni rotazione delle cariche in pratica inesistente. Diversa la musica in altri Cantoni e nelle autorità giudiziarie federali
Rotazione delle cariche, quelle presidenziali. Per esempio nel potere giudiziario. Per esempio al Tribunale d’appello, nelle sue Sezioni e Camere. Nelle quali di fatto la rotazione non c’è, anche per via del silenzio della legge. Il tema torna sotto i riflettori dopo il ‘caso Tpc’, il Tribunale penale cantonale, una delle tre sezioni della massima autorità giudiziaria ticinese. Dopo cioè quanto si è appreso in tempi recentissimi: la segnalazione fatta dai giudici del Tpc Siro Quadri e Francesca Verda Chiocchetti ai vertici (la Commissione amministrativa) del Tribunale d’appello riguardante una segretaria che avrebbe praticato mobbing verso una collega; la successiva segnalazione al Consiglio della magistratura inoltrata dagli altri tre giudici del Tribunale penale (il presidente Mauro Ermani, il vicepresidente Marco Villa e Amos Pagnamenta) nei confronti di Quadri e Verda Chiocchetti; e la segnalazione a carico di Ermani, anche questa al Cdm, partita dalla Sezione cantonale delle risorse umane, come riferito ieri da Liberatv.ch (da notare che il Consiglio della magistratura nell’imbarazzante nota stampa di lunedì aveva parlato di “terzi”, come se la Sru non fosse un’autorità).
A sollevare la questione della rotazione delle cariche a Palazzo di giustizia è (essendo pendente) un’iniziativa parlamentare depositata nel settembre 2022 con la quale il Movimento per il socialismo chiede di modificare l’articolo 42 della Legge sull’organizzazione giudiziaria. Al testo vigente – “Ogni due anni a partire dal 1° di giugno il Tribunale di appello: a) designa il presidente, il vicepresidente e i membri delle Sezioni e delle Camere” – l’Mps propone di aggiungere quanto segue: “Il presidente e il vicepresidente delle Sezioni e delle Camere non sono immediatamente rieleggibili”. Gli iniziativisti sollecitano in sostanza l’estensione, e la codificazione, del medesimo principio che vale per il presidente e vice dell’intero Tribunale, il Tribunale d’appello, i quali attualmente stanno appunto in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.
L’atto parlamentare ha un titolo eloquente – “Basta presidenti a vita delle Sezioni e Camere del Tribunale di appello” – e un obiettivo altrettanto chiaro: evitare “un accentramento di potere nella figura del presidente”, scongiurare “la creazione di ‘giardinetti’ con atteggiamenti di inutile e dannosa onnipotenza”. Come detto, l’iniziativa risulta a tutt’oggi non evasa dal Gran Consiglio. Il governo invece si è mosso, ma senza entrare nel merito della proposta dell’Mps, anche “in ossequio al principio della separazione dei poteri e dell’autonomia della magistratura”. Si è mosso nel senso che, in una risoluzione di cinque pagine indirizzata nel novembre dello scorso anno all’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, ha descritto la situazione in Ticino, fatto un confronto intercantonale e interpellato il Consiglio della magistratura e il Tribunale d’appello per un parere sull’argomento della rotazione delle cariche. Un documento, insomma, per “condividere” con il Legislativo “gli approfondimenti svolti dalla Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni” e per fornire quindi “elementi oggettivi, utili per le future discussioni a livello commissionale e parlamentare” sul tema.
Il confronto intercantonale: nel resto della Svizzera come è dunque disciplinata la materia? “I Cantoni hanno regolato nei modi più disparati la durata delle cariche di presidente e vicepresidente di Corti, Camere e Sezioni dei rispettivi Tribunali di secondo grado, come pure la rielezione alle citate funzioni. Non è pertanto possibile stabilire quale regolamentazione sia stata privilegiata”, premette il Consiglio di Stato. Nel Canton Friborgo, per esempio, “il presidente del Tribunale cantonale (giurisdizione civile, penale e amministrativa) è eletto dal Gran Consiglio per il periodo di un anno, non immediatamente rieleggibile”, mentre il vicepresidente “è eletto dal Tribunale ma anch’esso per il periodo di un anno”: inoltre, la corte plenaria del Tribunale cantonale “elegge, per il periodo di un anno e rieleggibili, il presidente e il vice presidente di ogni Corte”. Nel Canton Ginevra “i Tribunali eleggono, in seduta plenaria, un presidente e un vicepresidente per il periodo di 3 anni; essi sono immediatamente rieleggibili una sola volta”. Passiamo al Canton Vaud dove, annota ancora il governo, “la Corte plenaria del Tribunale cantonale elegge per il periodo di un anno presidente e vicepresidente, che sono rieleggibili ma per al massimo 5 anni consecutivi; i membri di ogni Corte o Sezione eleggono i loro presidenti e vicepresidenti eletti per il periodo di 2 anni, di principio non rieleggibili”. Nel Canton Berna “il Gran Consiglio elegge il presidente della Corte suprema e del Tribunale amministrativo per un periodo di 3 anni, rieleggibili una volta; la Corte plenaria della Corte suprema elegge i presidenti e i vicepresidenti delle Sezioni per un periodo di 3 anni, rieleggibili; inoltre, la Corte plenaria del Tribunale amministrativo elegge i presidenti e i vicepresidenti delle Corti per un periodo di 3 anni”. Nel Canton Zurigo “il collegio di ogni Tribunale distrettuale elegge ogni anno il proprio presidente e vicepresidente; inoltre, la Corte plenaria del Tribunale d’appello elegge ogni anno presidente e vicepresidente”. Canton Grigioni: “Prima della Riforma della giustizia 3, il Gran Consiglio eleggeva il presidente e il vicepresidente dei Tribunali cantonali superiori per un periodo di 4 anni, rieleggibili sino all’inoltro delle proprie dimissioni; la Corte plenaria del Tribunale cantonale rispettivamente del Tribunale cantonale amministrativo eleggeva i presidenti e i vicepresidenti delle proprie Camere”. Con la Riforma della giustizia 3, spiega il Consiglio di Stato, “è stata introdotta una modifica in modo tale da limitare la presidenza del nuovo Tribunale d’appello (unione del Tribunale cantonale e del Tribunale cantonale amministrativo) a 4 anni, con possibile rielezione, solo dopo un periodo di pausa di 4 anni. È invece possibile assumere la carica di presidente dopo 4 anni svolti in qualità di vicepresidente”.
E le autorità giudiziarie federali? “L’Assemblea federale – rileva il Consiglio di Stato – ha regolamentato il periodo massimo della carica di presidente delle Corti dei differenti tribunali a livello federale, ponendo un limite alla sua durata. Di principio, sia al Tribunale federale che al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale penale federale, i presidenti delle Corti sono eletti per due anni ed è possibile una rielezione per massimo tre volte di modo che la presidenza può essere esercitata per un periodo massimo di 6 anni”.
Tornando al nostro cantone, il governo ricorda che, in base alla Legge sull’organizzazione giudiziaria in vigore, presidente e vice del Tribunale d’appello “sono nominati dalla Corte plenaria, stanno in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili”. Anche i giudici presidenti e vicepresidenti di Sezioni e Camere sono eletti ogni due anni dal plenum dei magistrati, ma... “ma la legge è silente sulle possibilità di rielezione”. Sta di fatto che, ad esempio, il presidente (attuale) del Tribunale penale cantonale è in carica dal marzo 2014, quello del Tribunale cantonale amministrativo dall’ottobre 2015, quello del Tribunale cantonale delle assicurazioni addirittura dal giugno 1992. Tra le presidenze più longeve anche quelle della Prima Camera civile (dall’agosto 2003), della Seconda (dall’ottobre 2015), della Terza (dal gennaio 2011), della Camera civile dei reclami (dal giugno 2008), della Camera di diritto tributario (dal giugno 2005), della Camera di esecuzione e fallimenti (dal marzo 2014), della Corte di appello e di revisione penale (dall’agosto 2008).
Secondo il Consiglio della magistratura, fa sapere il Consiglio di Stato, il tema non rappresenterebbe un problema per i magistrati e per il buon funzionamento delle autorità giudiziarie. “Preliminarmente, il Consiglio della magistratura evidenzia che, in forza alla separazione dei poteri, va salvaguardata la libertà del Tribunale d’appello di determinare autonomamente chi sia il presidente e il vicepresidente del plenum, come pure di Sezioni, Camere e Corti, trattandosi di una questione che tocca il funzionamento dell’autorità stessa e quindi di stretta pertinenza dei magistrati”, si legge nel documento governativo. Il Consiglio della magistratura inoltre “ha precisato che l’assunzione della presidenza di una Camera comporta la modifica delle attività anche nelle altre Camere di cui il giudice è membro, ritenuto che la maggior parte dei giudici è attiva in due o più Camere”. Il periodico cambio di presidenza “avrebbe quindi quale conseguenza la necessità di ricomporre in breve tempo anche le Camere di cui il giudice è membro con una sorta di effetto domino che causerebbe una mancanza di continuità operativa dell’intera autorità, in particolar modo per le Camere ‘presidenziali’ per il loro carattere prettamente tecnico e procedurale”.
Anche il Tribunale d’appello, continua il Consiglio di Stato, “non intravede motivo alcuno per dar seguito alla proposta di ridurre a due anni la durata di presidenze e vicepresidenze”. In particolare “sottolinea che la durata della carica di presidente è strettamente correlata con i compiti del presidente di ogni singola Camera; questo perché ‘il Tribunale d’appello è organizzato con Camere eterogenee. Vi sono quelle di una certa complessità con sei giudici (Tribunale cantonale amministrativo) o con cinque giudici operativi (Tribunale penale cantonale). Alle Camere composte da tre giudici con identici compiti, si affiancano Camere formalmente pure composte da tre giudici, ma dove solo il presidente ha compiti redazionali e un rapporto personale con i collaboratori. Per scelta del legislatore la Camera di protezione decide invece a giudice unico (…)’”. Per il Tribunale d’appello pertanto, riferisce il Consiglio di Stato, “salvo un ripensamento totale del funzionamento della sua struttura, la durata delle presidenze dovrebbe essere gestita unicamente dal Plenum con soluzioni puntuali, o – al limite – stabilita nel Regolamento interno del Tribunale d’appello”.
La situazione di grave disagio in cui si trova il Tribunale penale cantonale continua intanto a tener banco. Il deputato democentrista e avvocato Tuto Rossi invita il Consiglio di Stato a ritirare il mandato a Maria Galliani, l’avvocata anche penalista ed ex magistrato (già procuratrice generale aggiunta) incaricata dal governo di svolgere delle verifiche in seguito alle segnalazioni di mobbing al Tpc e quindi di effettuare degli accertamenti preliminari riguardanti il settore amministrativo del Tribunale penale cantonale. La richiesta di Rossi deriverebbe, par di capire, da motivi di opportunità. Galliani, scrive il granconsigliere dell’Udc in un’interpellanza presentata ieri, “ogni giorno frequenta il Tribunale penale per conto dei suoi clienti”. E aggiunge: “Per riuscire a fare un’inchiesta sul funzionamento del settore amministrativo del Tribunale penale senza toccare ‘le questioni che riguardano i giudici’ bisogna essere un abilissimo contorsionista, piuttosto che un penalista”.