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No allo sgravio del valore locativo, ecco le ragioni del Tf

Il Tribunale federale: il criterio è quello del valore di mercato delle pigioni, non delle entrate in contanti, e il 60% è un limite invalicabile

(Ti-Press)
3 settembre 2022
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"Al fine di garantire una parità di trattamento tra persone che vivono in un immobile di loro proprietà e inquilini", la Costituzione federale impone che "il valore locativo di un immobile sia stabilito riferendosi al criterio del valore di mercato (delle pigioni, ndr), non a un altro criterio consistente in una percentuale delle ‘entrate in contanti’ (redditi da lavoro, rendite delle assicurazioni sociali, ecc., ndr) che vengono conseguite dai proprietari di immobili". E sempre per tale garanzia di equo trattamento, la giurisprudenza "stabilisce che il valore di mercato può essere ridotto fino al 60%, ma che questa soglia costituisce un limite invalicabile che dev’essere rispettato in ogni singolo caso".

Argomenta così il Tribunale federale la decisione datata 4 agosto di accogliere il ricorso dei deputati socialisti Carlo Lepori e Raoul Ghisletta contro la modifica della Legge tributaria cantonale, approvata nel giugno 2021 dal Gran Consiglio, che prevedeva in presenza di una sostanza imponibile inferiore a 500mila franchi e su richiesta del contribuente, un valore locativo imponibile al massimo del "30 per cento" delle "entrate in contanti". Uno sgravio, insomma, per dei "casi di rigore", al quale Losanna ha detto no. A circa un mese dalla comunicazione del dispositivo alle parti, sono arrivate le motivazioni, nero su bianco, del verdetto. Quattordici pagine firmate dalla seconda Corte di diritto pubblico.

L’imposizione del valore locativo, rammenta fra l’altro il Tf, "trova le sue ragioni nella necessità di rispettare l’equità fiscale", e "in particolare, essa mira a garantire una parità di trattamento tra persone che vivono in un immobile di loro proprietà, con relativo diritto a un certo numero di deduzioni (per oneri ipotecari, spese di manutenzione, ecc.) e inquilini che – pur sostenendo delle spese, in particolare a livello di pigione – non hanno diritto a nessuna deduzione analoga".

L’iter parlamentare

La modifica che all’articolo 20 della Legge tributaria, con l’adozione di un nuovo capoverso (il 4), aveva dato seguito all’iniziativa parlamentare elaborata, di cui il democentrista Paolo Pamini era primo firmatario, intitolata ‘Freno dell’impatto del valore locativo’. Iniziativa che aveva l’obiettivo dichiarato di andare incontro a persone che corrono il rischio di indebitarsi per far fronte alle imposte sul reddito causate dalla tassazione del valore locativo. I cosiddetti casi di rigore.

In quell’occasione il parlamento aveva dato il proprio semaforo verde all’iniziativa con quarantadue favorevoli (Plr, Ppd, Udc, Più donne) e ventitré contrari (Ps, Verdi, Mps, Pc), bocciando il rapporto di minoranza del capogruppo socialista Ivo Durisch che reputava la proposta di Pamini la via sbagliata per risolvere un problema effettivamente esistente, e che dopo l’esito del voto in aula aveva subito annunciato di voler valutare la possibilità di ricorrere al Tf sostenendo l’anticostituzionalità della modifica. Ciò che infatti poco più di un anno dopo hanno confermato i giudici dell’alta Corte constatando l’incompatibilità del nuovo capoverso con il diritto superiore.

Ticino già al minimo dei valori

Pure per i giudici di Mon Repos, dunque, il perseguimento di scopi come quello a cui mirava la modifica legislativa "dovrà di conseguenza passare attraverso l’uso di altri strumenti, che non implichino in nessuna fattispecie concreta di scendere sotto la soglia del 60% del valore di mercato". Anche perché "i valori locativi delle residenze primarie nel Cantone Ticino sono in realtà già al livello minimo del 60% ammesso dalla giurisprudenza, se non al di sotto. In simile situazione – si legge nella sentenza –, un’ulteriore diminuzione del valore locativo, sulla base dell’applicazione dell’articolo 20 capoverso 4 della Legge tributaria ticinese, non può infatti che condurre alla violazione di tale soglia o ad aggravarne ulteriormente la lesione, e ciò non soltanto in fattispecie singole e isolate, bensì in ognuno dei circa 3’800 casi (di rigore, ndr) nei quali sono dati gli estremi per invocarlo".

Non basta guardare agli altri cantoni

Il Tribunale federale si sofferma anche su uno degli argomenti cari ai fautori della nuova norma: quello di essersi ispirati a un’analoga disposizione contenuta nella Legge tributaria grigionese. "L’eventuale esistenza – osserva Mon Repos – di norme analoghe o addirittura uguali a quella proposta, contenute nella legislazione di altri Cantoni, non fornisce ancora garanzie in merito alla compatibilità con il diritto superiore, la quale – per le ragioni esposte in precedenza – non è in concreto data. In effetti, garanzie in tal senso risultano semmai dall’avvenuta tutela di queste norme da parte del Tribunale federale dopo che qualcuno le aveva impugnate – quale pregiudizio cui potersi richiamare in situazioni analoghe e in presenza di un quadro normativo immutato –, non già dalla loro semplice adozione da parte di autorità di altri Cantoni".

Carlo Lepori: politicamente inaccettabile limitarsi a copiare

«Dalle motivazioni della sentenza – commenta Carlo Lepori, interpellato dalla ‘Regione’ – emerge chiaramente un dato. Che in Ticino è impossibile proporre sgravi all’imposizione del valore locativo, perché lo stesso deve essere fissato sulla scorta di criteri oggettivi, come quello legato al valore di mercato delle pigioni e non per esempio alle ‘entrate in contanti’ come stabiliva la novella legislativa adesso annullata. In ogni caso – aggiunge il granconsigliere socialista –, è importante che per ogni singolo oggetto venga calcolato un valore locativo che al minimo deve essere il 60 per cento del valore di mercato. Ogni sgravio è impossibile perché questo 60 per cento, come ricorda il Tribunale federale, costituisce un limite tassativo, invalicabile, che va considerato non come valore medio ma per ogni singolo oggetto». Lepori si esprime poi su un altro punto trattato dai giudici. "Il Tribunale federale ci dice che la validità di una norma – afferma il parlamentare – non può essere valutata in base al numero di cantoni che l’hanno adottata: l’eventuale introduzione di disposizioni legislative va esaminata attentamente tenendo conto anche e soprattutto della loro conformità al diritto superiore, come la Costituzione federale. E non può essere una linea politica accettabile – rincara Lepori – quella di copiare norme di altri cantoni senza un esame accurato della loro compatibilità con il diritto superiore". Quali effetti avrà o potrebbe avere questa sentenza del Tf per gli altri Cantoni che già applicano una norma simile a quella ticinese, ora annullata? "Difficile per il momento pronunciarsi – dice Lepori –. Potrebbero magari essere possibili degli sgravi fino a toccare il limite del 60 per cento in quei cantoni dove il valore locativo applicato è molto più alto della citata percentuale. Ma è solo una mia ipotesi".