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Sgravio del valore locativo, il Ps ricorre al Tribunale federale

Per i deputati Lepori e Ghisletta la decisione del Gran Consiglio del 1° giugno 'non è conforme al principio di parità di trattamento tra contribuenti'

Ti-Press
16 agosto 2021
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C’è posta per il Tribunale federale, perché sullo sgravio del valore locativo deciso dal Gran Consiglio il 1° giugno il Partito socialista è passato dalle intenzioni ai fatti. Ad avere l’ultima parola saranno quindi i giudici di Mon Repos. La decisione parlamentare, vale a dire in caso di una sostanza imponibile inferiore a 500mila franchi e su richiesta di contribuente il suo ammontare massimo potrà essere il 30 per cento delle entrate in contanti, aveva fatto salire sulle barricate il Ps già dalle discussioni commissionali. L’iniziativa parlamentare elaborata di Paolo Pamini (Udc), durante la discussione in aula, fece esclamare al capogruppo socialista Ivo Durisch che “si tratta di una proposta incostituzionale e non raggiunge l’obiettivo”. Di più: “Stiamo valutando di inoltrare un ricorso al Tribunale federale”, disse alla ‘Regione’ nei corridoi di Palazzo delle Orsoline a fine seduta. Detto, fatto. In data 5 agosto 2021, meno di due settimane fa, i deputati socialisti Carlo Lepori e Raoul Ghisletta (interessati perché uno proprietario del proprio alloggio, l’altro inquilino del proprio alloggio) hanno depositato il ricorso contro questa modifica della Legge tributaria cantonale, con la richiesta che venga concesso l’effetto sospensivo vista l’entrata in vigore delle novità a partire dal 1° gennaio 2022.

‘Troppe disparità di trattamento’

I ricorrenti contestano, si legge nel testo del ricorso, “la mancata conformità del nuovo articolo 20 capoverso 4 della Legge tributaria al principio della parità di trattamento tra contribuenti proprietari di un proprio alloggio da un lato e contribuenti inquilini dall’altro, nonché la violazione del diritto federale da parte di una norma cantonale”. Per quanto concerne la disparità di trattamento tra proprietari del proprio alloggio, Lepori e Ghisletta osservano che “la nuova disposizione qui impugnata di fatto divide in maniera contraria alla parità di trattamento garantita dall’articolo 8 della Costituzione federale due categorie di contribuenti proprietari di alloggi propri: quelli con una sostanza imponibile inferiore a 500mila franchi, che possono richiedere che il valore locativo imponibile per il loro alloggio venga calcolato al massimo in ragione del 30% delle entrate in contanti, e gli altri, che devono invece attenersi alla regola generale”.

‘E non va bene nemmeno se interpretato come deduzione fiscale’

Con nessuna motivazione concreta, per i ricorrenti: “Non vi sono ragioni fiscali di alcun genere che giustifichino una simile differenza di trattamento, né dal profilo della progressione dell’imposizione, né tantomeno dal profilo del confronto inerente all’oggetto fiscale sul quale è calcolato il valore locativo”. Infatti, si continua a leggere nelle cinque pagine del ricorso, “la norma qui impugnata introduce un discrimine tra l’applicazione di due regole che dipende dal soggetto fiscale e dalla sua sostanza imponibile complessiva, non dall’oggetto immobiliare sottoposto a prelievo tributario”. La modifica dell’articolo 20 capoverso 4 “sarebbe attivabile solo se il contribuente proprietario del proprio alloggio disponesse di una sostanza imponibile inferiore a mezzo milione di franchi, indipendentemente dal fatto di sapere quali siano le componenti di questa sostanza e in quale misura essa sia determinata dal valore della proprietà del proprio alloggio”. Inoltre, per i ricorrenti “la modalità adottata per operare un simile distinguo tra due tipologie di contribuenti risulta estremamente grossolana, non prevedendo la norma nessun elemento di adattamento della stessa per i contribuenti appena al di sotto o appena al di sopra della soglia di 500mila franchi”. Il tutto, per Lepori e Ghisletta, non può nemmeno essere considerato come una nuova deduzione fiscale: “La legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni non contempla questa fattispecie”.

Detto della disparità di trattamento tra proprietari, per il Ps vi è anche una disparità di trattamento tra contribuenti proprietari del proprio alloggio e contribuenti inquilini. In merito, infatti, “va osservato che già la regola generale dell’articolo 20 capoverso 2 della Legge tributaria inerente l’imposizione del valore locativo tiene conto espressamente dei principi della promozione dell’accesso alla proprietà del proprio alloggio e della previdenza personale, stabilendo al 60/70 per cento il valore locativo in rapporto al valore di mercato delle pigioni dell’alloggio considerato”. Ma non solo, perché “se a questo trattamento di favore del valore locativo, che combinato con la deducibilità degli interessi ipotecari favorisce fiscalmente il proprietario di casa propria rispetto a chi vive in locazione, si aggiunge una nuova riduzione per i contribuenti con una sostanza imponibile inferiore a mezzo milione di franchi, la disparità di trattamento diviene insopportabile e giuridicamente censurabile”.

Lepori: ‘Meglio la nostra proposta di prestito vitalizio ipotecario’

Il problema, spiega Lepori alla ‘Regione’, «è legato al concetto di questo concetto di valore locativo, che per quanto sia contestato c’è e bisogna gestirlo. Da noi in Ticino è già basso, e inoltre i valori di stima degli immobili sono anch’essi bassi e danno adito a delle ingiustizie. Noi facciamo ricorso per una questione di principio. La vera risposta a questo problema, soprattutto per chi lo soffre di più, è l'istituzione del prestito vitalizio ipotecario da noi proposta».

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