Ticino

Chiusura dei negozi il sabato, l’orario resta alle 18.30

Il Tribunale federale respinge il ricorso di cinque negozi che contestavano la deroga prevista dalla Legge: ‘Favorisce un nostro concorrente’

Per i giudici non ci sono problemi di concorrenza
(Ti-Press)
24 luglio 2022
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Negozi e centri commerciali continueranno a chiudere alle 18.30 il sabato. Lo ha stabilito il Tribunale federale, respingendo il ricorso inoltrato da cinque negozi della grande distribuzione contro la modifica della Legge ticinese sull’apertura dei negozi, votata dal Gran Consiglio nel maggio del 2021. I ricorrenti chiedevano che l’autorizzazione per tenere aperto fino alle 19 potesse essere concessa a tutti i negozi. Una possibilità che, secondo la Legge, esiste attualmente solo per "i centri commerciali la cui offerta di prodotti è destinata al turismo internazionale e la cui cifra d’affari, comprensiva della cifra d’affari della maggior parte dei negozi situati in tali centri, è generata principalmente dalla medesima clientela". Proprio questa eccezione è il motivo del ricorso da parte dei cinque negozi secondo i quali, si legge nella sentenza, "sostengono che la nuova versione avvantaggerebbe un centro commerciale concorrente, il solo ad aver ottenuto l’autorizzazione di restare aperto fino alle 19". Una motivazione infondata secondo i giudici del Tf: "La regolamentazione specifica alla quale sottostanno i centri commerciali rivolti al turismo internazionale è indizio del fatto che tali centri commerciali non sono diretti concorrenti di chi ha inoltrato ricorso". A questo si aggiunge che "in ogni caso, l’offerta di vendita dei centri commerciali destinati al turismo internazionale non è su molti punti comparabile a quella degli altri negozi".

‘È una norma fatta apposta per un centro commerciale specifico’

La richiesta dei cinque negozi, tutti attivi nella grande distribuzione e nella gestione di centri commerciali, era quindi "di concedere a tutti i negozi (e non solo a quelli rivolti al turismo internazionale) la possibilità di domandare al dipartimento competente l’autorizzazione di restare aperti fino alle 19". Le lamentele riguardano quindi "una violazione della libertà economica, in particolare nell’ottica di una disparità di trattamento tra concorrenti diretti e di una conseguente distorsione della concorrenza". I ricorrenti, a sostegno della loro tesi, lamentavano un maggiore occhio di riguardo dell’autorità nei confronti dell’unico centro commerciale riconosciuto come orientato al turismo internazionale. "La norma impugnata è stata adottata al solo scopo di rispondere ai bisogni di questo specifico centro commerciale, ignorando però quelli degli altri centri commerciali e dei grandi magazzini con più reparti. Questi sono concorrenti diretti del centro che dispone della deroga in quanto operano nello stesso ramo economico". I cinque negozi, patrocinati dall’avvocato Francesco Galli, hanno portato anche una serie di esempi: "I nostri centri vendono lo stesso tipo di prodotti. Abbigliamento, calzature, accessori sportivi, profumi e altro. Tutti in linea di massima degli stessi marchi, anche rinomati e nella stessa tipologia di negozi". Il tutto "alla stessa tipologia di clienti, i consumatori ticinesi ma anche i turisti svizzeri e stranieri".

‘Strategia e offerta non sono le stesse. Non è concorrenza’

Una serie di esempi e argomentazioni che il Gran Consiglio, tramite il Consiglio di Stato, ha contestato. "Il centro commerciale indicato dai ricorrenti è un outlet, che tramite una precisa strategia è conosciuto per i prezzi fortemente ribassati rispetto a quelli di altri centri commerciali. Riunisce in un solo luogo facilmente raggiungibile dal turismo internazionale un grande numeri di negozi" si legge nella sentenza, tra le argomentazioni del legislatore si trova anche: "Contrariamente agli altri negozi e centri commerciali, l’unico rivenditore che dispone della deroga è contraddistinto proprio dal fatto che i negozi situati al suo interno vendono beni di alta qualità (o di lusso) a prezzi estremamente ridotti, che non sarebbero altrimenti accessibili al normale consumatore". Una peculiarità "per la quale non si può ritenere che i ricorrenti siano concorrenti diretti". Sostanzialmente dello stesso parere anche i giudici del Tribunale federale, che hanno respinto il ricorso.