La Corte non ha accolto le tre eccezioni procedurali sollevate dai legali della difesa, che avevano quindi chiesto l’aggiornamento del dibattimento
Il dibattimento continua; nonostante «l’atto d’accusa sia una pasticciata», a detta dei difensori. Il processo militare, apertosi stamane nell’aula della Corte d’appello e revisione penale del Pretorio di Locarno, a carico dell’ex comandante delle Guardie di confine Regione IV Mauro Antonini – difeso dall’avvocato Elio Brunetti – e dell’ex capo dello Stato maggiore – difeso da Daniele Meier –, andrà avanti nonostante tre eccezioni sollevate dal patrocinatore di Antonini e sottoscritte dal suo collega difensore. L’accusa, lo ricordiamo, è sostenuta dall’uditore Martino Righetti.
«Una pasticciata» degna di un copione cinematografico tragicomico: prima dall’apertura della fase istruttoria è stata data parola alla difesa che ha letteralmente sconquassato il dibattimento portando all’attenzione della Corte tre eccezioni che – secondo i due avocati – violerebbero la procedura e di conseguenza minerebbero la preparazione della difesa. La più importante eccezione pregiudiziale contravverrebbe al principio “ne bis in idem”, per cui una persona non può essere processata due volte per lo stesso reato.
Le eccezioni procedurali sollevate riguardavano – secondo il legale di Antonini – in primo luogo l’emanazione di un nuovo e sostanzialmente diverso atto d’accusa (il primo del maggio 2020 e quello attuale di novembre 2021), in cui si parla di reiterata appropriazione indebita e non di truffa, per fare un esempio. «Non si tratta né di una modifica né di un’integrazione, ma di fatto di una nuova stesura. La differenza è manifesta», ha dichiarato in aula il patrocinatore. In secondo luogo, viene sollevata la questione dell’indeterminatezza dell’atto, quindi date, luoghi, persone e fatti sono descritti in maniera troppo vaga, quindi il testo è costellato della locuzione “non meglio precisato”. Il difensore ha perciò sottolineato e ribadito che «un atto d’accusa deve descrivere in maniera precisa e concisa. Qui ci sono numerose lacune nel riportare i fatti». La terza e più importante eccezione segnalata da Brunetti è la violazione del principio “ne bis in idem”: l’uditore secondo la difesa avrebbe implicitamente desistito dalle accuse di truffa e falsità in documenti, che di fatto corrisponderebbe a un decreto di abbandono. L’avvocato difensore ha quindi concluso il suo intervento chiedendo un aggiornamento del processo in virtù di alcuni articoli del Codice penale militare. In seguito gli ha fatto eco il collega della difesa, l’avvocato Daniele Meier che ha osservato come pure lui aveva preparato alcune eccezioni pregiudizievoli da esporre alla Corte, in gran parte formulate da Brunetti: si è quindi associato.
È seguita la risposta dell’uditore Righetti, piuttosto agguerrito e vivace, che ha rimandato al mittente le eccezioni sollevate, chiedendo alla presente Corte – naturalmente – di non accoglierle. «Sebbene in apparenza sembrino belle, le critiche sollevate lasciano il tempo che trovano», ha dichiarato piccato, sottolineando come la prassi della Procedura penale militare conceda che un nuovo atto d’accusa sostituisca il vecchio, affermando quindi che non ci sarebbe violazione del principio accusatorio. In merito all’indeterminatezza dell’atto d’accusa, l’uditore ha osservato «che è possibile, non vanno segnalate date precise. I fatti sono riportati in maniera sufficientemente dettagliata affinché il tribunale possa esprimersi», ha concluso.
Il battibecco è stato acceso. Il presidente della Corte Mario Bazzi ha quindi sospeso il dibattimento affinché la stessa potesse prendere decisione riguardo alle tre eccezioni sollevate. Una volta ripreso, il colonnello Bazzi motivando la decisione ha stabilito che il dibattimento prosegua dal primo pomeriggio. Prima della pausa pranzo, è iniziata la fase istruttoria ripercorrendo i curricula personale e militare di ciascun imputato.
L’inchiesta a carico dei due alti ufficiali era emersa circa quattro anni fa in seguito alla scoperta di alcune irregolarità finanziarie. Il lasso temporale delle azioni indebite intercorre fra il 2009 e il 2018. Entrambi gli imputati dovranno rispondere di reiterata gestione infedele, reiterata falsità in documenti e appropriazione indebita per delle presunte irregolarità nella gestione di fondi finanziari in seno al corpo federale. I soldi sottratti venivano versati in una “cassa nera”, secondo l’accusa i due correi hanno agito con astuzia al fine di procacciare loro profitti indebiti, sfruttando la loro posizione.