Il Consiglio di Stato: sì all’ammissione agevolata sul mercato del lavoro degli stranieri di Stati terzi con master o dottorato conseguito in Svizzera
La modifica legislativa prospettata “non può che essere valutata positivamente”, afferma il Consiglio di Stato, ricordando che per quanto riguarda il Ticino, e a mo’ d’esempio, l’Istituto di ricerca in biomedicina, l’Università della Svizzera italiana e la Supsi “sono costantemente alla ricerca di personale qualificato per appoggiare le loro attività scientifiche ed economiche”. Più in generale, “l’economia svizzera potrà usufruire in maniera facilitata di specialisti” in quei settori dove determinati profili professionali scarseggiano. Per questi motivi il governo cantonale condivide la revisione della LStrI, la Legge sugli stranieri e la loro integrazione, proposta dal Consiglio federale e finalizzata all’ammissione agevolata sul mercato del lavoro elvetico delle persone provenienti da Stati non Ue/Aels che hanno ottenuto in Svizzera un diploma universitario, master o dottorato. Una revisione puntuale della legge per dar seguito, negli intenti dell’Esecutivo federale, alla mozione depositata nel 2017 dal consigliere nazionale sangallese Marcel Dobler (Plr), poi approvata dal parlamento. Concretamente la nuova disposizione della LStrI consentirebbe di “esentare dai contingenti annuali di permessi di dimora gli specialisti stranieri provenienti da Stati terzi formati alle università e nei politecnici svizzeri se la loro attività lavorativa riveste un alto interesse scientifico o economico”, spiegava Berna lo scorso 27 ottobre nell’annunciare l’avvio della consultazione sulla modifica della normativa federale.
La mozione incaricava il Consiglio federale, rammentava quest’ultimo nella nota, di predisporre le condizioni giuridiche necessarie “affinché gli stranieri che conseguono un master o un dottorato nelle università o nei politecnici federali in settori con una comprovata penuria di specialisti possano restare in Svizzera e svolgere un’attività lucrativa in maniera semplice e poco burocratica”. Un obiettivo, continuava il governo, che “va raggiunto derogando ai contingenti annuali di permessi di dimora rilasciati ai fini dell’esercizio di un’attività lucrativa”. Già secondo il diritto vigente gli stranieri con un diploma universitario “non sottostanno alla priorità dei lavoratori indigeni nel quadro dell’ammissione sul mercato del lavoro se l’attività prevista è di grande interesse scientifico o economico”: la novità “è la deroga ai contingenti annuali di permessi di dimora ai fini dell’esercizio di un’attività lucrativa da parte dei cittadini di Stati terzi titolari di un diploma universitario svizzero in un settore con una comprovata penuria di manodopera specializzata”. Il Consiglio federale suggerisce così di aggiungere nel primo capoverso dell’articolo 30 della Legge sugli stranieri e la loro integrazione, quello sulle deroghe alle condizioni d’ammissione in Svizzera, la lettera “m”. Per “agevolare l’ammissione di stranieri con un diploma universitario svizzero la cui attività lucrativa autonoma o dipendente è di alto interesse scientifico o economico”.
“In generale, accogliamo favorevolmente la proposta di modifica legislativa”, è la risposta di Bellinzona nell’ambito della consultazione. “Concordiamo con l’autorità federale che, con la modifica proposta, si potrà contrastare la penuria di specialisti”, sostiene il Consiglio di Stato. Infatti “spesso i giovani formati provenienti da Stati terzi lasciano la Svizzera a causa dell’esaurimento di contingenti nonostante la presenza di posti vacanti, soprattutto nel settore ‘mint’”, ovvero matematica, informatica, scienze naturali e tecnica. Ok dunque alla “nuova lettera ‘m’ per permettere di derogare ai contingenti in favore delle persone diplomate presso un’università svizzera la cui attività lucrativa rappresenta un alto interesse economico e scientifico”. Non solo: “Confermiamo altresì che la deroga andrà concessa, oltre al lavoratore dipendente, anche per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente”. Per il governo ticinese, pure le altre condizioni previste dalla LStrI “dovranno essere adempiute, come ad esempio le condizioni salariali e lavorative poste dall’articolo 22 e il presupposto di un’abitazione conforme ai bisogni di cui all’articolo 24, oltre ai vari requisiti posti per l’attività lucrativa dipendente (domanda scritta da parte del datore di lavoro ex articolo 18 lettera b) e indipendente (finanziamento e la presenza di una base esistenziale sufficiente e autonoma ex articolo 19 lett. b e c)”.
Rileva il direttore del Dipartimento istituzioni Norman Gobbi: «La modifica legislativa riguarderebbe comunque a livello svizzero poche centinaia di persone all’anno (tra le 200 e le 300 stima il Consiglio di Stato nella presa di posizione, ndr), per le quali, proprio in quanto provenienti da Stati terzi, già l’accesso agli studi in Svizzera soggiace a criteri restrittivi. In ogni caso una volta qui formate sarebbe importante anche per le aziende, è il ragionamento fatto, poter far capo a questi specialisti nei settori in cui mancano».
Secondo Christian Vitta, alla guida del Dipartimento finanze ed economia, «oltre al mondo della ricerca, anche quello aziendale può avere specifiche esigenze, che potrebbero essere meglio soddisfatte grazie a questa modifica legislativa». Per la Svizzera, prosegue il direttore del Dfe, «è pure un modo per valorizzare l’investimento fatto nella formazione di queste persone».