Il Consiglio di Stato accoglie la richiesta dell’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi e dà luce verde al rinforzo temporaneo
Il Consiglio di Stato ha dato luce verde, nella seduta di stamattina, al rinforzo provvisorio per l’Ufficio dei giudici dei provvedimenti coercitivi. Ha quindi designato quale giudice supplente temporaneo, fino al 31 marzo, Krizia Kono-Genini, avvocata e da oltre dieci anni segretaria giudiziaria in seno all’Ufficio dei gpc.
Era stata la stessa autorità giudiziaria a chiedere al governo un rinforzo e a proporre per questa funzione Kono-Genini. Dunque un giudice supplente sino all’entrata in carica del quarto giudice ordinario. Dopo aver potenziato, con decisione presa nella sessione del giugno 2021, l’Ufficio dei gpc, ripristinando di fatto l’organico dei magistrati di garanzia, che la manovra di risparmio del 2016 per risanare le casse cantonali aveva ridotto di un’unità, il Gran Consiglio lo scorso novembre ha eletto René Libotte (quarto) giudice dei provvedimenti coercitivi. Libotte sarà però operativo solo dal prossimo 1° aprile, tenuto conto dei termini di disdetta del precedente impiego, quello di procuratore pubblico del Canton Grigioni. Non solo: il 1° aprile il presidente dell’Ufficio dei gpc Maurizio Albisetti Bernasconi terminerà la propria attività nella giurisdizione cantonale, dopo che in dicembre l’Assemblea federale lo ha eletto giudice della Corte di appello del Tribunale penale federale. Insomma, “la posizione del quarto giudice rimarrebbe scoperta per i primi mesi del 2022”, avevano evidenziato i giudici dei provvedimenti coercitivi nella lettera inviata il 30 dicembre al direttore del Dipartimento istituzioni Norman Gobbi. Secondo i gpc, vi erano quindi i presupposti per l’applicazione dell’articolo 24 della Legge sull’organizzazione giudiziaria, in base al quale “in caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o d’impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l’ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell’impedimento”.
Il Consiglio di Stato non aveva perso tempo e, prima di procedere con la designazione del giudice supplente, aveva subito informato il parlamento della richiesta dell’Ufficio di gpc per un parere, dando così seguito a un invito formulato a suo tempo dal Gran Consiglio, autorità di nomina dei magistrati, quando vi è in ballo l’articolo 24 della Log. Sia la commissione ‘Giustizia e diritti’ sia l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio avevano espresso preavviso favorevole alla designazione del supplente da parte del governo.
I giudici dei provvedimenti coercitivi sono chiamati, fra l’altro, a confermare o meno gli arresti e le carcerazioni di sicurezza ordinati dal Ministero pubblico, cantonale e della Confederazione, ad approvare o meno le richieste di proroga della detenzione preventiva, ad autorizzare o meno i controlli telefonici e la levata dei sigilli in relazione a documentazione sequestrata.