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Il braccialetto elettronico? Lo paga (pure) lo stalker

Il Consiglio di Stato: la partecipazione ai costi anche come deterrente. Allestito il regolamento per applicare la nuova norma del Codice civile

Sarà il pretore a disporre la sorveglianza elettronica
(Ti-Press)
2 dicembre 2021
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Anche il fatto di dover pagare parte delle spese legate al braccialetto elettronico che si indossa su disposizione del giudice potrebbe essere un deterrente e indurre quindi al rispetto del divieto di avvicinare la potenziale vittima o di accedere a un determinato luogo. “L’autore della lesione è tenuto a sostenere le spese per l’esecuzione della sorveglianza elettronica”, recita infatti uno dei capoversi del nuovo articolo della legge cantonale di applicazione del Codice civile svizzero. È l’articolo confezionato dal Consiglio di Stato – e che ora sottopone all’approvazione del parlamento – per implementare in Ticino la norma del Codice che dal prossimo 1º gennaio, quando entrerà in vigore sul piano federale, permetterà di applicare allo stalker il braccialetto elettronico e ciò per rafforzare la protezione di chi è bersaglio di minacce e molestie. Il citato capoverso, scrive il governo nel messaggio varato di recente all’indirizzo del Gran Consiglio, “riprende il tenore del nuovo articolo 28c” del Codice civile, “sancendo a livello cantonale l’obbligo al contributo alle spese per la sorveglianza elettronica da parte dell’autore della lesione”. Questo poiché “si ritiene giustificato che l’autore si assuma i costi per l’esecuzione di una misura resa necessaria a seguito del suo comportamento, anche in ottica dissuasiva”. La partecipazione ai costi, spiega ancora il Consiglio di Stato, “viene definita nel regolamento”. E “compatibilmente con altri esempi di contribuzione alle spese”, viene determinata “in base alla capacità contributiva dell’autore”. La fattura pertanto può rivelarsi salata pure per coloro che finanziariamente se la passano bene.

Costo minimo giornaliero: 15 franchi

I dettagli sono contenuti nel ‘Regolamento sulla sorveglianza elettronica in ambito civile’ che il Consiglio di Stato ha già allestito. E che all’articolo 10 afferma quanto segue: “Il giudice determina le spese di locazione giornaliere del dispositivo elettronico (il braccialetto, ndr), tenendo conto della situazione economica dell’autore. Il costo minimo giornaliero di locazione è di 15 franchi”. Inoltre: “Per quanto non recuperabili dall’autore o da chi è tenuto al suo sostentamento, le spese sono anticipate dallo Stato. Gli anticipi effettuati dallo Stato nel corso degli ultimi dieci anni possono essere recuperati presso l’autore, tenuto conto della sua situazione economica”.

Registrazione degli spostamenti

Il braccialetto elettronico per gli stalker sarà dunque presto realtà anche in Ticino. Uno strumento, si ricorda nel messaggio governativo, a tutela “in ambito civile” delle vittime – la stragrande maggioranza donne – di violenza domestica e di stalking. Attualmente su richiesta della vittima il giudice civile “per evitare o far cessare una lesione illecita della personalità” può imporre alla persona potenzialmente pericolosa dei divieti. Come quello “di avvicinarsi alla vittima” o “di mettersi in contatto con la stessa”. Come quello “di trattenersi in determinati luoghi”. Da gennaio il pretore o il pretore aggiunto potrà, sempre su istanza della vittima e qualora i divieti risultassero inefficaci, ordinare allo stalker l’uso del braccialetto elettronico, fornito dal Dipartimento istituzioni attraverso l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa. Ovvero l’uso “di un dispositivo di sorveglianza elettronica geolocalizzato” che renderà possibile “la registrazione” degli spostamenti della persona che lo indossa e quindi la verifica, a posteriori, del rispetto del o dei divieti. La cui mancata osservanza sarà sanzionata con una multa inflitta dal magistrato penale. «La durata massima della sorveglianza tramite dispositivo elettronico – indica la direttrice della Divisione giustizia (Dipartimento istituzioni) Frida Andreotti – sarà di sei mesi e potrà essere prolungata di volta in volta, dal pretore, di sei mesi al massimo». Quella che potrà essere eseguita dal prossimo mese, evidenzia Andreotti, «sarà una sorveglianza cosiddetta passiva, differita, per cui in caso di grave e imminente pericolo la vittima dovrà come oggi allertare la polizia telefonando al 117. Berna sta comunque già pensando all’introduzione della sorveglianza elettronica attiva, in tempo reale».

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