Ticino

Covid-19 e genitori separati: le indicazioni del Cantone

Si tratta di garantire la salute, ma anche il diritto di visita. Ecco i consigli (che non sostituiscono il buon senso, ovviamente)

(Ti-Press)
8 aprile 2020
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Come fanno i genitori separati, con questa storia della pandemia e dell'isolamento forzato? A dar loro qualche risposta ci prova con un comunicato il Consiglio di Stato. Che ricorda i provvedimenti validi (almeno) fino al 19 aprile: "i diritti di visita dei minori collocati in istituti sono momentaneamente sospesi e sostituiti con contatti telefonici; per i minori collocati in famiglie affidatarie è fatto formale invito alle famiglie di sostituire i contatti di persona con contatti telefonici o videochiamate; ai punti di incontro è stato richiesto di accompagnare i genitori a sperimentare modalità alternative ai diritti di visita fisici". Inoltre le Autorità regionali di protezione (Arp) "hanno dato istruzioni ai curatori educativi che vigilano sull’esercizio delle relazioni personali di proporre modalità alternative ai diritti di visita fisici". Mentre "per tutti gli altri casi di genitori separati, nel rispetto della libertà di ogni famiglia di organizzarsi, di tutelare il bene del minore e il suo diritto a frequentare entrambi i suoi genitori, non sono state date indicazioni precise".

Si rimanda dunque a quanto consigliato dalla Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (Copma): "Nella maggior parte delle situazioni, due nuclei famigliari distinti che rispettano le indicazioni sanitarie di isolamento sociale in cui vivono i genitori di un minore o di più minori sono da considerare come un unico nucleo diviso in due abitazioni. Il minore alterna i suoi soggiorni tra un nucleo e l’altro. Vi sono tuttavia dei casi ove il rischio di contagio o per la salute pubblica giustifica che i genitori concordino che le relazioni personali tra il genitore non affidatario e il minore siano mantenute in modo alternativo tramite videochiamate". Questo, in particolare, qualora "in uno dei nuclei vi fosse una situazione di vulnerabilità al contagio (motivi di salute) da parte di un genitore o per un nonno residente nel nucleo familiare e non altrimenti collocabile; se per l’organizzazione della famiglia o delle famiglie (per esempio famiglie ricostituite multiple) vi fosse un rischio di esposizione al contagio per il minore e di conseguenza per l’altro genitore o per un nonno residente nel nucleo familiare; se il genitore non affidatario lavora in ambito sanitario o ospedaliero" ed è esposto al rischio di contagio; se il genitore non affidatario non rispetta le indicazioni sanitarie". In queste situazioni "è consigliato ai genitori di concordare una sostituzione del diritto di visita fisico con contatti telefonici. Qualora i genitori non fossero disposti a trovare una soluzione comune o non fosse possibile farlo, spetta al genitore che ha motivo di fare sospendere il diritto di visita" rivolgersi all’Autorità regionale di protezione, "motivando la sua richiesta".