Ticino

Nomine contestate, le spiegazioni di Gobbi

Direttrice aggiunta Divisione giustizia: 'Abbiamo rispettato legge e procedura'. Giudice supplente a tempo pieno: 'Mandato scaduto a fine gennaio'

17 febbraio 2020
|

Quella nomina «è avvenuta nel rispetto della legge» e la procedura è stata seguita correttamente: parole del capo del Dipartimento istituzioni Norman Gobbi. La nomina è quella di Monica Bucci quale aggiunta della direttrice della Divisione giustizia Frida Andreotti. Una nomina che il Consiglio di Stato ha fatto e divulgato la scorsa settimana, ma che ha innescato stamattina, come anticipato dal portale Tio.ch poco prima delle 10.30, un’interpellanza dell’Mps-Pop-Indipendenti con una serie di quesiti al governo sulla scelta e sulla procedura di designazione. Bucci, alle dipendenze del Cantone dal 2001, lavora oggi alla Sezione risorse umane (Dipartimento finanze ed economia) quale Capo Area della gestione amministrativa. È laureata “in psicologia del lavoro e delle organizzazioni con un diploma di studi superiori in psicologia del lavoro”, ha indicato il Consiglio di Stato nel comunicare l'avvenuta nomina. Prossimamente assumerà, in seno al Dipartimento istituzioni, la funzione di direttrice aggiunta della Divisione della giustizia, affiancando Andreotti: una Divisione che si occupa (anche) dell’organizzazione giudiziaria cantonale. Cosa c’entra la giustizia con la psicologia del lavoro?
Tempestive le risposte alle domande contenute nell’atto parlamentare. Le ha date Gobbi nel pomeriggio in Gran Consiglio. Il concorso per la nomina del direttore/trice aggiunto/a è stato pubblicato il 1. febbraio 2019 e annullato il 9 luglio. Ciò, ha spiegato il consigliere di Stato, «a seguito dell’assenza di candidati ritenuti idonei a ricoprire la funzione». Quanti erano i candidati? «Ventidue, diciotto dei quali con formazione accademica completa in diritto e brevetto di avvocato». Dalla selezione e dagli assessments non sarebbe insomma emerso il profilo giusto. La decisione di annullare un concorso «compete al Consiglio di Stato». Come ha potuto il governo, chiedevano Mps-Pop-Indipendenti, procedere alla nomina di Bucci “in assenza di uno straccio di concorso?”. Gobbi: «In base all’articolo 12 capoverso 4 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato, è data facoltà al Consiglio di Stato di prescindere dalla pubblicazione del concorso e procedere direttamente all’assunzione». Altro quesito dell’atto parlamentare: “Perché è stata nominata la signora Monica Bucci assolutamente sprovvista dei criteri fondamentali richiesti dal concorso del 1. febbraio 2019? La posizione, aggiunto/a alla direttrice, è infatti esattamente la stessa prevista nel concorso citato”. Gobbi: «La Divisione giustizia conta, oltre all’Ufficio della Direzione, quattro macrosettori: esecuzione e fallimenti, esecuzione pene e misure, registri e l’amministrazione della giustizia. Sono circa settecento le collaboratrici e i collaboratori che vi fanno capo. In particolare va precisato che l’attività giuridica è presente ma non predominante, costanti sono le riorganizzazioni con le quali è confrontata la Divisione e tanti i progetti seguiti: dalla creazione delle Sezioni al progetto di riorganizzazione giudiziaria generale a partire dalle Autorità di protezione, alla Giustizia di pace, al riordino del settore esecuzione pene e misure, alla digitalizzazione della giustizia, la violenza domestica.... Visto che gestione e coordinamento di questi progetti richiedono in particolare competenze organizzative e relazionali, la direttrice della Divisione (Andreotti ndr.) ha mutato le esigenze proprie a tale funzione, propendendo per requisiti non giuridici». Sarà comunque Andreotti a occuparsi dei dossier di carattere giuridico. Il governo «ritiene che l’esperineza maturata nell’Amministrazione cantonale» da Monica Bucci «permetterà il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla funzione». Insoddisfatto delle risposte di Gobbi, Matteo Pronzini ha sollecitato la discussione generale. Ma la richiesta del deputato dell’Mps è stata respinta dal Gran Consiglio con 35 no (28 i sì, 11 gli astenuti).

Giudice supplente a tempo pieno: mandato scaduto e non prolungato

Non sono state violate le prerogative del parlamento, ma è la Legge sull’organizzazione giudiziaria (Log) a prevedere la possibilità di nominare, pro tempore, dei giudici supplenti a tempo pieno straordinari che affiancano i giudici ordinari. Una premessa necessaria per mettere nella giusta luce la diatriba sorta in Gran Consiglio, sempre oggi, tra il deputato dell’Mps Matteo Pronzini e il direttore del Dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi. Il primo ha ricordato che l’autorità di nomina dei magistrati è il Gran Consiglio, mentre il secondo ha ribadito che è la stessa Log, all’articolo 24, a permettere una nomina ‘extra parlamentare’. Solitamente, lo ricordiamo, sono nomine eccezionali tese a evitare l’accumulo di incarti giacenti presso un tribunale. Nel caso sollevato da Pronzini si trattava del Tribunale penale cantonale.
Ma veniamo al caso concreto. Pronzini ha ricordato che la nomina ‘a tempo pieno’ della giudice supplente Manuela Frequin Taminelli era stata fatta in piena estate, con entrata in carica il 1° settembre 2018 sino alla pubblicazione del bando di concorso per il nuovo giudice ordinario del Tribunale penale cantonale, che passerà da quattro a cinque magistrati in seguito al potenziamento deciso da governo e Gran Consiglio. Pubblicazione che è arrivata di recente, il 31 gennaio. Nel frattempo, il 17 gennaio, ha rilevato Gobbi, la Commissione giustizia e diritti, nonostante quanto indicato nel suo rapporto del 2 settembre 2019 – ovverosia che la conclusione del rapporto di lavoro dell’avvocata Frequin Taminelli sarebbe avvenuta al più tardi alla pubblicazione del bando di concorso relativo al nuovo giudice ordinario – ha chiesto al Consiglio di Stato di prolungare il mandato alla stessa giudice supplente Frequin Taminelli. E questo per evitare una vacanza al Tribunale penale cantonale della durata di alcuni mesi. La Commissione suggeriva di “procedere a conferire un mandato complementare, con scadenza prorogata fino all’entrata in funzione del nuovo giudice o quantomeno alla sua elezione da parte del Legislativo”.
Richiesta respinta lo scorso 24 gennaio dal Consiglio di Stato. «La scelta di designare la giudice supplente fino alla data di pubblicazione del bando di concorso è stata fin da subito voluta dal Consiglio di Stato e indicata nella decisione di designazione proprio per garantire al parlamento di poter avviare la procedura di concorso in maniera imparziale, indipendente e trasparente», ha affermato Gobbi. Tale decisione – ha continuato il direttore del Dipartimento delle istituzioni – mirava a dare la possibilità «a più candidati di mettersi a disposizione, compresa la giudice designata che in questa fase della procedura sarebbe stata considerata alla stregua degli altri candidati».
Infine anche le forti critiche del Gran Consiglio sulla designazione da parte del governo della giudice supplente ex art. 24 Log confermano la «necessità del rispetto delle tempistiche di designazione dell’avvocata Frequin Taminelli». A questo punto il mandato quale giudice straordinario presso il Tribunale penale cantonale è cessato, «conformemente al testo della risoluzione governativa». La sua elezione da parte del Gran Consiglio quale giudice supplente del Tribunale di appello, attribuita al Tribunale penale cantonale, rimane ovviamente in vigore, ha ricordato Gobbi.
Il consigliere di Stato ha glissato, per evidenti ragioni legate alla separazione dei poteri, sulla domanda posta da Pronzini sulla designazione della giudice Frequin Taminelli a presidente della Corte delle assise criminali in un processo previsto per il 10 febbraio di quest’anno e poi rinviato. «La domanda – ha replicato Norman Gobbi – riguarda questioni che non competono all’autorità politica, né esecutiva né legislativa, riguardando esclusivamente le parti al processo e l’autorità giudiziaria».