Ticino

Pretore straordinario, il no della commissione

Arretrati in aumento e magistrato supplente, per la 'Giustizia e diritti' non sono date le condizioni per applicare l'articolo 24 della Legge giudiziaria

15 giugno 2020
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Il motivo invocato dal Consiglio di Stato per giustificare la nomina di un giudice straordinario a supporto della Pretura penale e di quella del Distretto di Riviera non è tra quelli contemplati dall’articolo 24 della Legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria (Log), al quale pertanto non è possibile, neppure con un’interpretazione estensiva, far capo. È in sostanza, da nostre informazioni, la conclusione cui è giunta nella riunione di stamattina la commissione parlamentare ’Giustizia e diritti’, alla quale l’Ufficio presidenziale del Gran Consiglio si era rivolto per un parere dopo che il governo, con una lettera inviata ai vertici del parlamento lo scorso mese, aveva manifestato la necessità di designare rapidamente un magistrato “presso la Pretura penale”, a tempo pieno e per un periodo limitato, con il compito di evadere un numero importante di incarti - 75/100, indicava una prima stima - e arginare così l’aumento delle giacenze. La situazione in cui si trova l’autorità giudiziaria con sede a Bellinzona è da ricondurre anche e soprattutto, precisava l’Esecutivo, alle disfunzioni “presenti ormai da anni” nella Pretura di Riviera: la Pretura penale si compone infatti, oltre che del presidente, dei quattro pretori di valle che all’occorrenza fungono da giudici penali di prima istanza.

Nella lettera il governo chiedeva tuttavia al Gran Consiglio “di determinarsi in merito” all’articolo 24 della Log, raccogliendo peraltro un invito formulato nel 2018 dall’allora Commissione della legislazione quando in parlamento non erano mancate polemiche e perizie giuridiche in occasione della nomina, da parte dello stesso Consiglio di Stato, di due magistrati supplenti: uno per il Tribunale penale cantonale e uno per l’Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi. La norma in questione stabilisce che “In caso di vacanza di qualsiasi seggio giudiziario o di impedimento di carattere durevole, il Consiglio di Stato può designare un supplente a ricoprire l’ufficio fino alla sostituzione o alla cessazione dell’impedimento". Prima di far uso di questa norma, era l’invito contenuto nel rapporto stilato due anni fa dalla leghista Sabrina Aldi, l’Esecutivo "si consulti preventivamente" con l’Ufficio presidenziale del parlamento. Ed è quello che ha fatto. Ebbene, per la commissione ’Giustizia e diritti’, stando a quanto da noi appreso, ciò che chiede il Consiglio di Stato nella recente lettera - un pretore straordinario per smaltire gli arretrati o buona parte di essi - non rientrerebbe nel campo di applicazione dell’articolo 24. E nemmeno, a suo dire, esisterebbe un’interpretazione sufficientemente estensiva per far ricadere la fattispecie sotto quell’articolo. Insomma, non sarebbero dati gli estremi per attuare la citata norma della Legge sull’organizzazione giudiziaria e quindi per designare un magistrato secondo le modalità (nomina da parte del governo) previste dall’articolo 24. Dalla ’Giustizia e diritti’, dunque, un preavviso negativo, ancora però da ufficializzare nero su bianco.

A questo punto il Consiglio di Stato potrebbe proporre, con relativo messaggio all’attenzione del parlamento, una modifica della legge per potenziare l’organico della Pretura penale, come ha fatto per il Tribunale penale cantonale chiedendo al Gran Consiglio di portare da quattro a cinque il numero dei giudici ordinari. Oppure potrebbe proporre, sempre con un messaggio ad hoc, di inserire nella legge tra i motivi che giustificano la designazione provvisoria di un magistrato supplente quello del sovraccarico di lavoro con cui è confrontato un’ufficio giudiziario. Resterebbe poi da chiarire - e non è un aspetto di poco conto - l’autorità che dovrebbe nominare questo magistrato chiamato a smaltire gli arretrati. Per alcuni osservatori il vigente articolo 24, che in presenza di circostanze particolari assegna al governo la competenza di designare i supplenti, cozzerebbe contro la Costituzione cantonale, che attribuisce al Gran Consiglio il compito di eleggere i magistrati. È il tema del cosiddetto giudice naturale. Che cosa succederebbe se un imputato contestasse la legittimità di sentenze emesse da un giudice non eletto in base alle procedure sancite dalla Costituzione? A due anni dalle discussioni sulla norma, il 24 non è cambiato...

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