Ticino

L'imputato ricorda e non ricorda: 'Parliamo di 16 anni fa...'

Quatur, la pena da detentiva a pecuniaria. A favore del 62enne domiciliato in Ticino anche 'la violazione del principio di celerità' e il lungo tempo dai fatti

11 novembre 2019
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Ricorda e non ricorda. Poi a un certo punto, rivolgendosi ai giudici e allargando le braccia, dice: «Stiamo parlando di sedici, diciassette anni fa...». Le parole dell’imputato – classe 1957, cittadino italiano domiciliato nel Luganese, (ri)comparso stamattina davanti alla Corte del Tpf, il Tribunale penale federale, per rispondere sempre di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti – sintetizzano l’aspetto maggiormente critico dell’indagine che ha portato lui e altri al cospetto dei magistrati giudicanti: la lunga durata del procedimento.
Si tratta della ‘Quatur’, l’inchiesta così battezzata avviata nel 2002 dagli inquirenti federali per fare luce sui presunti traffici illeciti in Svizzera, droga in primis, della cosca Ferrazzo di Mesoraca, considerata legata alla ’ndrangheta. La ‘Quatur’, una delle più travagliate inchieste della storia giudiziaria elvetica, ridimensionatasi con l’abbandono nel 2014 del reato di organizzazione criminale e approdata nei due anni successivi al Tpf. Qui nell’agosto del 2016 venne scagionato colui che il Ministero pubblico della Confederazione riteneva una sorta di boss, tre accusati furono invece condannati. Tra questi il 62enne tornato – in seguito a una decisione del Tribunale federale – al Tpf di Bellinzona a poco più di tre anni dal processo al termine del quale gli vennero inflitti nove mesi di detenzione (sospesi). In serata la sentenza a carico dell'uomo: confermata l’imputazione di infrazione aggravata alla normativa sugli stupefacenti, in relazione però a un quantitativo di cocaina inferiore a quello accertato in occasione del giudizio del 2016 e soprattutto niente carcere, ma una pena pecuniaria di novanta aliquote giornaliere posta anch’essa al beneficio della condizionale per un periodo di prova di due anni. Nella commisurazione della pena, ha spiegato la giudice Fiorenza Bergomi, alla testa della Corte (a latere le colleghe del Tpf Miriam Forni e Nathalie Zufferey), sono stati considerati più fattori, fra cui «la violazione del principio di celerità» e «il lungo tempo trascorso dai fatti». Avvenuti «tra il 2002 e il 2004».

Carcerazione preventiva, riconosciuti indennizzi

Il processo bis nei confronti del 62enne, nato in Calabria (dove risulta incensurato) e trasferitosi in Ticino nel 1981, rimasto senza lavoro pochi mesi fa, è stato innescato dal parziale accoglimento da parte di Mon Repos del suo ricorso contro la sentenza dell’agosto 2016. Il Tribunale federale ha così rinviato gli atti al Tribunale penale federale per un nuovo giudizio. Tramite il proprio difensore d’ufficio, l’avvocato Yasar Ravi, l’imputato contestava la condanna, al primo processo, per un traffico complessivo di 360 grammi di cocaina, dei quali 180 depositati nel 2003 in una lavanderia del Sopraceneri. Centottanta grammi che oggi, interrogato dai giudici, ha sostenuto di aver venduto almeno in parte a tre persone più o meno nello stesso periodo in cui la droga era depositata. Insomma, giuridicamente il deposito sarebbe stato parzialmente ‘assorbito’ dalla vendita. Il collegio giudicante presieduto da Bergomi ha lasciato invariato il quantitativo di 'coca' venduto dall'uomo e appurato al processo del 2016  – 100 grammi a una persona, 50 a una seconda e 30 a una terza, per un totale di 180 grammi –, ma ha rivisto verso il basso il quantitativo di stupefacente depositato, stabilendolo in 36 grammi. Ha quindi irrogato una pena «fortemente attenuata» rispetto a quella pronunciata al Tpf tre anni fa: novanta aliquote giornaliere, ciascuna di 60 franchi. A favore dell’imputato, ha affermato la giudice Bergomi, la sua «buona condotta» e il fatto di essere «ben integrato», oltre, come scritto, alla «violazione del principio di celerità» e al «lungo tempo trascorso dai fatti». L’accusa, rappresentata dal procuratore federale Alfredo Rezzonico, aveva chiesto pure lui una riduzione della pena, ma da nove a «sette mesi», sospesa condizionalmente. Il patrocinatore del 62enne, l’avvocato Ravi, aveva sollecitato «il totale proscioglimento» del proprio assistitito per i 180 grammi depositati.
Stasera la Corte ha inoltre riconosciuto all’imputato, alla luce dell’entità della nuova pena, una serie di indennizzi per torto morale con riferimento al periodo di carcerazione preventiva (124 giorni in più dietro le sbarre) ritenuto illegale – 12’400 franchi, oltre interessi del 5 per cento a decorrere dal 20 febbario 2005 – e con riferimento al numero di giorni di misure sostitutive dell’arresto considerati ingiustificati: 13’870 franchi, oltre interessi del 5 per cento a partire dal 24 giugno 2005. I giudici hanno accordato pure duemila franchi di risarcimento all’imputato per i sei giorni trascorsi nelle celle pretoriali di Mendrisio nel giugno 2005, celle denunciate all’epoca da organismi anche internazionali come contrarie alla dignità umana.
Nei prossimi giorni accusa e difesa decideranno se impugnare o meno la sentenza bis davanti alla Corte d’appello del Tribunale penale federale.