A2 fra Camorino e Cadenazzo: conducente lamentava l’inadeguatezza della segnaletica provvisoria. Ma tre livelli giudiziari gli han dato torto
Cantiere autostradale e radar: un mix che facilmente rimpolpa le casse pubbliche grazie all’incasso di multe talvolta salatissime. Ne sanno qualcosa i molti conducenti pizzicati oltre i limiti in occasione degli importanti lavori effettuati dal 2018 al 2020 sul tratto di A2 compreso fra Camorino e il Ceneri per la posa di pareti foniche laterali, il risanamento della carreggiata e la riorganizzazione generale dello svincolo. Fra i multati c’è chi ha tentato la via ricorsuale, ma invano come nel caso di un conducente condannato dapprima dalla Pretura penale, poi dalla Corte di appello (Carp) e adesso anche dal Tribunale federale per aver circolato il 2 giugno 2018 sul tratto nord-sud, lungo i viadotti all’altezza di Cadenazzo, a circa 140 km/h (ufficiali 132 km/h dedotto il margine di tolleranza) anziché a 80 come indicato dalla segnaletica di cantiere, dalla gestione delle corsie ridotte in quel punto da tre a due e dallo spostamento di una corsia sud-nord (dov’erano in corso i lavori) sul medesimo asse nord-sud. Il Tf ha confermato i due giudizi precedenti che concludevano per una grave infrazione alle norme della circolazione punita con una pena pecuniaria di 24’600 franchi, sospesa condizionalmente per un periodo di due anni, e al pagamento di una multa effettiva di 1’100 franchi.
Dicendosi convinto di percorrere un tratto limitato a 120 km/h e non a 80, il conducente lamentava un accertamento inesatto dei fatti e contestava l’addebito di una grave negligenza evidenziando la posizione a suo dire inusuale e infelice della segnaletica, la mancata ripetizione dei segnali di 80 km/h lungo l’intero tratto, la carente visibilità dei cartelli anche per l’effetto abbagliante del sole al tramonto, l’assenza di un cantiere e di operai sulla corsia nord-sud da lui percorsa e l’esistenza di due corsie di marcia regolari delimitate da una barriera di separazione stabile dalla carreggiata opposta. Inoltre sosteneva che il traffico intenso e la presenza di veicoli più alti del suo che circolavano sulle altre corsie nella stessa direzione di marcia gli avrebbero impedito di scorgere il cartello posto sul lato destro, mentre quello collocato a sinistra non sarebbe stato visibile tempestivamente essendo parzialmente coperto da una siepe. A suo dire insomma la situazione sarebbe stata sostanzialmente analoga a quella dei tratti autostradali ove vige il limite generale di 120 km/h.
Critiche che la massima Corte giudiziaria elvetica respinge approvando il giudizio in Appello e spiegando che la Carp “non ha accertato che al momento dell’infrazione il traffico fosse particolarmente intenso o che un veicolo di grosse dimensioni circolasse affiancato a quello del ricorrente ostruendogli la visibilità sul lato destro. Dal rapporto di polizia risulta in effetti che al momento del controllo il traffico era normale”. Vero è che dalle fotografie risalenti a 25 giorni dopo il radar, immagini da lui prodotte davanti alla Carp, risulta che la visibilità del cartello di sinistra “non era ottimale poiché parzialmente coperto dalla vegetazione”. Al contrario – scrive il Tf aggiungendo che non vi è l’obbligo di ripetere la segnaletica lungo il tratto di cantiere – quello di destra “era completamente libero da ostacoli e visibile”. Oltre a ciò la viabilità della carreggiata nord/sud, sulla quale circolava il ricorrente, “era stata modificata in modo importante posizionando una barriera spartitraffico allo scopo di utilizzare una corsia per permettere la circolazione dei veicoli in senso contrario”. Non si trattava quindi di un tratto autostradale in condizioni ordinarie – conclude il Tf – ma di una situazione “modificata in modo rilevante. Ciò che lasciava presupporre la presenza di un cantiere, imponendo una limitazione della velocità massima per motivi di sicurezza”. La riduzione a 80 km/h “era chiara e la sua portata facilmente riconoscibile per un conducente che prestasse la necessaria e ragionevole attenzione”. L’eccesso di velocità di 52 km/h riscontrato viene dunque ritenuto “grave e tale da accrescere notevolmente i rischi per la sicurezza della circolazione in una situazione in cui il traffico, seppure separato dalla barriera divisoria amovibile, era momentaneamente bidirezionale”.