AlpTransit dovrà versare 300mila franchi per la manutenzione del nuovo sottopasso. E rischia di non incassare risarcimenti per 6 milioni
Prima concreta decisione nella vertenza giudiziaria milionaria che da otto anni vede contrapposta AlpTransit San Gottardo Sa (Atg) al Cantone e all’Ufficio federale delle strade (Ustra). Oggetto del contendere: spese e vantaggi derivanti dalla costruzione, curata da AlpTransit, del nuovo sottopasso a quattro corsie di Camorino costato 30 milioni di franchi, inaugurato il 13 giugno 2013 e resosi necessario per realizzarvi sopra i due viadotti ferroviari della galleria di base del Ceneri. A esprimersi – con una decisione pronunciata il 16 agosto che rappresenta una prima nazionale mancando fino a oggi giurisprudenza in materia – è la Commissione federale di stima (13° circondario per Ticino e Grigioni italiano) presieduta dall’avvocato bellinzonese Filippo Gianoni. Il quale l’ha firmata con gli architetti Bruno Buzzini e Giorgio Ceresa che lo hanno assistito nella valutazione tecnica.
Con la decisione di una settimana fa, impugnabile con ricorso al Tribunale amministrativo federale, la Commissione di stima dà parzialmente ragione a Cantone e Ustra e piazza alcuni paletti limitanti per la causa avviata da Atg e su cui dovrà invece esprimersi l’Ufficio federale dei trasporti (Uft) trattandosi di ambiti differenti. Cantone e Ustra rivendicano infatti nei confronti di Atg un indennizzo pari a 1,3 milioni “a titolo di risarcimento delle maggiori spese di manutenzione del nuovo sottopasso” prevedibili nell’arco di cento anni. Sottopasso “considerato parte della strada cantonale che s’innesta nello svincolo autostradale”. Per contro Atg, con istanza datata 16 febbraio 2015, rivendica nei confronti del Cantone un risarcimento di 5,95 milioni “per i vantaggi derivatigli dalla realizzazione del nuovo sottopasso e per le maggiori spese causate dalle richieste miranti a un miglioramento durevole dei propri impianti”. Dal canto suo l’Uft nel maggio 2015 (con decisione confermata nel 2016 dal Taf respingendo un ricorso di AlpTransit) aveva sospeso la causa in attesa che la Commissione di stima si esprimesse sugli ambiti di propria competenza, completando la valutazione ocn indicazioni sulla questione dei vantaggi.
Sul fronte delle spese, la Commissione di stima ha riconosciuto un indennizzo complessivo di 300mila franchi valido per un orizzonte temporale di vent’anni, orizzonte ridotto a un quinto rispetto alla richiesta perché, sebbene un manufatto simile abbia una durata teorica di cent’anni, essa “non può essere presa in considerazione a causa della variabilità/volatilità del tasso di riferimento, della tecnologia degli impianti e di altri aspetti che non possono essere realmente valutati sulla base di previsioni attendibili”. In soldoni, 97’500 franchi andranno a favore del Cantone per il periodo che va dal 1° luglio 2013 (entrata in esercizio del sottopasso) al 31 dicembre 2019 quando la proprietà è passata ad Ustra; e 202’500 andranno a favore di Ustra per il periodo fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2033 quando scadrà il periodo ventennale di valutazione della fattispecie. La cifra di 300mila franchi era scaturita nel corso di un’udienza svoltasi a Bellinzona l’estate scorsa, quando Atg e Cantone avevano dato il loro accordo di massima, che però è saltato quando si è trattato di discutere con Ustra la regolamentazione dei costi di manutenzione dal gennaio 2020. Successivamente (siamo al maggio 2021) Cantone e Ustra hanno confermato le rispettive richieste di risarcimento dei maggiori oneri di manutenzione.
Motivando la propria decisione, la Commissione di stima scrive che dal punto di vista del diritto espropriativo il maggior costo di manutenzione costituisce un danno (nesso di causalità) per il quale dev’essere versato un indennizzo a copertura della reale perdita patrimoniale e senza generare arricchimento né impoverimento. In tal senso l'espropriante AlpTransit, aggiunge, risponderà delle maggiori spese qualora non siano compensate da vantaggi derivanti dai nuovi manufatti. Nel caso concreto la Commissione di stima parte dal presupposto che il nuovo sottopasso genera costi maggiori sia per il rinnovo delle parti elettromeccaniche sia di manutenzione per rapporto alla carreggiata pianeggiante esistente in precedenza.
Quanto ai vantaggi economici su cui dovrà esprimersi in seconda battuta l’Uft, un perito incaricato dalla Commissione di stima ne intravvede nelle nuove pavimentazioni e nei due nuovi raccordi sulla strada cantonale sulla strada cantonale esistente verso Bellinzona e verso Locarno, il tutto per complessivi 2 milioni di franchi. Riguardo agli innesti il perito “ipotizza che possano” rappresentare un certo vantaggio a favore del Cantone. Tuttavia – annota la Commissione di stima – gli interventi hanno avuto per oggetto proprietà comunali e non cantonali; inoltre per essere imputato, un vantaggio non può essere ipotetico ma reale e attuale: “La giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che i danni futuri riconducibili all'espropriazione possono essere indennizzati solo se sussiste un elemento di certezza o sono altamente verosimili”. Perciò in assenza di certezze, scrive la Commissione di stima, “non vi sono le condizioni per riconoscere vantaggi di sorta”.
Idem per la nuova pavimentazione del sottopasso, che il perito non ha inserito tra i vantaggi a favore del Cantone da una parte rientrando nel capitolo delle opere necessarie e indispensabili per realizzare il progetto AlpTransit, dall’altra perché la precedente pavimentazione presente nel vecchio tratto in superficie e realizzata nel 2000/2005 era, secondo il perito, in uno stato soddisfacente e non necessitava di essere rifatta. Nessun vantaggio viene poi riconosciuto per il nuovo sistema di evacuazione delle acque “essendo direttamente riconducibile alla realizzazione del sottopasso e alle rampe di accesso e al fatto che il nuovo campo stradale è in trincea e quindi ben al disotto del piano di campagna”, mentre in precedenza le acque erano evacuate mediante infiltrazione laterale con un sistema che “avrebbe dovuto essere modificato solo nel medio-lungo termine”. Stessa conclusione per l’edificio tecnico realizzato in Tirada: “Il fatto che la gestione dell'illuminazione, della stazione pompe e della segnaletica sia stata spostata all'esterno del sottopasso non può essere ritenuto un vantaggio trattandosi di una diversa gestione e collocazione delle componenti tecniche e il locale di manutenzione è da considerare come un impianto che fa parte a tutti gli effetti del sottopasso”. Infine, secondo la Commissione di stima “neppure possono essere riconosciuti particolari vantaggi per la quota parte di costi di manutenzione legati alla bretella cantonale Lugano-Locarno”.
Proprio in materia di vantaggi – scriveva già a suo tempo il Taf respingendo un ricorso di AlpTransit contro la sospensione della procedura decisa dall’Uft – il giudizio della Commissione di stima “avrà sicuramente un’influenza determinante su quello dell’Uft”. In pratica le pretese di AlpTransit saranno respinte in presenza di “vantaggi per il Cantone inferiori a quanto stimato da Atg”.