Bellinzonese

Infortunio letale in Valle d'Arbedo: 'Il caso è da riaprire'

Il padre del 28enne che nel 2012 fu vittima di una caduta mortale sul lavoro chiede giustizia. Da un documento della Suva emergono responsabilità della ditta

26 luglio 2018
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“Aberrante e incomprensibile”. Così – nel terzo decreto d’abbandono con cui lo scorso febbraio ha nuovamente scagionato dall’accusa di omicidio colposo il titolare di una ditta grigionese di Bonaduz attiva nella lavorazione e commercio di legname – la procuratrice pubblica Margherita Lanzillo descrive l’ultimo e definitivo scritto chiesto alla Suva nel tentativo di chiarire se vi siano co-responsabilità nell’incidente che il 26 luglio 2012 in Valle d’Arbedo è costato la vita al selvicoltore altoatesino 28enne Hannes Gallmetzer. Mentre un ingegnere della sicurezza della Suva recatosi sul posto il giorno stesso ribadiva – sia nel proprio rapporto, sia negli interrogatori cui è stato sottoposto – il corretto agire della ditta retica, altrettanto non ha fatto la Divisione giuridica della Suva stessa. La quale cinque anni dopo i fatti ha invece tirato in ballo il titolare dell’impresa, evidenziandone le lacune organizzative. Che fare di fronte a questo agire contraddittorio di due settori della Suva? Per uscirne, la pp Lanzillo ha chiesto il parere di un perito esterno. Interrogato (vedi articolo sotto), ha sgravato la ditta. Da questa sua dichiarazione è quindi scaturito il terzo decreto di abbandono firmato lo scorso febbraio dalla procuratrice a carico del titolare della ditta. Decisione nel frattempo impugnata per la terza volta dal padre della vittima, Hubert Gallmetzer, che l’ha contestata davanti alla Corte dei reclami penali. Corte che già in due occasioni gli ha dato ragione obbligando la pp Lanzillo a riaprire l’inchiesta.

L’incidente e le discrepanze

Il giovane è scivolato in un dirupo mentre con due colleghi stava posando una funivia mobile per il trasporto di tronchi. Da allora il padre non si dà pace: in base alle foto scattate sul posto – le quali riprendono la salma priva di radio ricetrasmittente, elmetto di sicurezza, nonché abiti idonei e imbragatura per lo spostamento lungo i dirupi – sostiene che la ditta per la quale il figlio lavorava da un anno sia colpevole di non aver predisposto tutte le misure e le procedure di sicurezza necessarie per poter lavorare in quel punto. Al contrario, la pp Lanzillo indica il giovane boscaiolo come unico responsabile del proprio decesso. Gli interrogatori effettuati il giorno stesso e successivamente – sia ai colleghi e ai superiori, compreso il selvicoltore che si trovava a pochi metri dalla vittima prima che cadesse, sia all’ingegnere Suva, sia al perito esterno – la portano infatti a una sola conclusione: il 28enne è morto per aver sottovalutato il pericolo in un punto particolarmente scosceso, non ha ascoltato l’avvertimento del collega che lo rendeva attento, non ha intrapreso la via più lunga e sicura per recarsi nel luogo individuato per eseguire l’ultimo ancoraggio, non indossava l’attrezzatura di sicurezza prevista in tali circostanze e, secondo taluni, presente sul posto.

Ammonimento o raccomandazione?

La ditta – questo l’interrogativo di fondo – ha fatto il possibile per mettere i propri operai nelle condizioni di lavorare in sicurezza? Dapprima via e-mail (il giorno successivo il decesso) e poi con una lettera raccomandata (un mese dopo) l’ingegnere Suva ha reso attento il titolare sulle misure preparatorie e di sicurezza da attuare in casi come quello. La Corte dei reclami ha interpretato quegli scritti come un ammonimento – poi approfondito riaprendo l’inchiesta – in presenza di una violazione di legge da parte della ditta: vi si legge che “era necessario, durante la preparazione dei lavori, definire e riconoscere le conformità del terreno per individuare i rischi e attuare le necessarie misure; era necessario, nei luoghi con pericolo di caduta, procedere con le misure di sicurezza; era necessario istruire il personale sull’impiego delle attrezzature anti-caduta e sulle regole vitali per i lavori forestali; era necessario procedere a controlli mirati sui cantieri per verificare l’attuazione delle misure di sicurezza”. Frasi che gettano ombre sul titolare della ditta di legnami.
Di nuovo interrogato sulla valenza dell’ammonimento, l’ingegnere Suva ha negato che fosse quello l’intendimento: “Lo scritto, come da prassi, aveva una valenza di raccomandazione e non di ammonimento”. Come si legge nell’ultimo decreto di abbandono datato febbraio 2018, sgravando la ditta l’ingegnere Suva aggiunge che “la causa dell’infortunio è la valutazione errata del terreno da parte del boscaiolo, il quale non si è premunito con la necessaria attrezzatura di cui era dotato”. Nel caso specifico “ho potuto constatare che i dispositivi anti-caduta, e meglio l’imbragatura, la corda, le cordine di posizionamento e i moschettoni erano presenti sia sul piazzale di scarico, sia presso il cavalletto sotto il quale è poi scivolato l’infortunato”.

‘Contraddizioni e confusione’

Tutto a posto dunque? No, secondo il padre della vittima: stando a quanto egli ha potuto verificare – spiega alla ‘Regione’ – quello presente sul posto non era un dispositivo anti-caduta, bensì attrezzatura per l’arrampicata su alberi: imbragatura piccola e corda corta, anziché imbragatura grande e corda lunga. Inoltre a suo dire non tutti – tanto meno il figlio Hannes – disponevano delle radio personali per lanciare l’allarme. La stessa pp si dice insoddisfatta delle spiegazioni date dall’ingegnere Suva: “Per comprendere quale valenza probatoria va data agli scritti della Suva – scrive nell’ultimo abbandono – sono stati eseguiti altri atti istruttori”. Risultato: “Le risposte della Suva non sono state per nulla soddisfacenti, non risolvono le contraddizioni e creano ulteriori confusioni”.

Tutte le lacune secondo la Divisione giuridica Suva

Tuttavia, un testo inviato alla pp Lanzillo appare molto chiaro: è datato 16 febbraio 2017, è firmato da un’avvocata della Divisione giuridica della Suva. Ma secondo la procuratrice “non risolve la contraddizione e soprattutto, probabilmente per una questione linguistica, crea ulteriori confusioni”. Eppure, come detto, appare chiaro. Ecco cosa dice: in base alla Direttiva n° 2134 della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, i lavori forestali sul luogo dell’incidente “non erano organizzati e predisposti in modo da evitare situazioni contrarie ai principi della sicurezza. In caso contrario l’incidente non si sarebbe verificato”. Inoltre: “Occorre istruire gli operai sui previsti metodi di lavoro, sullo svolgimento dei lavori, sull’organizzazione del cantiere e sulle misure di sicurezza da adottare. È da mettere in dubbio che questa istruzione abbia avuto luogo. Infatti alla cifra 1 del rapporto dell’incidente viene rilevato quanto segue: il titolare della ditta ha informato il gruppo di boscaioli riguardo al terreno difficoltoso dopo l’ultimo pilone, ma non li ha esortati esplicitamente ad assicurarsi contro le cadute durante gli spostamenti. Questa decisione verrebbe lasciata, a discrezione dell’imprenditore, alla responsabilità individuale. In questo ambito – prosegue la Divisione giuridica della Suva – il datore di lavoro non deve solo informare gli impiegati sui possibili rischi, ma deve far sì che i provvedimenti necessari siano adottati”. Ultimo punto: il boscaiolo deceduto “non era assicurato contro le cadute. Il datore di lavoro avrebbe dovuto dare le istruzioni necessarie sull’esecuzione di questo lavoro. Manifestamente non lo ha fatto”.

‘Evitabile, se avesse istruito’

Riassumendo: l’ingegnere Suva solleva la ditta dalle responsabilità e il Servizio giuridico sostiene il contrario. Incomprensibile per la pp Lanzillo, rivoltasi quindi al direttore della Divisione giuridica della Suva. Risposta, che come detto all’inizio la magistrata ritiene aberrante e incomprensibile: “L’ingegnere della sicurezza, senza disporre di conoscenze giuridiche approfondite, ha espresso la propria opinione. La quale non deve necessariamente corrispondere all’apprezzamento effettuato a posteriori da parte dei giuristi non coinvolti nel caso”. Fin qui chiaro. Poi la frase incoerente: “La credibilità dell’ingegnere della sicurezza non viene messa in dubbio da un approfondito apprezzamento giuridico da parte dell’amministrazione” della Suva. Non viene messa in dubbio. Tuttavia, anche il direttore del Servizio giuridico della Suva conclude per una co-responsabilità del titolare della ditta: “Avrebbe dovuto, prima dell’inizio dei lavori, istruire obbligatoriamente di assicurarsi con i mezzi appropriati contro le cadute. L’infortunio avrebbe potuto essere evitato se la ditta avesse istruito i lavoratori sui metodi di lavoro previsti, sullo svolgimento dei lavori, sull’organizzazione del cantiere e sulle misure di sicurezza da adottare, e se avesse fermamente insistito sul rispetto di queste misure”.

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