In pubblicazione, con alcune modifiche, la nuova Ordinanza comunale sulla repressione dei rumori molesti: cosa cambia dal giardinaggio ai cantieri edili
Dal lunedì al venerdì un’ora in più la sera, ossia fino alle 20 anziché le 19, ma inizio invariato la mattina dalle 7; e due ore in più il sabato (dalle 8 del mattino anziché le 9 e fino alle 19 di sera anziché le 18) per fare lavori agricoli e di giardinaggio nonché svolgere attività o lavori rumorosi in generale. Con una nuova Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili il Municipio di Bellinzona armonizza le regole per tutti i 13 quartieri formanti la Città aggregata. Il testo è in pubblicazione all’albo comunale per un mese da oggi fino al 15 febbraio, con possibilità d'impugnarla tramite ricorsi. L’entrata in vigore è prevista il prima possibile. Attualmente l’unica ordinanza rimasta in vigore è quella della vecchia Città pre-aggregazione, il solo documento con il quale è possibile fare un paragone. Dal quale emerge un leggero addolcimento nelle norme, come appunto quelle relative ai lavori di giardinaggio. Da notare che taluni ex Camuni erano sprovvisti di ordinanza.
Le ordinanze degli ex Comuni non sono più in vigore dal 2020, come sancito dal Gran Consiglio nell’apposito decreto aggregativo. In talune di esse, rispetto a quelle in vigore nella vecchia Turrita, vi erano disposizioni più largheggianti da cui il Municipio ha preso spunto per procedere con l’odierno aggiornamento generale. Non sono per contro state considerate norme in precedenza più restrittive, come ad esempio l’obbligo di sospensione dei lavori agricoli ed edili durante la pausa di mezzogiorno fra le 12 e le 13. Nell’estendere talune fasce orarie l’Esecutivo non ha invece seguito quelle località, come Sementina, che per i lavori di giardinaggio consentivano di andare fino alle 21 durante i tre mesi estivi. Sempre per quanto riguarda l’estate, nell’articolo 6 dedicato ai lavori edili sono stati inseriti due nuovi capoversi che in presenza di allarme canicola decretato dal Cantone consentono di anticipare dalle 7 alle 6 l’avvio dei lavori sui cantieri e di quelli effettuati sul territorio dai servizi comunali di manutenzione.
Un’altra novità riguarda l’abrogazione degli articoli 13 e 14 dedicati rispettivamente ai veicoli a motore e agli elicotteri, per i quali fanno stato le altre disposizioni della medesima ordinanza nonché le apposite normative valide sul piano cantonale e federale. In particolare, in queste due categorie, fa stato il divieto generale di disturbare la quiete pubblica dalle 23 di sera fino alle 7 del mattino. Quanto ai veicoli, è stato ritenuto anacronistico riportare ancora nell’Ordinanza comunale regole valide in generale e incluse nella Legge sulla circolazione stradale, come la necessità di evitare rumori inutili nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e la notte dalle 23 alle 7, di lasciare girare a vuoto il motore a veicolo fermo, di far girare a regime elevato il motore o circolare con le marce eccessivamente basse, di accelerare in modo smodato, di effettuare inutili giri all’interno delle località, di circolare a velocità troppo sostenute con carichi e rimorchi, di azionare inutilmente il clacson e di accendere l’autoradio a volumi eccessivi, nonché di sbattere inutilmente portiere, cofano e baule.
In linea generale l’Ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione e la repressione dei rumori molesti e inutili, nonché la limitazione di quelli necessari. In particolare a protezione della quiete notturna, ossia fra le 23 e le 7, è confermato il divieto di “qualsiasi azione suscettibile” di disturbarla, inclusi quindi schiamazzi, urla e altri simili comportamenti. No news anche per i giorni domenicali e festivi, durante i quali sarà sempre proibita “l’esecuzione di lavori e opere rumorosi o molesti per il vicinato”, con però la possibilità per il Municipio di concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, sempre “tenendo conto dei diversi interessi”.
Al capitolo esercizi pubblici si confermano le disposizioni finora in vigore. In particolare il Municipio “può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno ed esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata e/o apertura posticipata dell'esercizio pubblico”. Quanto agli apparecchi per la riproduzione e amplificazione del suono, “possono essere usati soltanto all'interno degli edifici ed entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato”. A ogni modo “dopo le 23 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi”, mentre “su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario”.
Invariato l’articolo 10 dedicato al tema, sensibile, delle manifestazioni, per le quali valgono le disposizioni relative al rispetto della quiete notturna. Partendo dal presupposto che l’organizzazione di eventi occasionali di qualsiasi genere, pubbliche e feste (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione municipale, l’Esecutivo conferma che l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica (in ogni caso entro i limiti delle normative federali e cantonali) dev’essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione, che deve pervenire all’autorità cittadina almeno due settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore. Oltre alle norme locali fa peraltro stato il Regolamento cantonale di applicazione dell’Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser.
Confermati senza modifiche, per finire, i capitoli animali e fuochi d’artificio/petardi. L’uso di questi ultimi continua ad essere di principio vietato ma con possibilità di deroghe in occasione di spettacoli pirotecnici pubblici e privati. Quanto agli animali, i loro proprietari “devono vigilare affinché non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna. In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinare al detentore l'allontanamento. In casi gravi e urgenti, l'ordine può venir impartito dal comandante della Polizia comunale o da un suo sostituto”. Last but not least, i giochi all’aperto e le attività sportive: anche in questo caso nessuna modifica all’orizzonte. La pratica di attività che possono arrecare disturbo a terzi, “è di regola permessa dalle 8 alle 23. Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni o, dietro domanda scritta e motivata, deroghe agli orari”. Quanto ai giochi all'interno dei locali chiusi, devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato”.