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‘Caccia, anche il Ticino preveda il patentino per ospiti’

Un'iniziativa di Filippini (Udc) e cofirmatari chiede di adeguare la legislazione e seguire le indicazioni federali: ‘I prelievi rimarrebbero invariati’

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(Ti-Press)
22 giugno 2024
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Dare seguito a una modifica della legge federale che risale al 1986, e quindi rilasciare anche in Ticino un’autorizzazione di caccia limitata ad alcuni giorni a cacciatori ospiti o a persone che si stanno preparando all’esame di caccia. Seguendo quanto fatto “dalla totalità dei Cantoni”, ma non dal Ticino. È quanto chiede un’iniziativa parlamentare elaborata, con prima firmataria la granconsigliera Lara Filippini (Udc) e sostenuta da altri deputati democentristi, liberali radicali, leghisti e del Centro.

Se 38 anni fa il Consiglio federale aveva attribuito ai Cantoni la facoltà di rilasciare questi permessi, nel 2017 sempre da Berna – ricorda Filippini – era giunta la proposta di “normalizzare gli esami di caccia per facilitare il riconoscimento delle patenti di altri Cantoni o estere”. In questo caso si è andati oltre il mancato aggiornamento della legislazione, c’era stato il ‘niet’ del Consiglio di Stato ticinese: tale uniformazione “era stata avversata dal Canton Ticino (sia dall’ambiente venatorio, sia dal governo); infatti – dovendo obbligatoriamente riconoscere le patenti non conseguite nel nostro Cantone ma, spesso, ottenute in contesti totalmente differenti – si temeva un numero eccessivo di cacciatori extra cantonali, per di più con il rischio che non fossero sufficientemente preparati per la nostra realtà venatoria”, scrive la deputata Udc. Nel contesto attuale, invece, “un permesso per ospiti permetterebbe di raggiungere una certa apertura contenendo tuttavia il numero di cacciatori e di prelievi che di per sé rimangono invariati”.

Le indicazioni puntuali

Nell’iniziativa parlamentare elaborata, che va a istituire un nuovo articolo, il 5a, nella Legge sulla caccia, al capoverso 1 “si stabilisce il numero massimo di un ospite o candidato cacciatore al giorno, il quale, secondo invece il capoverso 5, deve essere supervisionato dal cacciatore ospitante, il quale gli cede i capi ai quali ha diritto”. In questo modo, “l’ospite o il candidato cacciatore potranno cacciare senza aumentare la pressione venatoria, sostituendosi al cacciatore ospitante il quale, avendo superato l’esame, si assicura che esso agisca correttamente”.

Ritenuta la necessità di rendere flessibile l’azione del governo in funzione dei piani di abbattimento e del cambio di sensibilità che si è avuto nel corso degli anni, l’iniziativa propone “di inserire nella legge solo gli elementi chiave e gli indirizzi principali che possano permettere l’introduzione di un’autorizzazione di caccia per ospiti che non incrementi la pressione venatoria, lasciando ampia facoltà al Consiglio di Stato, d’intesa con la Federazione dei cacciatori, di regolare le condizioni specifiche dell’ottenimento e tutti i dettagli rimanenti”.

Dunque, sarà compito del governo stabilire – lo specifica il capoverso 3 del proposto nuovo articolo 5 della Legge sulla caccia – “i requisiti necessari per ottenere un permesso per ospiti, la durata di validità e le condizioni di esercizio, nonché la quantità di patenti temporanee rilasciate per cacciatore durante la stagione venatoria, gli emolumenti amministrativi e l’elenco delle specie cacciabili per gli ospiti”.

Il capoverso 6 affronta un altro tema importante, avendo lo scopo “di evitare l’abuso del permesso d’ospiti da parte di cacciatori aventi diritto di cacciare nel Cantone; essi – si legge ancora nel testo dell’iniziativa – avendo la possibilità di richiedere un’autorizzazione annuale non hanno la necessità di un permesso per ospiti e se vogliono cacciare devono staccare la patente”. In ogni caso, però, il Consiglio di Stato ha facoltà “di introdurre altri requisiti necessari per evitare abusi, ad esempio alcuni Cantoni richiedono che l’ospite abbia almeno un’autorizzazione annuale per l’anno corrente in un altro Cantone”.

Poi, chiaramente, nulla di regalato o di concesso per grazia divina. Nel senso che “la patente temporanea va richiesta dal cacciatore ospitante, il quale dovrà produrre i documenti necessari previsti dal Dipartimento o, in delega (prevedibilmente), dall’Ufficio della caccia e della pesca, secondo quanto descritto dal regolamento di applicazione”. Per esempio, come documentazione può essere richiesta “la copia di un documento valido dell’ospite, nonché una copia del certificato di assicurazione valido, attestati relativi al superamento di esami di caccia o eventuali prove di tiro e formulari”.

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