Negata a un giudice attivo in passato a Mon Repos la consultazione di dossier da lui trattati. Circolazione degli atti e dinamiche decisionali
Ogni tanto è possibile trovare sentenze curiose, come quella di cui ci apprestiamo a riferire. Protagonista è l’ex giudice del Tribunale federale Niccolò Raselli, di area socialista, attivo a Mon Repos dal 1995 al 2012 alla II Corte di diritto civile e alla I Corte di diritto pubblico. Da tempo aveva l’intenzione di analizzare sulla base di casi concreti e spesso controversi le dinamiche decisionali in un collegio giudicante dello stesso Tf. Per questa ragione nella primavera del 2022 si era rivolto alla Commissione amministrativa del Tribunale federale (composta del presidente del Tribunale, del vicepresidente del Tf e di un terzo giudice), chiedendo di poter consultare diversi fascicoli relativi a casi decisi durante il suo mandato. In modo particolare intendeva consultare gli atti interni e i cosiddetti fogli di circolazione, dove ogni giudice esprime il proprio voto su di un caso concreto.
Dopo uno scambio di lettere, con decisione dello scorso 8 agosto, la Commissione amministrativa ha respinto la richiesta dell’ex giudice, rilevando che i dossier archiviati soggiacciono di principio a un termine di protezione di cinquant’anni. Per il resto, la domanda di Raselli non ossequiava le possibili eccezioni previste dal primo capoverso dell’articolo 8 dell’ordinanza del Tribunale federale sull’archiviazione. L’ex giudice ha quindi impugnato la risposta negativa della Commissione amministrativa davanti alla Commissione di ricorso, organo formato da altri tre giudici federali, in quel momento presieduto dal ticinese Luca Marazzi, incaricato di giudicare i ricorsi relativi alla gestione amministrativa del Tribunale federale. Raselli sosteneva che la decisione della Commissione amministrativa fosse lesiva dell’articolo 13 della legge federale sull’archiviazione.
La sentenza della Commissione di ricorso è recente, dello scorso 20 dicembre. La Commissione ha osservato che in base all’iter legislativo della legge sull’archiviazione, il Tribunale federale è legato ai principi generali della legge, ma è autonomo per esplicita scelta del legislatore per le norme di dettaglio. Il Tribunale federale non è quindi vincolato dall’articolo 13 della legge. Ciò significa che gli atti interni di un fascicolo, in modo particolare per quanto attiene al foglio di circolazione, il termine di protezione resta di cinquant’anni. Il ricorso è stato quindi respinto.
Il verdetto della Commissione di ricorso da un lato porta a dire che anche gli ex giudici non sono una casta di privilegiati con più diritti rispetto ad altri. Dall’altro vi è però da chiedersi se il sistema di circolazione degli atti applicato nel 99 per cento dei casi dalla nostra Corte suprema per emettere le proprie sentenze sia veramente soddisfacente: infatti il cittadino in generale, e per estensione la stampa, non conosceranno mai l’opinione dei singoli giudici su di un determinato caso.