Nel Codice di comportamento per i dipendenti dell’Amministrazione cantonale, varato di recente dal governo, si accenna pure al ‘whistleblowing’
Le situazioni anomale? Segnalatele. Accenna anche al cosiddetto whistleblowing il ‘Codice di comportamento per i dipendenti dell’Amministrazione cantonale’ elaborato e varato a inizio anno dal Consiglio di Stato. Lo fa al punto 6, quello sui “Comportamenti irregolari e/o perseguibili penalmente”. Il codice si rivolge ai dipendenti pubblici come segue: “Non sono tollerati comportamenti irregolari e/o perseguibili penalmente, per cui in caso di sospetti concreti, comunichiamo al Gruppo segnalazioni le irregolarità all’interno dell’Amministrazione cantonale, quali le violazioni del diritto pubblico, di direttive interne o di altri doveri, che compromettono il buon servizio al cittadino e/o ledono l’immagine dello Stato. Inoltre, informiamo immediatamente il nostro superiore o il Gruppo segnalazioni se sospettiamo che qualcuno offra impropriamente vantaggi e/o promesse. Le segnalazioni sono trattate in maniera confidenziale, a tutela dei nostri diritti”.
Il testo richiama quanto statuito dal Gran Consiglio lo scorso dicembre, ovvero il sì ad alcune modifiche di legge, in primis della Lord, la Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti, per introdurre il diritto del dipendente di segnalare irregolarità all’interno della pubblica amministrazione, senza il timore, se ha agito in buona fede, di subire ritorsioni a livello professionale. Un passo, quello compiuto dal parlamento, che ha concretizzato la proposta avanzata dal liberale radicale Giorgio Galusero con una mozione del 2017: ‘Introdurre il diritto di segnalazione e la protezione del denunciante per i dipendenti dello Stato’. La protezione cioè del whistleblower. «Il punto 6 del codice di comportamento fa effettivamente riferimento a questa novità approvata di recente dal Gran Consiglio ma non ancora entrata in vigore essendovi i termini referendari da rispettare», annota, interpellato dalla ‘Regione’, il presidente del governo Manuele Bertoli. «Si tratta – aggiunge il consigliere di Stato – di un completamento delle norme legali decise dal parlamento che presto prenderanno forza giuridica». La Lord già ora invece prevede l’obbligo di denuncia se si viene al corrente di illeciti perseguibili d’ufficio e il punto 6 del codice lo rammenta: “Se siamo a conoscenza di un reato di azione pubblica ne facciamo immediato rapporto all’autorità di nomina o al Ministero pubblico”.
Approvato prima di Natale dal Consiglio di Stato e, indica Bertoli, «comunicato via Intranet ai dipendenti», il ‘Codice di comportamento’ è entrato in vigore il 1º gennaio di quest’anno. Otto i punti in cui si articola: “Dovere di servizio, integrità e fedeltà”, “Tutela degli interessi dello Stato e indipendenza”, “Gestione delle informazioni e segreto d’ufficio”, “Regali o inviti”, “Pari opportunità e protezione della personalità”, “Comportamenti irregolari e/o perseguibili penalmente”, “Applicazione”, “Violazione dei principi di comportamento”. Al primo punto si legge tra l’altro che “relazioni intime tra dipendenti e utenti, allievi, stagiaires, apprendisti consenzienti sono inappropriate e comunque non sono consentite se coinvolgono minorenni”. E ancora: “Evitiamo di compromettere la buona reputazione, l’immagine e la credibilità dell’Amministrazione cantonale, comportandoci in modo corretto e dignitoso, dimostrando buon senso, prudenza e discrezione nell’esercizio della nostra libertà d’espressione, anche nell’utilizzo dei social media, soprattutto in merito a temi inerenti alla nostra attività o allo Stato”. Al capitolo “Pari opportunità e protezione della personalità”, si afferma che “le molestie psicologiche, sessuali, così come ogni forma di discriminazione, sono vietate e non sono tollerate. Pertanto, nell’ambito della tutela della nostra integrità fisica e psichica, se ci riteniamo vittime di discriminazioni oppure molestie possiamo rivolgerci alla Delegata per le pari opportunità, al Gruppo stop molestie, al nostro superiore oppure ai Servizi centrali del personale”. Capitolo “Regali o inviti”: ebbene, “l’accettazione di omaggi e di inviti non deve compromettere l’indipendenza, l’obiettività e la libertà d’azione nello svolgimento della nostra attività professionale né destare sospetti di corruttibilità o prevenzione”. Per questa ragione “ci impegniamo a rispettare quanto previsto dal regolamento dei dipendenti dello Stato. In ogni caso, rifiutiamo regali in contanti. Su autorizzazione del nostro superiore, possiamo accettare inviti a eventi che sono in relazione con la nostra attività professionale o nell’ambito dei quali svolgiamo un ruolo di rappresentanza dello Stato”.
Il documento è stato allestito dal governo, con il coinvolgimento dei sindacati. «C’è stata una fase preparatoria, durante la primavera e l’estate dello scorso anno, poi la presentazione del progetto alle organizzazioni del personale poco dopo il rientro dalle vacanze estive – spiega Bertoli –. Abbiamo lasciato loro qualche settimana per prendere posizione, ma poi è stata chiesta e organizzata una riunione finale per definire gli ultimi dettagli, riunione che si è tenuta in dicembre». Le proposte sindacali «vertevano sulla miglior comprensione e specificazione del testo e in gran parte hanno potuto essere accolte».
Il punto 8, l’ultimo, avverte che “le violazioni ai principi del codice di comportamento possono portare a delle sanzioni ai sensi degli articoli 32 e seguenti della Lord”. Il 32 punisce le trasgressioni ai doveri di servizio con sanzioni disciplinari: si va dall’ammonimento alla multa “sino a 3mila franchi”, alla riduzione dello stipendio “fino a un massimo del 10%, durante un anno al massimo”, alla sospensione dall’impiego “con privazione totale o parziale dello stipendio fino a otto mesi”. «In caso di comportamenti lontani da quelli descritti nel codice di comportamento – sottolinea il presidente del Consiglio di Stato – sarà effettivamente possibile anche l’apertura di un procedimento disciplinare». Con il codice «abbiamo a disposizione alcuni elementi scritti e definiti precisamente a cui far riferimento per gestire situazioni non conformi o che appaiono non conformi a quanto ci si attende da un dipendente del Cantone nel quadro dello svolgimento della propria professione».