Apparecchiature elettriche, il Tf respinge il ricorso di due ditte. Fanno stato gli importi previsti dal Cnl, in linea con quelli della legge
Il Contratto normale di lavoro (Cnl), in linea con i minimi salariali legali, è in vigore retroattivamente dallo scorso primo luglio: è il Cnl per il settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche decretato obbligatorio dal Consiglio di Stato lo scorso 26 febbraio. Il Tribunale federale ha infatti respinto il ricorso di due ditte del Mendrisiotto contro il decreto, patrocinate dallo studio legale Delogu: si tratta della Ligo Electric Sa e di Cebi Micromotors, fra le aziende che avevano impugnato, sempre davanti al Tf, ma senza successo, la Legge cantonale sul salario minimo, che entra in vigore proprio domani.
Nel caso concreto – come segnala il Dipartimento finanze ed economia rendendo nota sul ‘Foglio ufficiale’ odierno la decisione della massima autorità giudiziaria elvetica – i livelli salariali per gli occupati nel settore della fabbricazione di apparecchiature elettriche partono, per il personale non qualificato, da 19,50 franchi (quanto stabilito dalla legge). Mentre per il personale qualificato la paga è di 21,35 franchi l’ora. I salari minimi per gli impiegati di commercio attivi in queste aziende sono di 20,06 franchi per gli impiegati generici; 21,67 franchi per quelli operativi e di 24,64 franchi per gli impiegati responsabili.
Da ricordare che la Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone ha il compito – definito nell’ambito delle misure collaterali – di osservare l’evoluzione del mercato del lavoro, di individuare eventuali situazioni di abuso (dumping salariale, ndr) e, se necessario, di proporre all’autorità politica (Consiglio di Stato) l’adozione di misure. Queste ultime prevedono l’emanazione di un Contratto normale di lavoro (Cnl) o il conferimento dell’obbligatorietà generale di un Contratto collettivo di lavoro (Ccl) attraverso una procedura agevolata.
Quella con cui la I Corte di diritto civile del Tf boccia il ricorso delle due ditte è una sentenza assai importante. «Il Contratto normale di lavoro – rammenta dal Dipartimento finanze ed economia Stefano Rizzi, direttore della Divisione dell’economia – rappresenta un atto normativo obbligatorio che prevale su accordi contrattuali tra privati che stabiliscono salari inferiori. Tra questi accordi contrattuali rientrano anche a tutti gli effetti i Contratti collettivi di lavoro. Qualora un’azienda appartenente a un settore coperto da un Cnl dovesse sottoscrivere un Ccl con salari inferiori a quelli del Cnl, i salari del Ccl non esplicherebbero alcun effetto. Di fatto – aggiunge Rizzi – dovranno essere applicati i salari del Cnl. Resterebbero per contro valide tutte le altre disposizioni del Ccl». Come per esempio le disposizioni relative al tempo di lavoro, alle vacanze e via dicendo. Ma sui livelli salariali fa stato il Contratto normale di lavoro: non si può insomma andare sotto gli importi contemplati dal Cnl. Quello oggetto della sentenza del Tf concerne un settore economico, la fabbricazione di apparecchiature elettriche, dove alcune aziende pensavano con la sottoscrizione di un Contratto collettivo di lavoro di non dover sottostare alla legge cantonale sul salario minimo, la quale non si applica laddove esiste un Ccl (è la famosa deroga che un’iniziativa popolare costituzionale e atti parlamentari chiedono di rimuovere): dopo il verdetto di Mon Repos, quelle aziende non possono però più sfuggire al salario minimo obbligatorio definito dal Contratto normale di lavoro.
Anche gli altri Cnl vigenti in Ticino (attualmente ventidue) contemplano già salari minimi in linea con la legge. «Lo impone la legge stessa: se un Cnl – continua Rizzi – contempla un salario minimo inferiore a quello legale, quel salario viene automaticamente adeguato al salario minimo stabilito dalla legge».