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Complementari all’Avs/Ai, quando l’assegno è da restituire

Sono 211 i casi di richieste di restituzione di prestazioni ricevute in base al nuovo diritto. Un centinaio per decesso e quindi si chiede agli eredi

(Ti-Press)
17 novembre 2021
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“Mi hanno ridotto la prestazione complementare alla mia rendita Avs e devo restituire dei soldi proprio in questo periodo dell’anno, prossimo al Natale, quando altri invece si ritrovano a ricevere la tredicesima”. È questo il tenore di alcune lamentele ricevute in redazione da parte di alcuni nostri lettori. Si tratta di persone al solo beneficio della rendita Avs o di quella d’invalidità e che hanno una situazione patrimoniale e reddituale tale che non permette di coprire il loro fabbisogno vitale. La spiegazione di questi ricalcoli da parte dell’Ufficio delle prestazioni dell’Istituto assicurazioni sociali (Ias) è presto detta: all’inizio di quest’anno è entrata in vigore una revisione completa del diritto che regge l’istituto delle prestazioni complementari all’Avs e all’Ai che ha apportato dei cambiamenti, non tutti a sfavore dei potenziali beneficiari. «Si tratta di una riforma federale in vigore dallo scorso primo gennaio che precisa meglio il calcolo per accedere a queste prestazioni», spiega Sergio Montorfani, direttore dello Ias. In particolare con la revisione sono stati aumentati gli importi massimi riconosciuti per le spese delle pigioni (tra i 14’250 e i 15’900 franchi a seconda della dimensione dell’economia domestica) e precisato meglio il computo della sostanza con l’introduzione dell’obbligo di restituzione delle prestazioni per gli eredi e fissata una soglia di ingresso inferiore ai 100mila franchi di sostanza netta, per le persone sole e di 200mila, per le coppie sposate. Sono state inoltre ridotte le franchigie, ovvero la parte della sostanza non computata. Prima della riforma questa franchigia era pari a 37’500 franchi per le persone sole (ora 30mila); 60mila franchi (ora 50mila) per le coppie sposate. È stato anche aumentato, per quanto riguarda le spese di alloggio, il supplemento massimo per un’abitazione in cui è possibile spostarsi con una carrozzella: da 3’600 a 6mila franchi l’anno. Ricordiamo che le prestazioni sono subordinate alla situazione economica del richiedente e perseguono lo scopo di garantire un ‘reddito minimo’ per far fronte ai fabbisogni vitali. Possono avere diritto a questo sostegno alla rendita Avs o Ai i cittadini svizzeri e stranieri Ue o Aels, se domiciliati e abitualmente residenti in Svizzera e se rispettano determinate condizioni. I cittadini extra Ue/Aels, domiciliati e abitualmente residenti in Svizzera, sono equiparati ai cittadini svizzeri se, immediatamente prima della data nella quale domandano la Prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera per 10 anni.

Ci sono novità anche per quanto riguarda i premi dell’assicurazione malattie riconosciute come spese ai fini del calcolo delle prestazioni complementari: dall’inizio dello scorso anno è sempre riconosciuto il premio effettivo, ma al massimo pari al premio medio del Cantone o della regione di premi. Prima si considerava un importo forfettario pari al premio medio, sia esso cantonale o della regione di riferimento. Per le persone che vivono invece in un istituto, le prestazioni potranno essere versate direttamente al fornitore. Anche l’importo minimo è diminuito: prima della riforma corrispondeva al premio medio dell’assicurazione malattie. Ora è pari al 60% del premio medio.

«Con questi nuovi criteri di calcolo, per il solo 2021, ci sono stati 211 casi di richieste di restituzione, di cui 104 dovuti a decesso. L’importo medio è di circa 1’300 franchi per caso», afferma il direttore Sergio Montorfani il quale precisa che tra i 211 ordini di restituzione, «ci sono anche 37 casi di prestazioni legalmente percepite rientranti però nell’obbligo di restituzione in capo agli eredi. In questo caso l’importo medio è pari a poco più di 3’400 franchi».

Qui occorre una spiegazione. Dopo il decesso di un beneficiario di prestazioni complementari, gli eredi sono tenuti a restituire le somme riscosse negli ultimi dieci anni. «Questo vale soltanto sulla parte di eredità eccedente i 40mila franchi. Per le coppie sposate l’obbligo di restituzione sussiste solo dopo il decesso dell’altro coniuge», aggiunge Montorfani. In pratica anche se si rientra nei criteri per l’ottenimento delle prestazioni complementari, gli importi ‘risparmiati’ dall’assicurato nel corso della sua vita, eccedenti i 40mila franchi, sono considerati eccedenti il fabbisogno vitale. Per le persone che beneficiano già di prestazioni complementari all’Avs e all’Ai e che in seguito alla riforma subiscono una riduzione delle loro prestazioni è previsto comunque un periodo transitorio di al massimo tre anni, durante il quale continueranno a ricevere le prestazioni precedenti. L’adeguamento al nuovo diritto avverrà alla scadenza di questo periodo. Per le nuove domande, invece si applicano da subito.

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