Impugnate le limitazioni orarie previste dalla legge sui negozi per lo smercio dei superalcolici. In aprile il Gran Consiglio ha tolto solo quelle per birra e vino
Sul controverso tema dello smercio serale in Ticino di bevande alcoliche non è ancora scritta la parola fine. C’è infatti un ricorso al Tribunale federale: chiede ai giudici di abolire (anche) il divieto di vendita dei distillati. Lo ha inoltrato la scorsa settimana il commerciante che nel gennaio del 2020, sempre davanti al Tf, aveva impugnato la riformata legge cantonale sull’apertura dei negozi, sollecitando la rimozione dalla normativa delle restrizioni orarie nello smercio degli alcolici. Un divieto di vendita serale - dopo le 19 il lunedì, il martedì, il mercoledì e il venerdì; le 21 il giovedì; le 18.30 il sabato e dopo le 18 la domenica - nei negozi, inclusi quelli annessi ai distributori di benzina, che nell’aprile di quest’anno il Gran Consiglio ha soppresso parzialmente. Lo ha abrogato per i fermentati, cioè birra e vino, mentre per i distillati ha mantenuto le limitazioni orarie indicate. Così ha deciso la maggioranza del parlamento, che approvando il rapporto del liberale radicale Alessandro Speziali ha accolto in parte l’iniziativa depositata il 17 febbraio 2020, a poco più di un mese e mezzo dall’entrata in vigore della legge, dal leghista Andrea Censi e da Fabio Käppeli (Plr), i quali proponevano la cancellazione del divieto sia per i fermentati sia per i superalcolici.
Dello stesso tenore di quella di Censi e Käppeli era - ed è - la richiesta del commerciante ticinese, che di recente ha presentato ricorso a Mon Repos. Un nuovo ricorso, dopo che quello inoltrato lo scorso anno è divenuto privo di oggetto per quanto concerne il divieto di vendita serale dei fermentati, essendo stato nel frattempo abolito. Tramite l’avvocato Ivo Wuthier, ha quindi impugnato le disposizioni della legge negozi che contemplano ancora le limitazioni orarie nello smercio dei distillati. Disposizioni che secondo il commerciante violerebbero i principi della libertà economica e dell’uguaglianza giuridica sanciti dalla Costituzione federale.
Il ricorrente rileva delle presunte incongruenze nella decisione del Gran Consiglio. “La maggioranza della Commissione (parlamentare, ndr) economia e lavoro - si afferma nel ricorso - ha analizzato la questione del divieto di vendita di bevande alcoliche distillate dopo determinati orari unicamente dal punto di vista della prevenzione dell’abuso di alcol, senza riferimenti né alla prevenzione della guida in stato di ebrietà, né alla prevenzione della violenza giovanile. L’interesse pubblico perseguito dal legislatore è insomma tutt’altro che chiaro, ciò che già di per sé mette in dubbio la proporzionalità della misura”. Il divieto di vendita di distillati “a partire da determinati orari, differenti a dipendenza del giorno della settimana, sarebbe, a detta della maggioranza della Commissione, idoneo a ostacolare la vendita di superalcolici che per una stretta minoranza rappresentano un problema importante, come il 'binge drinking', ossia la pratica di bere quantità eccessive di alcol in poco tempo: in realtà, una restrizione degli orari di acquisto delle bevande alcoliche distillate nei negozi" come stabilito dalla legge “non è idonea a raggiungere lo scopo di interesse pubblico desiderato”. Per più di un motivo. “In primo luogo - partendo dal presupposto, tutto da verificare, che l’abuso di alcol avvenga dopo gli orari in cui entrano in vigore i divieti voluti dal Cantone, altrimenti la normativa sarebbe già di per sé priva di qualsiasi efficacia - a essere determinante non è certo il momento dell’acquisto delle bevande alcoliche distillate, bensì del loro consumo. Ora, le restrizioni qui censurate - prosegue il ricorso - non impediscono certo a un giovane, comunque maggiorenne, poiché in Ticino la vendita di alcol (distillato e non) ai minori è già vietata dall’articolo 51 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, di acquistare bevande alcoliche distillate prima dell’inizio del divieto e di consumarle - magari a dismisura - dopo tali orari”. Inoltre, “anche ben dopo gli orari limite in discussione qualsiasi maggiore di 18 anni potrà consumare distillati negli esercizi pubblici del cantone".
Non solo: "Visto che non vi è una norma legale che impedisce a un bar o ristorante di vendere bibite alcoliche distillate da asporto, il potenziale 'binge drinker' potrà acquistarle in un locale pubblico e consumarle altrove". Stesso discorso "vale per i punti vendita nelle stazioni Ffs o, dal 1. gennaio 2021, nei negozi annessi alle stazioni di servizio lungo le strade nazionali, dove ogni maggiorenne può acquistare distillati". E al riguardo il commerciante lamenta pure "un'ingiustificata disparità di trattamento tra i negozi annessi alle stazioni di servizio ubicati lungo le strade principali e gli analoghi negozi situati nelle stazioni Ffs e nelle aree di sosta lungo le strade nazionali", dove si possono vendere distillati "durante tutto il periodo di apertura, vale a dire almeno fino alle 22".
Di più. Il legislatore cantonale, continua il ricorso, "parte dal presupposto, tutto da verificare, che l’abuso di alcol, e in particolare il 'binge drinking', sia prevalentemente da ricondurre al consumo di superalcolici. In realtà, anche birra e vino, il cui acquisto è ora permesso anche dopo gli orari di chiusura dei negozi, possono facilmente condurre ad abusi. Come se non bastasse, non si spiega nemmeno la differenza degli orari limite per la vendita di bevande alcoliche a dipendenza dei giorni della settimana (dopo le 18 la domenica, dopo le 18.30 il sabato, dopo le 21 il giovedì e dopo le 19 negli altri giorni della settimana). A prendere per buono il ragionamento del Cantone sembrerebbe infatti che l’abuso di alcol si manifesti a partire da orari differenti, a seconda del giorno della settimana; si rasenta l’assurdo". Aggiunge il ricorrente: “E se proprio si vuol prendere per buono che il 'binge drinking' avviene nelle serate prefestive, la contraddizione con il divieto più radicale, ossia con quello previsto la domenica (notoriamente non prefestiva e non certamente la serata in cui i giovani esagerano nel festeggiare) a partire dalle 18, diviene ancora più manifesta e dimostra l’insensatezza e l’improvvisazione con cui ha operato il parlamento cantonale”.