Ticino

Il capitale azionario delle Sa anche in valuta estera

La prevede la riforma delle norme sul registro di commercio. Per il Consiglio di Stato bisognerebbe accettare anche lo Yuan cinese

(Archivio Ti-Press)
27 maggio 2021
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Con la revisione del diritto della società anonima (Sa) il valore nominale delle azioni non deve più essere espresso imperativamente in franchi poiché il capitale azionario può essere espresso nella valuta più importante per l’attività dell’impresa (art. 621 del Codice delle obbligazioni) se si rispettano tre condizioni cumulative: deve trattarsi della moneta estera più importante per l’attività delle imprese; il capitale azionario deve corrispondere a un controvalore di almeno 100 mila franchi e in infine, per la presentazione dei conti deve essere impiegata la stessa moneta. Si tratta di una delle principali modifiche del progetto dell’Ordinanza sul registro di commercio posto in consultazione lo scorso febbraio.

Aprirsi anche allo Yuan cinese

Il Consiglio di Stato è tendenzialmente d’accordo su questa proposta e oltre alle valute citate nel documento (Euro, Dollaro statunitense, Sterlina britannica e Yen giapponese) il governo chiede di valutare un’apertura allo Yuan cinese, “un mercato con il quale la Svizzera intrattiene rapporti commerciali vieppiù importanti”, si legge. “L’apertura volta ad autorizzare le società anonime ad avere il proprio capitale azionario in valuta estera pone il quesito di sapere a quali valute permettere la capitalizzazione dei nostri vettori societari”. “La scelta - si continua - deve essere oculata e non potrà che concernere a nostro avviso valute dalla comprovata stabilità”. Nella prima versione dell’articolo 621 del CO approvato dal Consiglio nazionale non si precisava quali fossero le valute autorizzate per il capitale azionario, lasciando aperta all’ipotesi che l’unico punto da rispettare fosse la libera conversione in franchi. Possibilità parsa eccessiva al Consiglio degli Stati. Durante la procedure di appianamento delle divergenze tra le due Camere, l’articolo 621 capoverso 2 è stato completato in modo tale da permettere al Consiglio federale di stabilire le monete autorizzate. L’elenco sarà elaborato dall’esecutivo secondo il principio di cautela. Per ora sono stata autorizzate le cinque monete maggiormente negoziate al mondo. Il franco svizzero è tra queste. L’altro aspetto da tenere presente è appunto la stabilità valutaria per evitare il rischio che la lista sia costantemente modificata per adeguarla a situazioni mutate.

Attenzione ai fallimenti pilotati

Più critico il punto sull’eliminazione della assunzione di beni dal novero delle fattispecie qualificate. Per il Consiglio di Stato “questo alleggerimento, comprensibile in un’ottica di alleggerimento burocratico, andrà tuttavia ad accrescere il rischio di operazioni abusive, segnatamente laddove i promotori di una società di capitali potranno costituire tale ente giuridico mediante la liberazione del capitale in contanti, salvo poi svuotarla senza alcun controllo subito dopo la sua iscrizione nel registro di commercio”. Una cattiva prassi nota al sud delle Alpi. “Il Cantone Ticino è molto sensibile ai fenomeni nocivi connessi con l’utilizzo abusivo di vettori societari’”. “Questo alleggerimento normativo concorrerà – si continua ancora – a svigorire l’impianto normativo volto a contrastare in particolare il rischio di fallimenti fraudolenti o pilotati”. Trattandosi però di una decisione già presa dal Parlamento, non è più questa la sede per cambiarla.

Nessun problema rileva il governo ticinese, infine, nel compromesso trovato per l’abbreviazione della Società cooperativa in Scoo suggerita dal consigliere nazionale Marco Romano. La prima versione sintetizzava questa forma giuridica in SCoop che conduceva a frantendimenti con la parola inglese ‘scoop’, notizia esclusiva di un giornale oppure al gruppo commerciale Coop. A ogni modo anche le società cooperative vigerà l’obbligo della forma dell’atto pubblico per l’atto costitutivo vista la similitudine a livello di regolamentazione e struttura di questa forma giuridica con quelle della Società anonima (Sa) e della Società a garanzia limitata (Sagl).