Sarà il Tribunale federale a doversi pronunciare sulla decisione governativa di rinviare le elezioni al 2021
Sull'annullamento delle elezioni comunali previste per il 5 aprile e il loro rinvio al 2021, decisione presa via Decreto esecutivo dal Consiglio di Stato il 18 marzo a causa dell'epidemia di coronavirus, piomba un enorme punto interrogativo. E ad avere l'ultima parola sarà il Tribunale federale. Ieri gli avvocati Fiorenzo Cotti e Annie Griessen Cotti, assieme a Pierluigi Zanchi (tutti e tre candidati a Locarno, Cotti e Zanchi come indipendenti nella lista dei Verdi per il Municipio, Griessen Cotti per i Verdi in lizza per il Consiglio comunale), hanno inoltrato un ricorso alla I Corte di diritto pubblico di Mon Repos contro la decisione governativa. Un ricorso di 25 pagine che ha una doverosa premessa: "Siamo coscienti della delicata situazione in cui versano il Ticino e l'intera Confederazione (...), il presente ricorso va letto, soprattutto dal lettore esterno, dal pubblico, dal cittadino, come strumento per capire quali sono i limiti da porre al governo nell'utilizzo dello Stato di necessità". Per poi iniziare con i rilievi: "La legislazione d'urgenza non è lo stato d'eccezione, ossia la sospensione urgente e inderogabile di ogni diritto costituzionale". Di più: "Il Consiglio di Stato ha commesso un atto grave, lasciando intendere che in queste situazioni occorre istituire una sorta di legge marziale e sospendere (peggio annullare) ogni processo democratico, non essendovi valida alternativa. Alla stregua di una dittatura, l'attività statale sembra di poter proseguire mediante decreti legislativi d'urgenza". Per i tre ricorrenti sarebbe stato violato il diritto di voto, e il provvedimento risponde "a un modo di fare autoritario".
Le contestazioni non mancano. Non starebbe in piedi, per i ricorrenti, il fatto che il governo abbia "basato" il proprio decreto sull'articolo 40 della Legge federale sulle epidemie (Lep). La norma prevede che "le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone". Finalità della legge è "limitare la presenza di persone in certi spazi, pubblici o privati. Ben si vede che l'articolo 40 della Lep non permette di annullare uno scrutinio, imposto dalla Costituzione e dalla legge cantonali". Si sarebbe potuto agire altrimenti, tipo "prolungare la data delle elezioni, al fine di poter organizzare misure di accesso e accompagnamento alle urne, evitando spostamenti e assembramenti inadeguati". E inoltre: "Appare alquanto paradossale che Cantoni e Confederazione tollerano e organizzano l'accesso ai supermercati mentre non sembrano esservi provvedimenti adeguati per garantire l'esercizio dei diritti politici". Si sarebbe anche "potuto sospendere la procedura di voto", anziché rinviare di un anno. Il Consiglio di Stato, seguendo l'articolo 40 della Lep, "a titolo cautelativo avrebbe potuto limitare il voto al sistema, peraltro già previsto dalla legge, del voto di corrispondenza (che ormai già in tempi ordinari supera il 90%)".
Nel Decreto del Consiglio di Stato è messo nero su bianco che "la difficoltà vissuta in questo momento dalla comunità ticinese (...) non permette di svolgere in serenità le procedure di voto". Affermazione contestata dal ricorso: "Trattasi di un giudizio unilaterale e soggettivo, non regge. Una limitazione dei diritti politici deve essere giustificata da motivi oggettivi inderogabili", e "la democrazia deve essere garantita anche in una situazione di emergenza". Adeguato, insomma, "sarebbe stato sospendere lo scrutinio, e procedere non appena possibile. Ora, secondo tutte le indicazioni scientifiche, il picco dei contagi in Ticino avrà luogo tra circa due settimane. Questo non impedirebbe, ammesso e non concesso che il rinvio sia legalmente possibile, di procedere allo scrutinio a settembre o ottobre 2020".
Per i tre, "la volontà del Costituente è chiara e non lascia margini di interpretazione. Il governo non dispone della competenza di rinviare o, peggio, annullare le elezioni comunali generali". Del resto, annotano, "la facoltà del Consiglio di Stato si limita a stabilire la data (...), la durata della legislatura è chiaramente fissata dalla Costituzione cantonale (articolo 18, capoverso 1), (...) se c'è un termine per le elezioni, si rispetta (...) anche perché la convocazione dello scrutinio, alla luce della data fissata dal governo, è di competenza del Municipio (articolo 15 della Legge sull'esercizio dei diritti politici). A maggior ragione tale decisione non può avvenire a procedura avviata, quando le schede sono già state distribuite agli elettori". In conclusione - siccome "è opportuno mettere dei chiari limiti (giurisprudenziali) alla legislazione d'urgenza" - la richiesta al Tribunale federale è di ritenere "l'istanza accolta" concedendo "l'effetto sospensivo" e nell'ordine di decidere che "le operazioni di voto (...) proseguono regolarmente" e che "entro venerdì 27 marzo 2020 il Consiglio di Stato informa il Tribunale federale sulla possibilità di svolgere le operazioni di spoglio. Nel frattempo, tutte le schede pervenute nei Comuni sono conservate regolarmente e chiuse a norma di legge".
Osserva l'avvocato Fiorenzo Cotti da noi interpellato: "Una decisione, quella del governo, sofferta ma anche controversa, e che comunque la popolazione sembra aver accettato avendo ora comprensibilmente, data la situazione, altre preoccupazioni. Ciò non toglie che si tratta, riteniamo, di una decisione molto discutibile e che merita pertanto un controllo superiore, quello del Tribunale federale. È una decisione che secondo noi è abusiva della legislazione d'urgenza, che sopprime totalmente i diritti e che potrebbe creare un pericoloso precedente. Attendiamo in ogni caso il giudizio di Mon Repos".