Le disdette cautelative scaturite lo scorso 10 febbraio dall'incontro tra il Consiglio d’amministrazione e la Direzione di Lugano Airport SA con i dipendenti Lasa, e previste per l'aprile 2020, hanno prodotto l'interpellanza Mps a firma Arigoni-Lepori-Pronzini. 'La rescissione del rapporto di lavoro a tutto il suo personale per il prossimo 30 aprile 2020" è per l'Mps rappresentativo di "un vero e proprio atteggiamento ricattatorio" e di "un licenziamento collettivo senza il rispetto dei relativi obblighi legali ". Al documento dell'Mps si accompagnano estratti al Codice delle Obbligazioni (art.335d e seguenti). Destinatario del malcontento è soprattutto il ministro Claudio Zali, che per l'Mps mostra "totale disprezzo per i salariati dell’aeroporto i quali, secondo lui, non meritano nemmeno che venga allestito un piano sociale".
Di seguito, i nove punti dell'interpellanza indirizzata al Consiglio di Stato:
- Corrisponde al vero che la decisione di licenziare tutto il personale LASA è stata presa dal CdA con decisione unanime da parte di tutti i rappresentanti dei partiti di Governo e di Municipio?
- Conferma che i licenziamenti effettuati si configurano come un licenziamento collettivo ai sensi dell’articolo 335 d del CO (almeno 10 licenziamenti in stabilimenti che occupano tra 20 e 100 dipendenti entro un termine di 30 giorni)?
- Conferma che l’articolo 335e del CO non può essere richiamato nel caso di questo licenziamento collettivo considerato che al momento dell’intimazione non vi era nessuna decisione giudiziaria di fallimento o concordato con abbandono dell’attivo?
- Conferma che l’articolo 335 f del CO prevede, in prima battuta, che il datore di lavoro che prevede di effettuare licenziamenti collettivi sia tenuto a: 1. Consultare la rappresentanza dei lavoratori e dare loro almeno la possibilità di formulare proposte sui mezzi atti ad evitare o ridurre i licenziamenti, nonché attenuarne le conseguenze. ". Informare l’ufficio cantonale del lavoro di questo previsto licenziamento collettivo.
- Conferma che l’articolo 335 g del CO prevede, una volta esperita la procedura di consultazione definita nell’articolo 335f del CO, che il datore di lavoro debba notificare per iscritto all’ufficio cantonale del lavoro ogni progetto di licenziamento e che tale notifica deve contenere i risultati della consultazione?
- Conferma che sempre l’articolo 335 g del CO prevede che la notifica dei singoli licenziamenti non può avvenire che dopo 30 giorni dalla notifica all’ufficio cantonale del lavoro?
- Conferma che il CdA interamente composto da rappresentanti di enti pubblici (Città di Lugano e Cantone Ticino) non hanno rispettato questa procedura legale?
- Conferma che l’articolo 336 del CO definisce come abusiva la disdetta data nel quadro di un licenziamento collettivo, qualora non siano stati consultati la rappresentanza dei lavoratori ai sensi dell’articolo 335 f del CO?
- Conferma che, di conseguenza, i licenziamenti collettivi, intimati tra l’altro da un CdA interamente composto da rappresentanti di enti pubblici, sono abusivi?