Il Tribunale federale conferma l’esclusione dei progettisti che si erano aggiudicati l’appalto nel 2022. Il Cantone dovrà procedere a una nuova delibera
È definitivamente annullata la delibera delle opere di progettazione della tappa prioritaria del Tram-Treno del Luganese. A mettere un punto alla vertenza giudiziaria, l’ennesima nell’intricato maxiprogetto che dovrebbe rivoluzionare la viabilità ticinese e in particolare sottocenerina, è stato il Tribunale federale (Tf). Quest’ultimo ha infatti giudicato inammissibile il ricorso presentato dal consorzio che si era aggiudicato l'appalto per le opere multimilionarie. La delibera era già stata bocciata dal Tribunale amministrativo ticinese (Tram) e proprio contro questa decisione aveva ricorso il consorzio. Ora la palla torna alla Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio.
Ma andiamo con ordine. Nell’aprile del 2022 il Dipartimento del territorio aveva deliberato la commessa delle importanti opere di progettazione al consorzio Collega-TI, che fra le quattro offerte pervenute era stata giudicata la migliore. Tuttavia, i secondi classificati hanno presentato ricorso chiedendo di annullare la decisione e di assegnare a loro la commessa. A ottobre, il Tram ha parzialmente accolto il ricorso annullando la delibera del Cantone in quanto è stata accertata un’illecita modifica dell’offerta, dopo il termine di scadenza della stessa, che era il 24 novembre del 2021. In sostanza il consorzio vincente aveva presentato due nuove referenze in sostituzione di una referenza non idonea che era stata originariamente allegata in relazione alla persona designata quale specialista degli impianti di manutenzione ferroviaria.
Tuttavia, nella sua decisione il Tram non ha proceduto ad aggiudicare la commessa ai secondi classificati (ossia i ricorrenti), come sarebbe in suo potere, perché sostanzialmente riteneva che ci fossero alcuni aspetti da chiarire e che questo compito spettasse a chi l’appalto l’ha pubblicato, ossia il Cantone. Proprio il Consiglio di Stato ha peraltro ammesso di aver compiuto un errore ammettendo l’illecita modifica dell’offerta e, scrive il Tf, ha condiviso le conseguenze di questo sbaglio, ossia l’esclusione del consorzio vincente dall’appalto. Nel frattempo, il consorzio si è rivolto all’Alta Corte losannese, lamentando alcune violazioni a proprio danno, ad esempio quella del divieto d’arbitrio, quella del diritto alla parità di trattamento o quella del divieto del formalismo eccessivo.
Dalla sentenza, che data 3 agosto, si legge che stando al Tf “i giudici ticinesi non hanno applicato in maniera arbitraria il principio dell’intangibilità delle offerte. D’altra parte, siccome la questione della violazione di questo principio era di puro diritto, nemmeno le si può rimproverare di non avere rispettato il potere di apprezzamento del committente (ossia il Cantone, ndr)”. Inoltre, “a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, l’estromissione delle insorgenti dalla gara si fonda senza dubbio su una base legale sufficiente. L’esclusione di mancato rispetto dei criteri di idoneità è prevista dalla Legge ticinese sulle commesse pubbliche”. Di più: “La mancanza riscontrata non costituisce un vizio di poco conto, perché la designazione di un oggetto di referenza rappresenta un elemento sostanziale, determinante per la verifica dell’idoneità”.
Il Tf, pur non essendo entrato eccessivamente nel merito della questione limitandosi in sostanza a riconoscere la bontà della decisione e delle argomentazioni del Tram, aggiunge inoltre che “l’inclusione di referenze relative a progetti analoghi tra i criteri d’idoneità costituisce un mezzo senz’altro adatto anche a esaminare l’attitudine delle ditte offerenti rispettivamente dei vari specialisti ai quali esse intendevano fare riferimento per l’esecuzione delle diverse componenti della commessa. (...) La scelta e la presentazione delle referenze più adatte, da sottoporre alla valutazione del committente, non risulta certo sproporzionata neppure nel caso in esame (...). Infine, va posto l’accento anche sul fatto che alla base dell’esclusione pronunciata nella fattispecie vi è la chiara necessità di garantire una procedura basata su un trattamento uguale per tutti”.
E ora? Una risposta certa non l’abbiamo – non è stato possibile ottenerla in giornata dal Dipartimento –. Si andrà verso una nuova delibera, in base alle offerte che sono rientrate e che verosimilmente premierà i secondi classificati (che era più onerosa rispetto a quella dei primi). Il consorzio vincitore è invece escluso. A meno che il Cantone non decida di annullare tutto e rifare il concorso, ipotesi che appare tuttavia poco probabile in quanto comporterebbe un ulteriore dispendio di tempo.