Dopo il decreto d’accusa e la condanna in Pretura, sono stati prosciolti in Appello per l’utilizzo di due (presunti) bengala durante un corteo del 2019
È finita, a quasi tre anni dai fatti, con un’assoluzione la vicenda giudiziaria di due giovani che il 14 settembre del 2019 parteciparono a un’ampia manifestazione del Centro sociale occupato autogestito (Csoa) Il Molino. La Corte di appello e revisione penale (Carp) ha infatti accolto i ricorsi presentati dai due imputati, rappresentati dall’avvocato Costantino Castelli. Non solo: i giudici Giovanna Roggero-Will (presidente), Rosa Item e Attilio Rampini hanno anche stabilito risarcimenti per 4’700 franchi circa nel complesso ai due, ribaltando i precedenti decreti d’accusa della procuratrice pubblica Marisa Alfier e dell’ex pretore Marco Kraushaar, che li avevano riconosciuti colpevoli di violazione della Legge federale sugli esplosivi.
I fatti come detto risalgono al settembre del 2019. Il contesto: la sede del Molino era ancora in piedi, il Municipio in carica era quello precedente, la prima campagna elettorale per le Comunali poi rimandate del 2020 si stava avvicinando e la tensione stava salendo. La convenzione del 2002 era in vigore, casus belli per ordinare lo sgombero non ce ne erano ancora stati, ma l’aria era già quella. A maggio del 2019 il Consiglio comunale aveva infatti approvato a maggioranza un messaggio municipale per la progettazione del cosiddetto complesso Matrix. Una serie di spazi modulabili interdisciplinari per eventi e manifestazioni, coworking e costudying, un caffè letterario, un ristorante, alloggi per studenti e un ostello per la gioventù. Il tutto sul sedime dell’ex Macello. Ma l’autogestione, che occupava un terzo di quegli spazi appunto dal 2002, non era contemplata. Non era stato detto direttamente ancora da nessuno, ma indirettamente la prospettiva dello sgombero era dunque già stata tracciata dalla maggioranza politica della Città. Il progetto riguarda anche l’Usi e l’ex rettore Boas Erez aveva già allora espresso il rammarico di non poter coinvolgere l’esperienza dell’autogestione in Matrix. Ma questa è un’altra storia.
Queste dunque le radici della manifestazione di settembre, che ha radunato circa 800 persone. Il corteo – partito da Cornaredo e snodatosi lungo le vie di Molino Nuovo, toccando via Monte Boglia e successivamente la sede sottocenerina della Croce Rossa – si è svolto in maniera perlopiù pacifica, a detta della Polizia cantonale stessa. "Perlopiù", in quanto di fronte al dispositivo antisommossa dispiegato dalla Polcantonale e dalla Polcom in via Balestra, è stato acceso qualche fumogeno. Non solo, secondo il decreto d’accusa stilato da Alfier nel febbraio 2020 il "pezzo pirotecnico di tipo bengala" sarebbe stato sì acceso e tenuto in mano, ma anche lanciato verso gli agenti, quantomeno da parte di uno dei due imputati, mentre l’altro l’avrebbe semplicemente fatto cadere a terra. Responsabili, due svizzeri residenti nel Luganese, oggi di 24 e 43 anni.
Il giorno della manifestazione, né quelli successivi, i due non sono stati né fermati, né arrestati. Ma solo convocati in polizia mesi dopo per essere interrogati, ci spiega l’avvocato, da noi sentito. Un interrogatorio sfociato poi nel decreto d’accusa, che ha proposto una pena pecuniaria di 20 aliquote da 30 franchi (600 franchi in totale) sospesa condizionalmente per due anni e una multa da 120 franchi. Gli imputati si sono opposti al decreto, che è stato tuttavia confermato dal pretore, il quale ha soltanto ridotto la pena per il 43enne a 10 aliquote e alla multa da 50 franchi. Anche il giudizio pretorile è stato impugnato e si è dunque arrivati al pubblico dibattimento alla Carp il 3 maggio scorso. Del 20 maggio infine la sentenza che ha ribaltato le conclusioni di Alfier e Kraushaar. Ora la pubblica accusa ha a sua volta tempo per interporre ricorso.
La questione focale è tutta relativa alla tipologia di fumogeno e alla modalità di utilizzo. Spiegando, sulla base della Legge federale sugli esplosivi e della relativa ordinanza, che vi sono due principali categorie di pezzi pirotecnici – quelli che servono per scopi professionali e quelli destinati allo spettacolo – e che spetta al fabbricante collocarli nella categoria adeguata in base a scopo e caratteristiche. E si tratta di distinguo fondamentali: per l’utilizzo di quelli che rientrano nel primo gruppo ci vuole un’autorizzazione e in caso contrario si rischiano pene detentive fino a tre anni o pene pecuniarie, mentre l’uso di quelli per fini ricreativi è lecito anche senza permessi. "Lo scarno materiale probatorio raccolto dagli inquirenti non permette di accertare il ‘pezzo pirotecnico’ usato", osserva tuttavia la Corte d’Appello.
"La pubblica accusa – continuano i giudici – non si è data la pena di raccogliere elementi in tal senso (per stabilire di quale categoria effettivamente si tratti, ndr) e la semplice visione dei filmati non permette, a un profano, di operare la necessaria distinzione (che va fatta non in funzione della forma dell’oggetto ma del contenuto)". Pertanto, si deve far valere il principio dell’in dubio pro reo, ossia in caso di dubbio credere alla tesi difensiva, "e concludere che quel che le persone filmate nei video succitati hanno in mano sono pezzi pirotecnici da spettacolo". La Carp sottolinea inoltre che in ogni caso il 39enne sarebbe stato da loro assolto, in quanto "il ‘raccogliere e poi buttare a terra’ non può – e di lunga – costituire un ‘uso’ ai sensi della norma indicata", non sarebbe stato dunque un atto punibile.
Completamente inutile ai fini dell’assoluzione, ma di un certo interesse, è anche la questione dell’identificazione dei due imputati. Uno dei due ha infatti negato di aver mai tenuto in mano il fumogeno e l’altro addirittura di aver preso parte alla manifestazione. Il pretore si è invece appellato ai filmati raccolti dalla videosorveglianza, che avrebbe dimostrato il contrario rispetto alle dichiarazioni dei due. Tuttavia, in primo grado la difesa ha contestato il fatto che il riconoscimento non sia documentato agli atti. Un aspetto messo in evidenza anche dalla Carp. E un fatto strano, considerato che i due erano incensurati. "La questione dell’accertamento dei fatti può restare irrisolta", puntualizza tuttavia la Corte, visto che il discrimine per il proscioglimento è la questione dei fumogeni. E la domanda è rimasta senza risposta: come sono stati identificati i due manifestanti?