Il Tribunale federale dà ragione alla ditta scelta dal Municipio per occuparsi del verde negli ecocentri
La decisione presa dal Municipio di Lugano nell'ambito del concorso, promosso nell'aprile 2020 relativo all'aggiudicazione del servizio di ritiro e smaltimento degli scarti vegetali dei propri ecocentri, era corretta. Il Tribunale federale ha messo fine alla procedura che ha opposto due concorrenti. La sentenza datata 22 giugno dà ragione alla ditta scelta dal Municipio. Una decisione, quest'ultima, che era stata avversata da un secondo concorrente che si è visto accogliere il ricorso e assegnare l'appalto dal Tribunale amministrativo. I giudici di Losanna, chiamati in causa dalla prima ditta patrocinata dall'avvocato Barbara Klett, non sono stati dello stesso avviso. La Città di Lugano si è invece rimessa al giudizio di Losanna.
Motivo del contendere è stato la volontà della ditta prescelta di subappaltare a un'altra società prestazioni che, secondo il bando di concorso, avrebbero dovuto essere eseguite in proprio, e in particolare la vagliatura e la macinatura degli scarti vegetali prima del trasporto verso il luogo di smaltimento. A mente della ditta vincitrice queste operazioni costituivano “unicamente una fase preliminare del trasporto e non potevano essere considerate come parte della prestazione principale e caratteristica della commessa (smaltimento degli scarti vegetali)”. Per la ditta ricorrente, patrocinata dall'avvocato Filippo Gianoni, la macinatura degli scarti vegetali nella fase di carico del materiale rientrerebbe “chiaramente nelle prestazioni di trasporto e non nella prestazione principale di compostaggio, quale processo biologico controllato”. Il Tf ha stabilito che “il Comune ha considerato che le prestazioni subappaltate non rientravano nelle operazioni di compostaggio e non comportavano alcuna lavorazione effettiva del materiale. Tali prestazioni, che avevano unicamente lo scopo di diminuire il volume degli scarti vegetali per facilitarne il trasporto, potevano dunque essere lecitamente subappaltate”. Nella sentenza si legge inoltre che “considerare che la frantumazione degli scarti vegetali prima del trasporto verso il luogo di smaltimento, finalizzata ad agevolare le operazioni di carico e scarico, rientrava nella nozione di opere di carico il cui subappalto era esplicitamente permesso dal bando di concorso, equivale a interpretare quest'ultimo in modo tutt'altro che scioccante”. Appare “ragionevole” prima del carico “procedere a una macinatura preliminare degli scarti vegetali al fine di poter sfruttare meglio lo spazio a disposizione e ottimizzare il trasporto del materiale verso il luogo di smaltimento”.