Il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso del consorzio Team Airone, giunto secondo nella gara d'appalto
Una sentenza che dà il via libera all’adeguamento del progetto generale per l’A2-A13, la nuova strada di collegamento (in gran parte in galleria) tra Locarnese e Bellinzonese. A pronunciarla è stato il Tribunale amministrativo federale (Taf), che nei giorni scorsi ha respinto il ricorso del consorzio Team Airone - che aveva partecipato alla gara d’appalto giungendo secondo - presentato contro il committente, l’Ufficio federale delle strade (Ustra) e contro il Consorzio Ci BelLO, primo classificato. Una vicenda complessa, per un appalto da quasi tre milioni di franchi, tra ingegneria civile, ambientale e traffico.
L’incarico, in sostanza, prevedeva fra l’altro una verifica dettagliata del progetto generale eseguito dal consorzio Tarabusino e quindi l’Ustra aveva escluso nel bando di concorso le società di questo gruppo, così come le ditte che hanno contribuito a preparare la documentazione d’appalto. Quattro le offerte pervenute nei tempi previsti. Il Team Airone ha presentato un ricorso al Taf, chiedendo l’effetto sospensivo, la possibilità di esaminare senza restrizioni tutti gli atti di gara per poi inoltrare osservazioni e l’annullamento della decisione dell’Ustra (con una nuova aggiudicazione). In sostanza, il ricorrente rimprovera il fatto che una delle società del consorzio vincitore, indicata come subappaltatrice, è una filiale di un gruppo multinazionale e quindi consorella di una ditta che era nel Consorzio Tarabusino. Le competenze, le conoscenze e il know-how acquisiti durante l’elaborazione del progetto generale del 2019 sarebbero quindi state travasate da una all’altra. Ipotesi comprovata, a suo dire, dalla vicinanza geografica delle due società e da dirigenti in comune. Una “consorellanza” che per tali ragioni dovrebbe portare all’esclusione del consorzio che si è aggiudicato l’appalto.
Il Taf l'8 maggio aveva concesso l’effetto sospensivo, mettendo in “stand-by” il contratto. Ma l’Ustra il 19 giugno ha chiesto di togliere questo stop e di respingere il ricorso, poiché tardivo. Di più: quando il Cantone ha aggiudicato il progetto generale, nel 2016, le due società non erano consorelle. Anzi, erano addirittura in concorrenza. Inoltre, nell’ambito delle due procedure non si sono occupate dello stesso settore. Viene fatto pure osservare che i ricorrenti se avessero voluto un ampliamento della cerchia degli esclusi comprendente tutte le società intrinsecamente connesse, avrebbero dovuto fare ricorso contro il bando di concorso, non contro l’assegnazione del mandato.
Il Taf ha preso in considerazione i diversi aspetti del ricorso, ritenendolo tempestivo e legittimo. Tuttavia, tra i diversi argomenti, ricorda che le ditte del consorzio Tarabusino non erano state escluse perché avrebbero potuto godere di un vantaggio dall’aver già realizzato il progetto generale, ma poiché la nuova procedura era finalizzata a una valutazione neutrale del lavoro eseguito da Tarabusino. Insomma, un parere esterno. Non c’è il rischio che la società facente parte del gruppo BelLOC possa ora trovarsi a valutare il lavoro della consorella, nota il Taf, visto che operano in ambiti differenti. Questo, in sostanza, uno dei motivi principali per cui l’Ustra non ha violato il diritto, agendo correttamente pure nella valutazione delle offerte e quindi nell’assegnazione dell’appalto. Il ricorso è stato respinto e l’effetto sospensivo viene a cadere. Ai ricorrenti resta ora la possibilità di rivolgersi al Tribunale federale.